Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Condominio Locazioni
Condominio Locazioni Sentenze

Cassazione civile, sez. II, 6 agosto 2015, n. 16562

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano29 Agosto 2018Aggiornato il:29 Agosto 2018
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Ca.Ro. – proprietaria di un appartamento nel Condominio “(OMISSIS)”, impugnò la delibera dell’assemblea straordinaria del Condominio “(OMISSIS)” adottata il 15 gennaio 1999, con la quale, in attesa di una definiva sistemazione dell’impianto di riscaldamento, era stata respinta una sua proposta a che il Condominio accertasse il suo diritto a non corrispondere le spese per l’utilizzo dell’impianto di riscaldamento centralizzato, sancendo per contro il perdurante obbligo dei condomini che si erano staccati da detto impianto a sopportare tutte le spese ad esso inerenti; sostenne che detta delibera avrebbe dovuto esser considerata illegittima in quanto in contrasto con precedente manifestazione di volontà assembleare del 13 dicembre 1993, con la quale era stata disposta la chiusura dell’impianto di riscaldamento centralizzato, da effettuarsi nella stagione 1995-1996, rilevando che, in forza di quella delibera, essa ricorrente, distaccatasi sin dal 1991, non aveva più corrisposto le quote condominiali relativa all’impianto comune.

2 – Il Condominio “(OMISSIS)” eccepì l’inammissibilità del ricorso, per esser stata già decisa dal Giudice di Pace di Brindisi analoga questione, con sentenza passata in giudicato, nell’ambito di un giudizio di opposizione proposto dalla Ca. avverso l’ingiunzione di pagare gli oneri condominiali relativi all’impianto stesso, per il periodo maggio 1996 – aprile 1997 e per esser stata, l’indicata delibera del dicembre 1993, revocata con altre successive, non impugnate; l’adito Tribunale rigettò l’impugnativa assumendo che, proprio in base alla delibera invocata dalla stessa ricorrente, costei avrebbe potuto distaccarsi dall’impianto solo nell’esercizio 1995-1996 mentre se ne era distaccata ben prima.

3 – Proposto dalla Ca. impugnazione, la stessa venne accolta dalla Corte di Appello di Lecce sulla base delle seguenti considerazioni: a – correttamente non si era ravvisato alcun vincolo di giudicato tra il procedimento definito innanzi al Giudice di Pace ed il presente, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo azionato dal Condominio per il pagamento di quote condominiali mentre la causa in esame riguardava l’annullamento di una delibera che in sostanza aveva revocato l’autorizzazione generale a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento, adottata con delibera del 13 dicembre 1993, richiamata dalla Ca.; b – la delibera di autorizzazione del 1993 aveva legittimato il distacco a partire dal 1995/1996; c – la circostanza che esso fosse in effetti avvenuto prima, non incideva sul diritto, di seguito sancito, di installare un proprio impianto di riscaldamento e, quindi, di non vedersi più costretta a sostenere i costi di manutenzione e di gestione dell’impianto centralizzato; d – contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la deliberazione del 1993 non sarebbe stata revocata prima dell’esercizio 1995-1996, non essendosi raggiunte le maggioranze di legge nell’ambito della delibera del 21 febbraio 1994, nel corso della quale effettivamente la questione del distacco sarebbe stata nuovamente affrontata; del pari non vi sarebbe stata alcuna nuova delibera sul punto a seguito della successiva assemblea del 12 aprile 1995, bensì solo un rinvio della trattazione di tale argomento a data successiva al marzo 1996; e – la delibera impugnata era dunque venuta ad incidere su una situazione che si era da tempo stabilizzata anche per effetto della mancata impugnazione della delibera del 1993 – f – ne sarebbe conseguito il diritto della Ca. di ripetere gli importi corrisposti per le spese di conservazione e di godimento della caldaia centralizzata a far data dall’esercizio amministrativo 1995/1996 oltre interessi dalla domanda (trattandosi di indebito oggettivo, e versando il Condominio in buona fede).

