Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Finanze Fisco Tributi
Finanze Fisco Tributi Sentenze

Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2017, n. 25219

Redazionedi Redazione29 Ottobre 2017
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2017, n. 25219

Fatto

1. – B.C. ha proposto opposizione davanti al giudice di pace di Roma, nei confronti di Roma capitale e di Equitalia sud s.p.a., avverso 14 cartelle esattoriali e i verbali presupposti, relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per mancata notificazione dei verbali e delle cartelle.
2. – Con sentenza depositata il 27/09/2011 il giudice di pace ha accolto l’opposizione e dichiarato l’estinzione delle sanzioni, rilevando che i verbali di contravvenzione non erano stati notificati e che le notifiche delle cartelle di pagamento erano nulle per mancata attestazione dell’assenza delle persone indicate dalla legge quali consegnatari, per mancata attestazione dell’avvenuta ricerca e per omessa spedizione al destinatario della raccomandata dell’effettuata notifica al portiere.
3. – Equitalia sud s.p.a. ha proposto appello, rigettato dal tribunale di Roma con sentenza depositata l’11/1/2013 in quanto non era stata fornita la prova della rituale notifica, posto che per le notifiche per posta delle cartelle esattoriali non era in atti menzione della spedizione della raccomandata, imposta in caso di assenza del destinatario.
4. – Equitalia sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria. B.C. ha resistito con controricorso. Roma Capitale si è costituita con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 23309 depositata il 31/10/2014 questa corte ha disposto il rinvio a pubblica udienza. Entrato in vigore il rito di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modifiche dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il procedimento è stato avviato nuovamente alla trattazione camerale, in prossimità della quale Equitalia Sud s.p.a. ha depositato ulteriore memoria. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
1. Con il primo motivo Equitalia sud s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39. La ricorrente sostiene:
– che la notifica degli atti di riscossione da parte dell’agente per la riscossione è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26;
– che, in applicazione di tale disciplina, ai sensi del D.M. 9 aprile 2001 (artt. 32 e 39) è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, la consegna del plico al domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale;
– che ai sensi dell’art. 39 del predetto D.M. sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, anche il portiere.
Pertanto il tribunale avrebbe errato nel ritenere necessaria la spedizione di una raccomandata di avviso al destinatario di avvenuta notifica. Di conseguenza, stante la legittimità della notifica, l’opposizione, proposta oltre i 30 giorni da essa, doveva essere dichiarata inammissibile per tardività.
1.1. Rileva la corte che del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, è rubricato “Notificazione della cartella di pagamento” e prevede che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
1.2. Con riferimento a tale modalità di notifica, questa corte ha affermato che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 29, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (così ad es. Cass. n. 16949 del 24/07/2014, la quale ha specificato che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta; v. anche Cass. n. 12083 del 13/06/2016 che, in applicazione dell’anzidetto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata).
1.3. Nelle sue conclusioni, il procuratore generale sottolinea come, ad altri fini (decorrenza di termini di impugnazione dell’atto notificato riferiti alla notifica quale dies a quo), alcune decisioni di questa corte abbiano proposto applicazioni analogiche del regime di cui alla L. n. 890 del 1982, per regolare gli effetti della notifica di cui all’art. 26 a mezzo posta, esclusa invece agli effetti di quanto innanzi. Nel prendere atto di tanto, ad avviso del collegio le predette decisioni – avendo appunto altro oggetto – non inficiano l’orientamento consolidato sul tema del decidere, per cui su di esso non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale.
1.4. Ciò posto – e a prescindere dal riferimento operato dalla ricorrente al decreto del ministero delle comunicazioni 09/0412001, recante “approvazione delle condizioni generali del servizio postale”, la cui disciplina non è stata innovata per quanto rileva dalla successiva regolamentazione postale, avuta presente in precedenti pronunce e costituita ratione temporis dal decreto del ministro dello sviluppo economico 01/10/2008 (recante “approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale”), cui è succeduta la Delib. 20 giugno 2013, 385/13/CONS, dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni – è evidente che, affermando in maniera per quanto detto ferma questa corte che la notifica è regolata dalle disposizioni concernenti l’invio delle raccomandate postali e non dal codice di rito civile o dalla L. n. 890 del 1982, concernente le notifiche postali effettuate dall’ufficiale giudiziario, emerge come il giudice di appello abbia violato le disposizioni richiamate nel motivo di ricorso laddove ha confermato la statuizione del primo giudice in merito alla invalidità della notifica delle cartelle esattoriali, eseguita mediante consegna dell’atto al portiere da parte dell’agente postale, per la mancanza della spedizione di un non previsto avviso di avvenuta notifica al destinatario (v. di nuovo Cass. n. 12083 del 13/06/2016).
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012, nonché la violazione del D.M. Giustizia n. 140 del 2012, in materia di compensi forensi. La ricorrente lamenta l’illegittimità della liquidazione delle spese processuali a favore della parte vittoriosa, liquidate dal giudice monocratico del tribunale di Roma nell’importo di Euro 15.000 superiore allo stesso valore della lite, rientrante nello scaglione di cui al D.M. del 2012 da zero a 25.000 Euro, e altresì superiore al compenso massimo previsto dalla normativa vigente e non giustificato da motivazione alcuna. La ricorrente, all’uopo, riporta il calcolo del dovuto in base ai parametri della tabella A e osserva che, anche applicando l’aumento massimo del 60% (da escludere vista la non complessità della lite), avrebbe potuto essere liquidata la somma di Euro 2.480,00 e non quella di Euro 15.000.
2.1. Il motivo è assorbito, in quanto a seguito alla cassazione a pronunciarsi in esito all’accoglimento del primo motivo, il giudice di rinvio dovrà comunque integralmente regolamentare ex novo le spese processuali.
3. Segue dunque la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che – nell’attenersi all’enunciato principio di diritto – regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e rinvia al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Votum captandae mortis

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it