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Civile e procedura civile Codice della strada e trasporti Sentenze

Cassazione civile, sez. II, 25 novembre 2008, ord. n. 28147

Redazionedi Redazione25 Novembre 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Biella con ordinanza 16/23 luglio 2007 dichiarava inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso il verbale di contestazione notificatogli il 7 aprile 2007, relativo a violazione del codice della strada rilevata dalla polizia Municipale del Comune di Gaglianico.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 14 novembre 2007. Il Comune è rimasto intimato.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, ritenendo sussistente la manifesta infondatezza del ricorso. È stata depositata memoria.
Giova premettere che il ricorso risulta ammissibile perché avverso l’ordinanza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, è ancora esperibile il ricorso diretto per cassazione e non l’appello, in quanto la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha generalizzato lo strumento dell’appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato l’art. 23, comma 1.
Il giudice di pace ha ritenuto che l’atto di opposizione fosse tardivo perché presentato il 4 giugno 2007 a fronte di notifica del verbale avvenuta il 2 aprile 2007.
Parte ricorrente ha dedotto che quest’ultima data non è stata oggetto di puntuale accertamento mediante l’esame dell’avviso di ricevimento della notifica del verbale di contestazione della violazione, non avendo il giudicante convocato le parti e acquisito la relativa documentazione, in possesso dell’ente notificante. Ha chiarito di non essere stata in grado di produrre la busta verde contenente il plico notificatole, andata smarrita, e di essere entrata nel coacervo di migliaia di analoghe contestazioni notificate in quei giorni ad altrettanti automobilisti dal Comune di Gaglianico, Ha aggiunto di avere erroneamente indicato in opposizione che la notifica era avvenuta il 2 aprile e di avere in seguito verificato, grazie all’acquisizione dagli uffici postali di “copia della situazione di spedizione”, che la data esatta era invece il 7 aprile.
Dopo aver ripercorso la giurisprudenza di legittimità in ordine agli obblighi di verifica della data di effettiva notifica della contestazione, ha formulato rituale quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
Rivedendo l’orientamento manifestato ex art. 380 bis c.p.c., questo collegio ritiene che il ricorso sia fondato. Occorre dare seguito al principio, già altre volte espresso da questa Corte, secondo il quale “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’opponente l’onere della prova di aver tempestivamente proposto l’opposizione, sicché al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell’atto opposto a lui notificato;
la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata “in limine litis”, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività.
Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile.” Nel caso in esame l’affermazione (che viene dichiarata erronea) circa la data di ricevimento, pur avendo probabilmente contribuito a indurre il giudice di pace ad emettere l’ordinanza, non valeva ad attribuire certezza circa la intempestività dell’opposizione, che non era documentalmente riscontrabile, in assenza della busta recante il timbro con la data di consegna o altre utili annotazioni. Sul giudice di pace gravava invece l’onere di convocare le parti e verificare se il termine per l’opposizione era stato rispettato, con riferimento alla data di effettiva consegna dell’atto opposto, desumibile dalla relata di notifica sulla copia dell’ordinanza notificata o dall’avviso di ricevimento, che l’amministrazione era tenuta a produrre.
A tale principio è ispirata la sentenza delle Sezioni Unite numero 1006 del 2002 che così reca: la legge limita la pronuncia di inammissibilità con ordinanza al solo caso in cui si accerti positivamente in limine litis che il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito. Tale accertamento positivo sulla scorta di elementi documentali non era possibile nella specie e non poteva essere sostituito da un elemento indiziario quale la dichiarazione a sè sfavorevole proveniente dal difensore della parte. Doveva infatti essere prima ricercata la certezza documentale, facilmente acquisibile esaminando la relata di notifica in possesso dell’amministrazione.
Va quindi data positiva risposta al quesito del ricorrente, che assume l’illegittimità dell’ordinanza resa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, senza avere preventivamente valutato l’avviso di ricevimento del verbale di contestazione notificato alla parte sanzionata.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La ordinanza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Biella per lo svolgimento dell’opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, Cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Biella, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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