Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Civile e procedura civile
Civile e procedura civile Ordinamento Giudiziario Forense Sentenze

Cassazione civile, sez. I , 5 aprile 2019, n. 9660

Redazionedi Redazione10 Aprile 2019Aggiornato il:10 Aprile 2019
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. I , 5 aprile 2019, n. 9660

FATTI DI CAUSA
La corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 13-12-2017, ha dichiarato inammissibile il gravame di H.S. contro l’ordinanza del tribunale della stessa città, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto nei confronti della decisione della commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.
La corte d’appello ha motivato affermando che l’appellante non aveva formulato censure in ordine alla statuizione di inammissibilità, essendosi invece concentrato soltanto sulle questioni di merito.
Per la cassazione della sentenza il predetto H.S. ha proposto quattro motivi di ricorso.
Il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Il ricorrente censura la sentenza deducendo: (i) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per non avere il giudice del merito adeguatamente attivato il potere istruttorio officioso necessario a verificare la situazione socio-politica ed economica del paese di provenienza; (ii) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per avere l’impugnata sentenza errato nel ritenere i fatti narrati dal richiedente inidonei a rappresentare una violazione grave dei diritti umani; (iii) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poiché la situazione del Bangladesh avrebbe dovuto ritenersi caratterizzata da conflitto interno armato; (iv) violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del t.u. imm., per avere il giudice del merito mancato di riconoscere l’esistenza dei presupposti della protezione umanitaria senza specifica motivazione.
II. – Il ricorso è inammissibile.
Le riferite doglianze difatti non pertengono all’unica ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che ha ritenuto inammissibile l’appello in virtù del giudicato interno sulla questione relativa alla tardività del gravame a suo tempo avanzato contro la decisione amministrativa della Commissione territoriale di Caserta.
III. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Ciò devesi fare a prescindere dalla circostanza che nella specie risulta dal ricorrente avanzata la semplice istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria. Difatti il collegio reputa di doversi discostare da un indirizzo interpretativo (e da una correlata prassi), ben vero non univoca anche se esistente presso la Corte, secondo cui nell’ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello stato il rigetto dell’impugnazione precluderebbe l’applicazione del disposto citato (v. tra le moltissime Cass. n. 18532-14, Cass. n. 13935-17, Cass. n. 27699-18).
IV. – È rilievo preliminare che il versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, costituisce oggetto di un’ obbligazione (di importo predeterminato) che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa. Con siffatta premessa questa Corte ha riconosciuto, del resto, che la condanna al relativo pagamento può essere legittimamente subordinata all’avveramento di una condizione, qual è quella della mancata prova dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (v. Cass. n. 16079-18).
La premessa è confacente alla natura tributaria dell’obbligazione, essendo da tempo invalsa, nella prevalente dottrina e in giurisprudenza, la concezione cd. dichiarativa di detta obbligazione, che sorge direttamente dalla legge al verificarsi del relativo presupposto, rispetto al quale il provvedimento possiede mera funzione ricognitiva (cfr. già Cass. Sez. U n. 4779-87 e Cass. Sez. U n. 9201-90, con principio da lì in poi mai disatteso).
Il presupposto, vale a dire il fatto al quale essa è correlata, è solo quello dianzi menzionato e risultante dalla norma, oltre che ovviamente l’elemento (negativo) rappresentato dal non essere la causa esente.
La norma esige dunque dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione.
Qualora l’Amministrazione constati la prenotazione a debito (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza, tanto è vero che solo contro di esse può estrinsecarsi – se del caso – la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l’eventuale illegittima pretesa di riscossione (cfr. Cass. n. 13055-18).
Giustappunto simile dato corrobora la conclusione che ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 13, comma 1 quater, rileva il solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte.
V. – La bontà di tale conclusione emerge con chiarezza ove poi si considerino gli aspetti esecutivi succedanei al provvedimento giurisdizionale, oltre che l’aspetto pratico – non immune da significato nell’ottica del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., e della effettiva durata del momento conclusivo del processo (art. 111 Cost.), che potrebbe da ciò venir ritardato – secondo cui la persistenza della condizione soggettiva è per sua natura sempre incerta in cassazione, vista la possibilità, sottratta al controllo della Corte, della eventuale revoca del provvedimento ammissivo.
Come evincesi dalla circolare 8-7-2015 appositamente emanata dal ministero della Giustizia, gli uffici giudiziari sono ovviamente tenuti a dare esecuzione al provvedimento del giudice che, nel definire il procedimento di impugnazione, abbia dato atto dell’obbligo di pagamento dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Nei procedimenti con la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ogni spesa, anticipata o prenotata a debito, va poi annotata nei registri previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 161, come individuati dal D.M. 28 maggio 2003, e nel correlato foglio notizie (art. 280, del D.P.R. citato).
Ciò stante, è da osservare che nessuna azione di recupero può essere mai esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio – il che è stato riconosciuto dallo stesso ministero della Giustizia con circolare del 7-22011. La prassi ministeriale postula, in questa prospettiva, che, alla definizione della causa, “i funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie” debbono curare l’annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo poi alla relativa chiusura e attestando in calce a essa la presenza o assenza di spese da recuperare. Invero “la sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità”.
La conseguenza è che la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie e nel registro. E tuttavia, dopo tale incombente, il foglio notizie, ove perdurino le condizioni che hanno dato origine all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va semplicemente chiuso con la dicitura che non vi è titolo per il recupero, considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio è esclusivamente previsto nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 134).

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2019

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Furiosi, vel eius cui bonis interdictum sit, nulla est voluntas.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it