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Famiglia Successioni Sentenze

Cassazione civile, sez. I, 14 maggio 2012, n. 7452

Redazionedi Redazione14 Maggio 2012
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Svolgimento del processo
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi sig. D.C. e sig.ra P.M., introdotto da quest’ultima nel 2003, il Tribunale di Mantova, con sentenza del 2007, pronuncia la separazione dei coniugi e dispone altresì: l’affidamento condiviso della figlia minore della coppia, S., nata il 28 ottobre 1996, con collocamento presso la madre e con obbligo dei genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare, sotto la supervisione dei servizi sociali, nonché di cooperare per un miglioramento della relazione genitori-figlia; la sospensione del diritto di visita del padre dato il rifiuto opposto dalla figlia; la condanna ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. della M. – ritenuta responsabile della sindrome da alienazione genitoriale da cui era affetta la figlia – al risarcimento del danno, liquidato in € 15.000,00 in favore del marito e in € 20.000,00 in favore della figlia; il pagamento di un assegno di € 350,00 mensili, oltre alla metà delle spese mediche straordinarie, a carico del C. per il mantenimento della figlia.
La sentenza fu appellata dalla sig.ra M., che chiese revocarsi la sua condanna risarcitoria, affidarsi esclusivamente a sé la figlia minore, formalizzarsi l’assegnazione a sé della casa coniugale.
Il sig. C. resistette e propose anche appello incidentale chiedendo a sua volta l’affidamento esclusivo della figlia.
La Corte di Brescia, in parziale accoglimento del gravame principale, ha revocato la condanna della M. al risarcimento del danno in favore della figlia, per difetto della relativa domanda; ha ridotto ad € 10.000,00 il risarcimento in favore del C.; ha disposto la formale assegnazione della casa coniugale alla M.
Sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo grado, delle relazioni degli esperti dei servizi sociali e delle dichiarazioni degli insegnanti della minore, la Corte ha confermato l’accertamento del Tribunale di infondatezza delle accuse di abusi sessuali nei confronti della figlia rivolte dalla M. al C., e, pur evidenziando i tratti di immaturità della personalità di quest’ultimo, ha fatto risalire alla prima la responsabilità del rifiuto – dalla stessa in effetti fomentato con il proprio comportamento quantomeno colposo – progressivamente manifestato dalla figlia nei confronti del padre.
La sig.ra M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. L’intimato non ha svolto difese.
In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofiliachia.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si lamenta:
 a) che la Corte d’appello si sia basata sulla consulenza tecnica di ufficio effettuata da una psicologa e non da un medico psichiatra, senza nulla osservare sul punto nonostante l’espresso rilievo dell’appellante, mentre nessuno degli specialisti – in primo luogo i consulenti di parte ricorrente – e degli esperti interpellati aveva condiviso la diagnosi di sindrome di alienazione parentale, peraltro effettuata dalla CTU solo in un secondo momento;
 b) che sia stata omessa dai giudici di merito, senza alcuna motivazione, l’obbligatoria audizione della minore del cui affidamento si tratta; 
c) che sia stato omesso l’esame della relazione del consulente tecnico di parte prof. Brighenti, prodotta dalla ricorrente nel giudizio di appello;
 d) che la smentita delle affermazioni della neuropsichiatra dott.ssa Finardi circa la possibilità dell’abuso sessuale commesso dal padre sulla figlia era stata motivata, dalla Corte d’appello, con il
richiamo non già della sentenza di primo grado, bensì di altro atto del processo quale la consulenza tecnica di ufficio;
 e) che i giudici di merito avevano omesso di rilevare che il C. non aveva sporto denuncia per calunnia nei confronti della ricorrente, né i giudici stessi avevano disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, né quest’ultima aveva comunque aperto un procedimento contro la M., e che il C. aveva rivelato il proprio disinteresse per la figlia non assumendo alcuna iniziativa per superare gli ostacoli frapposti alle sue visite;
f) che la sindrome da alienazione parentale, allorché sussiste, deriva da una situazione di grave conflittualità fra i genitori, onde le relative responsabilità vanno ascritte a entrambi e non a uno solo di essi; inoltre la Corre non aveva considerato che non era stata affatto dimostrata la sistematica denigrazione del padre ad opera della madre, che invece era sempre stata pesantemente ingiuriata dal C., nonché fatta oggetto, assieme ai genitori, di vane denunce-querele, e nondimeno si era fattivamente impegnata, nell’interesse della figlia, a sedare la conflittualità con il marito;
g) che la condanna risarcitoria ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. era infondata, giacché il padre si era reso quantomeno corresponsabile della situazione, con la sua condotta passiva e inerte, e aveva subito anche condanna per ingiurie, lesioni e minacce nei confronti della moglie.
2. – Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con l. 20 marzo 2003 n. 77, e dell’ art. 155 sexies c.c., introdotto dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54, per l’immotivata omissione dell’audizione della figlia minore della coppia in relazione al suo affidamento, obbligatoria, ai sensi delle predette norme, salvo solo il contrasto con interessi fondamentali della minore stessa o la sua mancanza di discernimento.
3. – Nessuna delle predette censure può trovare accoglimento.
Va infatti osservato:

– che, con riferimento alla censura a) del primo motivo, nessuna norma impone di affidare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardanti disturbi psicologici, mentre la verifica della concreta qualificazione dell’esperto a rendere la consulenza è compito esclusivo del giudice di merito;

– che le questione dell’omissione e dell’ascolto della minore – omissione già consumata dal Tribunale – non era stata sollevata dalla ricorrente nel giudizio di appello (o almeno ciò non risulta né dalla sentenza impugnata né dallo stesso ricorso per cassazione), onde la medesima – e dunque la censura b) del primo motivo, nonché il secondo motivo di ricorso – è da considerare inammissibile in quanto nuova;

– che la censura c) del primo motivo è generica, difettando della specificazione del contenuto della relazione del consulente di parte;

– che, quanto alla censura d) del primo motivo, ben può il giudice di appello rilevare per relationem richiamando il contenuto della consulenza tecnica di ufficio (ex multis, Cass. 04/5/2005, 2114/1995, 3711/1989);
– che per il reato le censure della ricorrente integrano pure e semplici critiche di merito, inammissibili in sede di legittimità.

4. – Il ricorso va in conclusione respinto.
In mancanza di difese della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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