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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Codice della strada e trasporti
Codice della strada e trasporti Sentenze

Cassazione civile, sez. II, 7 agosto 2014, n. 17766

Redazionedi Redazione31 Maggio 2015Aggiornato il:31 Maggio 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Fatto


Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006 C.S. e T.M., rispettivamente conduttrice e proprietario dell’autovettura targata (OMISSIS), adivano il Giudice di Pace di Mondovì opponendosi al provvedimento del Prefetto di Cuneo del 17 maggio 2006, col quale era stato respinto il loro ricorso del 13 dicembre 2005 avverso il verbale n. (OMISSIS) della Polizia Stradale di Cuneo per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, asseritamente commessa il 27 giugno 2005.
I ricorrenti chiedevano all’adito Giudice di prime cure la declaratoria di illegittimità e nullità ovvero l’annullamento e la revoca del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio la succitata Prefettura contestando l’avversa opposizione.
Con sentenza del 13 novembre 2006 il Giudice di Pace di Mondovì rigettava il ricorso, confermando il verbale e l’ordinanza del Prefetto di Cuneo in data 22 agosto 2006 e riducendo la sanzione pecuniaria al minimo edittale.
Con atto depositato in data 18 giugno 2007 C.S. e T.M. adivano il Tribunale di Torino interponendo appello avverso la suddetta sentenza di primo grado.
Resisteva all’interposto gravame la Prefettura di Cuneo, chiedendo il rigetto per infondatezza del proposto appello e la vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Con sentenza n. 5533/2008 del 23 luglio 2008 il Tribunale di Torino rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e condannava gli appellanti principali alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Per la cassazione della detta decisione d’appello proponevano ricorso C.S. e T.M. con atto fondato su otto ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
Resisteva con controricorso la Prefettura di Cuneo.


Diritto


1.- Deve, al fine del presente provvedimento, porsi immediatamente attenzione su alcuni rilevanti profili di cui al terzo e quarto ordine di motivi. Con il terzo motivo del ricorso si censura la “violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto, ovvero della L. 11 agosto 1991, n. 273; del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione 16 maggio 2005, n. 1123, art. 4 ed ancora delle norme internazionali UNI 30012, UNI EN 10012 e delle raccomandazioni OIML D19 e D20, ove prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità – art. 360 c.p.c., n. 3”.
In proposito viene formulato, ai sensi dell’applicabile art. 366 bis c.p.c. il seguente articolato quesito di diritto:
”dica l’Eccellentissima Corte se, in generale ed in particolare nel caso di specie, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, all’apparecchiatura Autovelox mod. 104/C2, utilizzata per il rilevamento della velocità nella fattispecie per cui è causa, sia o meno applicabile la L. 11 agosto 1991, n. 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, in caso positivo, se per la validità dell’accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, sia necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura, anche periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di Taratura”.

Con il successivo quarto motivo (di certo collegabile a quello innanzi esposto) le parti ricorrenti lamentano una carenza motivazionale della impugnata sentenza in relazione ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero il regolare funzionamento dell’autovelox”.
Il tutto al cospetto dell’affermazione riportata nella decisione d’appello, per la quale “….il regolare funzionamento dello strumento è certo fino a prova contraria….”.
Entrambi i motivi innanzi riportati impongono di affrontare la (non nuova) problematica della necessità della taratura e della periodica verifica delle apparecchiature predisposte per l’accertamento e misurazione della velocità. E, quindi, della legittimità costituzionale di una esenzione – per tali strumenti – da ogni e qualunque, pur prevista e prescritta, in generale, procedura di verifica della loro taratura. La rilevanza della questione in ordine alla decisione della controversia emerge alla stregua dell’operata ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio, nonché dal riverberarsi della medesima anche su alcuni dei rimanenti motivi del ricorso, in particolare il primo ed il secondo.
Quest’ultimi, in via mediata, sono a loro volta coinvolti dalla soluzione dell’anzidetta questione di legittimità, specie ove si consideri che – come giova, in breve, qui evidenziare – attengono alla motivazione ed all’eventuale violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali l’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 205 C.d.S. quanto alla “avvenuta o meno dimostrazione” della regolarità del detto rilevatore di velocità.
Deve, quindi, ritenersi – concludendo in punto – ricorrente nella concreta fattispecie sottoposta a giudizio la rilevanza e pertinenza della questione di legittimità costituzionale sottesa alla prospettazione delle parti ricorrenti, in particolare, con il riportato terzo motivo del ricorso.