4 – Tale sentenza ha formato oggetto di ricorso per cassazione da parte di S.E. -nella dichiarata qualità di condomino del Condominio “(OMISSIS)”- e di C.T. – condomino del Condominio “(OMISSIS)”- sulla base di tre motivi; è stata evocata in giudizio la Ca., che ha risposto con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Parte controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso perchè la, attualmente gravata, decisione non sarebbe stata impugnata dal Condominio, così realizzandosi una preclusione pro judicato; i ricorrenti non sarebbero titolari di “una posizione giuridica soggettiva” da far valere innanzi alla Corte, dal momento che la declaratoria di inefficacia della delibera condominiale del 15 gennaio 1999 nei confronti della Ca., non pregiudicherebbe alcun loro diritto.
1.a – L’eccezione è infondata innanzi tutto perchè, essendo il Condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, nè, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi d’impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell’amministratore stesso che non l’abbia impugnata(vedi Cass. n. 6856 del 1993; Cass. n. 2392 del 1994; Cass. n. 8842 del 2001; Cass. n. 12588 del 2002; Cass. n. 9206 del 2006;
Cass. n. 10717 del 2011 e Cass. n. 14765 del 2012).

1.b – Nella fattispecie ritiene la Corte di dare continuità al citato indirizzo, non potendo seguire il diverso principio affermato talvolta in alcune decisioni di legittimità – vedi Cass. n. 19223 del 2011 e Cass n. 21444 del 2010; nonchè, con maggior apporto argomentativo: Cass. n. 9213 del 2005) – che escluderebbe la legittimazione del singolo condomino – in caso di inerzia dell’Amministratore- nelle ipotesi in cui si impugnino deliberazioni dell’assemblea che perseguano esclusivamente finalità di gestione di un servizio comune, in quanto non idonee ad incidere, se non in via mediata, sull’interesse esclusivo di uno o più partecipanti.
1.b.1 – Per contro osserva il Collegio, da un lato, che appare privo di un appagante fondamento normativo il distinguere tra incidenza immediata oppure mediata sulla sfera patrimoniale del singolo, derivante della caducazione di una decisione sulla gestione della cosa comune, al fine di identificare i soggetti legittimati alla relativa impugnativa (nell’inerzia del Condominio); dall’altro che, nel caso in esame, il prospettabile maggiore peso economico della gestione del riscaldamento centralizzato senza la contribuzione del condomino che se ne fosse staccato e gli oneri derivanti da eventuali malfunzionamenti per il diverso regime di esercizio a cui l’impianto potrebbe andare soggetto -eventi che potrebbero determinarsi in caso di accoglimento della domanda di esonero dalla relativa contribuzione- necessariamente inciderebbero – in via diretta- sulla posizione dei singoli condomini, così facendo emergere i profili fattuali a sostegno della denegata loro legittimazione.

2 – Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per non aver ritenuto, la Corte territoriale, coperta da giudicato la questione della debenza del contributo per l’impianto centralizzato, non giudicando a ciò idoneo il mero rigetto dell’opposizione della Ca. avverso il decreto ingiuntivo del Condominio “(OMISSIS)” (con la quale era stato dichiarato l’obbligo della medesima di corrispondere le quote condominiali non pagate dal maggio 1996 all’aprile 1997): si assume infatti che tra il “deducibile” coperto dalla preclusione pro judicato vi sarebbe – quale presupposto logico indefettibile – anche l’accertamento della debenza delle spese per l’impianto di riscaldamento”.

2.a – Il mezzo è fondato nei termini appresso esposti.

2.a.1 – Va innanzi tutto osservato che la diversità di petitum e di causa petendi tra i due giudizi riguarda solo il mezzo processuale con il quale la Ca. intese a far valere l’illegittimità della pretesa del Condominio ed il periodo di riferimento, perchè, sia nel giudizio conclusosi con la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n 394/1998, sia nel presente, era stata giudizialmente contestata la fondatezza della pretesa dell’ente di gestione e – per quello che emerge dalla lettura della prima decisione, a cui la Corte è legittimata in ragione del vizio fatto valere- per le medesime ragioni: la differenza tra le due azioni era dunque di carattere quantitativo atteso che quella precedentemente agita riguardava solo la debenza delle spese relative ad un esercizio annuale: in questo più ristretto ambito, doveva dirsi stabilizzato il principio enunciato dal Giudice di Pace, a mente del quale la contribuzione alle spese dell’impianto centralizzato, non sarebbe venuta meno per effetto della delibera assembleare del 13 dicembre 1993.

2.a.2 – Ciò posto peraltro il valore preclusivo di ogni divergente accertamento della pretesa del Condominio trovava un limite nella dimensione temporale della pretesa agita in via monitoria in quanto il ragionamento giudiziale colà espresso era funzionale alla verifica della fondatezza della opposizione che a quella pretesa intendeva reagire e che non aveva l’ulteriore scopo di far accertare – se si vuole, in via di “riconvenzione” – l’assoluta infondatezza della pretesa del Condominio sia per il periodo precedente (periodo 1995-1996) sia per quello successivo, come invece operato nel presente giudizio.

