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Commerciale Fallimentare Sentenze

Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2015, n. 7003

Redazionedi Redazione5 Dicembre 2015Aggiornato il:5 Dicembre 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con la sentenza impugnata (depositata in data 8.7.2008) la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla s.r.l. Tecnogest avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della s.r.l. “Interporto Roma Est” (di cui la società appellante aveva dedotto di essere socia), pronunciato su ricorso della s.p.a.
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Nel giudizio di appello era intervenuto il fallimento della s.n.c. “La Campagnola” di Virgilio e Gianfranco Tilesi, deducendo la nullità dell’acquisto di quote della società fallita fatto dall’appellante in violazione del diritto di prelazione del fallimento di T.V., socio al 5% della s.r.l. fallita. La corte di merito ha ritenuto che l’acquisto delle quote in violazione della clausola statutaria comportasse la nullità della cessione e, di conseguenza, l’inesistenza della qualità di socio che legittimava la società appellante a proporre impugnazione ai sensi della L. Fall., art. 18.
Contro la sentenza di appello la s.r.l. Tecnogest ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso la curatela del fallimento “La Campagnola” s.n.c. nonché la curatela del fallimento della s.r.l.
“Interporto Roma Est”. Quest’ultima ha, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.
Nelle more del giudizio di legittimità è stato dichiarato il fallimento della società ricorrente e la s.a.s. “Gold Immobiliare” di Rizzo Angelo e C. – acquirente delle quote già possedute dalla s.r.l. “Tecnogest” – ha notificato “atto di intervento”.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., la curatela del fallimento “La Campagnola” s.n.c. ha depositato memoria.
2.1.- Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia:
1) Violazione dell’art. 100 c.p.c. e L. Fall., art. 18, perché la legittimazione al reclamo di qualsiasi interessato non esclude la legittimazione del socio per acquisto delle quote in base ad atto nullo, sia perché permane l’interesse della parte nonostante la nullità, sotto il profilo delle azioni (restitutorie o) risarcitorie esperibili contro il dante causa, sia perché la parte può rinunciare alla nullità. Segue un vizio di motivazione sullo stesso punto.
2) Violazione dell’art. 1418 c.c.: la violazione del patto di prelazione a favore dei soci non comporta la nullità del trasferimento. Segue la denuncia di un vizio di motivazione sullo stesso punto.
3) Violazione dell’art. 1419: poiché il patto di prelazione a favore degli altri soci era limitato in proporzione della quota di ciascuno, la sua violazione non escluderebbe l’efficacia del trasferimento per la quota eccedente quella proporzione.
3.- Con i motivi del ricorso incidentale condizionato la curatela resistente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, lamentando, in particolare: 1) l’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello con il quale la s.r.l. Tecnogest si doleva della violazione dell’art. 143 c.p.c., perpetrata ai danni di altro soggetto (legale rappresentante della società fallita); 2) l’insussistenza della violazione del diritto di difesa denunciato, perché il destinatario della notificazione si era costituito; 3) a) l’omessa motivazione circa l’onere di provare i requisiti di fallibilità L. Fall., ex art. 1; e b) in ordine agli elementi comprovanti l’insolvenza.
4.- Osserva preliminarmente la Corte che l’intervento del successore a titolo particolare della parte ricorrente è inammissibile in cassazione, per giurisprudenza costante anche delle Sezioni unite (Sez. U, Sentenza 29/04/2005 n. 8882).
Si è ammesso il successore a titolo particolare ad impugnare per cassazione, onde evitare che l’inerzia del suo dante causa lo pregiudichi, ma non anche a intervenire quando il dante causa sia già ricorrente.
La pronuncia delle S.U. n. 9692/2013 citata nell’atto d’intervento riguarda una fattispecie ben diversa, non solo perché in tema di successione a titolo universale, ma anche (e i due punti sono inscindibilmente collegati) perché in quel caso si trattava di “proseguire” il processo (giacché la parte del giudizio di merito era deceduta), e non di intervenire nel giudizio tra le parti legittimate come in questo caso.
Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla s.a.s. “Gold Immobiliare” di Rizzo Angelo e C..
Le relative spese possono essere compensate fra le parti.
5.- I tre motivi del ricorso principale, in quanto strettamente collegati, possono essere esaminati congiuntamente.
Mentre il primo motivo è inammissibile, perché prospetta una questione di interesse ad agire diverso rispetto a quello derivante dalla qualità di socio e nel ricorso non sono indicati luogo e modalità di deduzione della nuova questione in sede di merito, il secondo e il terzo motivo sono fondati.
La sentenza n. 2763/1973 – sulla quale è fondata la decisione della corte di merito – non ha più attualità, essendo superata dalla giurisprudenza successiva, e non si dubita più che il patto inter alios comporta solo questioni di legittimazione a disporre con efficacia verso i terzi ma non invalidità del negozio: il patto di prelazione vincola il socio nei confronti degli altri soci, nonché, se recepito (come nella fattispecie) nello statuto, anche nei confronti della società, ma non comporta la nullità del negozio traslativo nel rapporto tra il socio cedente e il terzo cessionario.
Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata è viziata.
La giurisprudenza di legittimità ha attraversato sul punto, in effetti, varie fasi, ma, dopo aver affermato che il patto recepito nello statuto, valido inter partes, è inopponibile alla società, salvo che “in presenza di limitazioni poste nello interesse dei soci, come quelle conseguenti all’operatività di clausole statutarie attributive di diritti di prelazione in favore di taluno dei soci medesimi o di tutti, in proporzione delle rispettive quote” (Cass. 3/04/1991 n. 3482 che rileva ai fini del terzo motivo di ricorso), si è attestata sul diverso principio che non “può affermarsi che le clausole di prelazione siano poste solo in funzione di un interesse dei soci, essendo invece innegabile che, in quanto dirette ad assicurare l’omogeneità della compagine sociale, tali clausole siano destinate ad operare (anche) nell’interesse comune dei soci e, quindi, di un interesse che trascende quello, individuale, di ciascuno di essi” (Cass. 14/01/2005 n. 691, in motivazione, che cita i precedenti conformi in cui “è riconosciuto il carattere sociale dell’interesse (organizzativo) sotteso alla clausola statutaria di prelazione (v. Cass. 7859/1993, 7614/1996, 12012/1998)”.
Questa impostazione è stata ripresa anche di recente, osservandosi che “è corretto ritenere che, con l’inserimento della clausola di prelazione nell’atto costitutivo, si sia inteso attribuire a tale clausola, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell’ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l’atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare” (Cass. 23/07/2012 n. 12797).
Sennonché, da un lato il socio di una società di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di azioni sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio l’esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi, perché l’interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione (Sez. 3, Sentenza n. 12797 del 23/07/2012). Dall’altro, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari (Sez. 1, Sentenza n. 12370 del 03/06/2014).
Peraltro, l’inefficacia – come ha rilevato il P.G. colpisce non il trasferimento di tutte le quote ma solo il trasferimento in relazione alla parte per cui v’è stata lesione e, nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che la clausola statutaria prevedeva il “diritto di prelazione in favore degli altri soci, in proporzione alle loro quote” e la corte di merito ha precisato che la violazione si è verificata al diritto di prelazione del socio T. titolare del restante 5%.
Nel caso concreto, dunque, l’inefficacia sarebbe stata solo parziale, sì che non poteva essere negata la legittimazione del cessionario delle quote.
L’accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, il quale verte su questioni non decise dalla corte di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’intervento della s.a.s. “Gold Immobiliare” di Rizzo Angelo e C. e dichiara compensate le relative spese; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e il terzo motivo, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per il regolamento delle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015

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