Questione che questa Corte ritiene di sollevare quanto al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 (nuovo codice della strada) in riferimento all’art. 3 Cost..


3.- La non manifesta infondatezza della medesima questione emerge da quanto di seguito esposto.
Questa Corte con suoi pregressi provvedimenti ha, in sostanza, ritenuto – alla stregua di noto pregresso orientamento – che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142, comma 6 non dovevano essere sottoposte alla procedura di taratura.

Il tutto perché potevano evitarsi i “controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura poiché esso attiene alla materia cd. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità” (Cass., Sent. 19 novembre 2007, n. 23978).
In tale contesto questa stessa Corte, allorchè fu chiamata a pronunciarsi (anche su richiesta, a suo tempo formulata, dalla Procura Generale) in ordine alla legittimità costituzionale della mancata previsione di sistemi di controllo periodici della taratura degli strumenti elettronici di misurazione della velocità, ebbe a ritenere l’infondatezza della questione.
Tanto si affermò sia con la decisione appena innanzi citata, che con alcune immediatamente successive. In particolare si ribadì la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. dell’art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (convertito in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6 e art. 345 reg. C.d.S. (Cass., Sez. 2, 15 dicembre 2008, n. 29333 ed, ancora, Cass. n. 29334/2008).
Senonché la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 (Nuovo codice della Strada) “nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)” è stata esaminata dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 277/2007.
Con tale decisione, pur non ritenendo fondata la questione, ma solo “per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione (D.M. 28 marzo 2000, n. 182 invece della L. n. 237 del 1991, art. 2, comma 1)”, la Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono che indurre ad una riconsiderazione della questione.
In particolare con la citata sentenza si è affermato che al fine della individuazione “della norma rispetto alla quale (si) lamenta una irragionevole disuguaglianza” andava “sperimentata l’applicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema internazionale di misura SI, che comprende la velocità come unità derivata”.

Ciò tanto più in considerazione del significativo fatto che la stessa Amministrazione pubblica “aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare tale normativa”, come da nota, già citata, n. 6050.
Il valore della affermazioni testè riportate della Corte Costituzionale non risulta smentito da successivi noti provvedimenti della medesima Corte quali le ordinanze, con declaratoria di manifesta inammissibilità della medesima questione di legittimità costituzionale, n. 423/2008 (per omessa indicazione sulla vicenda oggetto del giudizio e sulla rilevanza in esso della disposizione impugnata) e n. 127/2009 (per mancata adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio).
Anzi proprio quel valore delle affermazioni inducono oggi, col presente provvedimento, a riproporre l’accennata questione di costituzionalità, rilevante – per quanto già detto – ai fini del decidere e non manifestamente infondata alla stregua di quanto appena qui innanzi esposto.
Tanto specificamente in relazione all’art. 3 Cost. per l’assoluta “ragionevolezza e conseguente disuguaglianza, che – come si approfondirà meglio in seguito – contrassegna la detta esclusione dall’applicazione della citata normativa generale, anche internazionale, in tema di misura ricomprendente pure la velocità come unità derivata;
 ed, ancora, con riguardo, come tertium comparationis, alla normativa di cui alla L. 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata, nonché con riferimento pure alla normativa comunitaria (Norme UNI EN 30012 – parte 1 come integrate da UNI EN 10012), che – per di più – prevede il dovuto e relativo adeguamento del nostro ordinamento.


4.- La medesima questione di costituzionalità deve ritenersi rilevante ed ammissibile con riguardo al noto parametro della ragionevolezza delle norma. Tanto in considerazione della palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato: quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo.
Fra l’altro appare incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato. Questa Corte ritiene, quindi, di sollevare d’ufficio – così come da dispositivo – la questione di legittimità costituzionale del già citato art. 45 C.d.S. in riferimento alla cennata norma costituzionale nella parte in cui il medesimo non prevede la verifica periodica della funzionalità e della taratura delle apparecchiature destinate all’accertamento della velocità e delle violazioni dei suoi limiti.




P.Q.M.

La Corte:
vista la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 e art. 295 c.p.c..

a) solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 (Nuovo codice della strada) in riferimento all’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

b) dispone, a cura della Cancelleria, l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

c) sospende il giudizio in corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2014

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