3 – Con il secondo motivo si denuncia la presenza di un’omessa motivazione sul rilievo preclusivo dell’accoglimento della domanda della Ca. da attribuire alla delibera del 27 marzo 1998 che aveva respinto la richiesta – formulata dai condomini che si erano distaccati dall’impianto centralizzato – di ottenere la riduzione del contributo spese attinente quell’impianto (circostanza questa posta a fondamento delle difese innanzi al Tribunale e reiterata innanzi alla Corte di Appello) – che avrebbe reso inammissibile la stessa impugnazione della delibera del 1999, in quanto preclusa dalla mancata impugnazione del precedente diniego di consentire una riduzione dei contributi per il riscaldamento centralizzato.

3.a – Il motivo è infondato perchè la motivazione che si assumerebbe pretermessa era, invece, sia pure per implicito, presente, stante il complessivo argomentare della Corte del merito in relazione alla specifica impugnativa fatta valere.
3.a.1 – Sul punto invero le parti ricorrenti non considerano che l’oggetto della delibera del 1999, per come riportato in ricorso, era costituito da una richiesta della Ca. a che venisse riconosciuto il diritto al distacco sin dal 1991 e quindi l’indebita richiesta di contribuzione per le spese di uso e di manutenzione a partire dall’esercizio 1995/1996 (data a partire dalla quale, a tenore della delibera del dicembre 1993, si sarebbe dovuto chiudere l’impianto di riscaldamento centralizzato): dal momento che non risulta dagli atti che la richiesta, avanzata da alcuni condomini, di riduzione del 50% di tali spese, presa in esame dalla delibera del 1998, fosse stata avanzata dalla Ca. e che comunque non è riportato l’esatto contenuto dell’ordine del giorno che ebbe a determinare tale manifestazione di volontà assembleare, appare consequenziale il ritenere che il Giudice dell’appello non abbia motivato specificamente sul punto, ritenendo assorbente la manifestazione di volontà impugnativa (ed accertativa dell’assenza dell’obbligo di contribuzione) svolta alla successiva assemblea dalla Ca..

4 – Con il terzo motivo viene denunciata la presenza di un’omessa motivazione sul rilievo preclusivo dell’accoglimento della domanda Ca. da attribuire al fatto che la impugnata deliberazione del dicembre 1993 sarebbe stata successivamente “disattesa” dall’amministrazione condominiale in quanto in contrasto con il regolamento condominiale di natura contrattuale (atteso che la maggioranza semplice – la metà più un millesimo – non sarebbe stata applicabile al regolamento in questione, di natura contrattuale):

tale difesa, si assume, avrebbe formato oggetto di un’eccezione di nullità della delibera, negletta dal giudice dell’appello.
4.a – Il motivo è infondato perchè la non necessità di un espresso esame di tale profilo di nullità discendeva logicamente dal valore preclusivo che la Corte territoriale ritenne di attribuire ad ogni diversa manifestazione di volontà assembleare in contrasto con la delibera del 1993, non impugnata, fonte dunque di diritti ormai acquisiti (vedi specificamente: foll 8-9 della gravata decisione).

5 – La sentenza va dunque cassata in relazione al profilo del primo motivo sopra specificato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, eliminando dalla pronuncia esonerativa dal pagamento delle spese di conservazione e godimento della caldaia centralizzata il periodo maggio 1996- aprile 1997 (capo 1) del dispositivo della gravata decisione) e limitando conseguentemente il diritto di Ca.Ro.
a ripetere dal Condominio “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” le somme versate per il titolo che precede (capo 2 del dispositivo della sentenza); quanto alla regolazione delle spese dei gradi di giudizio di merito (oggetto di specifica statuizione nella sentenza di appello) e del giudizio di legittimità, sussistono giusti motivi – che si indicano nella minima modifica in melius della situazione del Condominio e nella incertezza derivante dalle successive statuizioni sulle spese inerenti l’impianto di riscaldamento, adottate dallo stesso ente di gestione – per operarne la complessiva compensazione.

P.Q.M.

La Corte Accoglie il primo motivo nei termini esposti in motivazione e rigetta i rimanenti; cassa la gravata decisione in relazione al profilo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili i contributi per spese relativi a maggio 1996 – aprile 1997, limitando conseguentemente il diritto di Ca.Ro. al rimborso; compensa le spese dei due gradi di merito e del giudizio di Cassazione: quanto ai primi due, tra la Ca. da un lato e le Amministrazioni Condominiali “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” dall’altro; quanto al presente giudizio, tra S.E. e C.T. da un lato e la medesima Ca. dall’altro.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 11 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Editio actionis

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it