Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Civile e procedura civile
Civile e procedura civile Ordinamento Giudiziario Forense Sentenze

Cassazione civile, sez. II, 23 ottobre 2018, n. 26778

Redazionedi Redazione29 Ottobre 2018
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. II, 23 ottobre 2018, n. 26778

Fatto

1. Con decreto depositato il 20/09/2013 il tribunale di Roma, in accoglimento di ricorso monitorio degli avv. P.G. e D.M., ha ingiunto alla Valori s.c. a r.l. – Consorzio Stabile il pagamento della somma di Euro 32.940 oltre accessori a titolo di spettanze per la prestazione forense relativa all’appello proposto dalla s.c. a r.l. innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza del t.a.r. della Puglia in Bari.
2. Con ricorso depositato il 29/09/2013 e notificato il 14/02/2014 l’intimata ha proposto opposizione contestando di dovere compensi alla luce del fatto che il giudizio era stato proposto al fine di rimediare a un errore dei professionisti; in subordine, deducendo essere minore l’importo dovuto.
3. Con ordinanza depositata il 29/09/2014 il tribunale, in composizione collegiale, ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto tardiva.
A sostegno della decisione, il tribunale ha considerato:
– che, come in precedenza per il procedimento previsto, per i casi di cui all’art. 28, dai successivi artt. 29 e 30, della L. n. 794 del 1942, anche il procedimento di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14. poi divenuto applicabile consentisse l’opposizione a decreto ingiuntivo avvalendosi del procedimento sommario ivi previsto solo nei casi contemplati dal legislatore di contestazioni limitate alla liquidazione e non estese, come nel caso di specie, alla stessa debenza;
– che, quindi, contestando l’an della pretesa, la società avrebbe dovuto proporre opposizione con rito ordinario, avviato con citazione;
– che, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, se l’opponente abbia introdotto giudizio con ricorso, la sanatoria sia possibile a condizione che esso sia notificato, e non solo depositato, nel termine indicato dal decreto, ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
4. Avverso tale decisione la Valori s.c. a r.l. – Consorzio Stabile ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di due censure. Gli avv. P.G. è D.M. hanno resistito con controricorso. Con ordinanza n. 2773 depositata il 2/2/2018 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa di pronuncia delle sezioni unite di questa corte.

Diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente illustra l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., (peraltro in linea con la giurisprudenza di questa corte di cui in appresso), per cui i motivi in cui si sostanzia l’impugnazione sono in effetti quelli indicati dalla parte come secondo e terzo.
2. Con il secondo motivo il ricorrente – richiamate alcune delle obiezioni mosse dal tribunale all’applicazione del procedimento D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, anche all’opposizione a decreto ingiuntivo in tema di spettanze forensi estesa a contestare la debenza nell’an – lamenta essere erronea, per violazione appunto di detto art. 14, oltre che degli artt. 645,647 e 702 bis c.p.c., la statuizione in diritto relativa all’applicabilità del giudizio ordinario avviato con citazione (rispetto alla quale la proposizione con ricorso resterebbe soggetta a sanatoria sono nel caso di tempestiva notifica dello stesso).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 24 Cost., e dell’art. 101 c.p.c., per non essere stata sottoposta la questione, rilevata d’ufficio, della tardività dell’opposizidne al contraddittorio delle parti.
4. Il motivo indicato dalla parte come secondo (in effetti, il primo) è fondato, con assorbimento di quello ulteriore.
4.1. I dubbi sollevati nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto di lite sono stati superati dall’ordinanza Cass., sez. 6-3, n. 4002 del 29/02/2016, dalla sentenza Cass., sez. 2, n. 12411 del 17/05/2017 e da ultimo dalla sentenza Cass., sez. U, n. 4485 del 23/02/2018, cui questa corte intende dare continuità anche sotto il profilo specifico interessato dalla fattispecie in esame.
4.2. Invero, attraverso tali precedenti,questa corte – all’esito di un’approfondita disamina dei diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari formatisi al riguardo – ha affermato il principio che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato (oggi, compensi) nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, – come risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, e dell’abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, – devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda (o correlativamente un’eccezione) riguardi l’an della pretesa.
4.3. Il precedente del 2017, affermaando che, una volta appurata l’applicabilità in ogni caso (anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa) alle controversie per la liquidazione delle spettanze dell’avvocato delle regole procedurali indicate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ne discende come corollario l’inappellabilità dell’ordinanza che definisca il giudizio anche quando, appunto, sia venuta in discussione la stessa debenza, ha altresì enunciato, in via di obiter dictum, l’altra conseguenza – parimenti necessitata – che il rito di cui al D.Lgs. n. 150, art. 14, vada applicato anche per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
4.4. La pronuncia delle sezioni unite del 2018 ha a sua volta affermato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14, del menzionato D.Lgs.; oppure: b) ai sensi dell’art. 633 c.p.c. e segg., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e segg., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c.. È, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dall’art. 702 bis c.p.c. e segg.. La controversia introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur, salvo il caso in cui il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domandi.
4.5. Tali statuizioni vanno dunque ribadite, con la conseguenza che la pronuncia del tribunale – ispirata alla giurisprudenza precedente l’analisi della novellazione del 2011 – debba essere cassata, restando infirmata nella parte in cui, erroneamente assumendo la necessità di proposizione dell’opposizione con citazione, ne ha fatto discendere conseguenze – ora da rivedersi – circa la tempestività dell’opposizione stessa.
5. Il giudice del rinvio, da individuarsi in altra sezione del tribunale di Roma, in composizione collegiale, governerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Roma, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Contractus ex conventione legem accipere dignoscuntur

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it