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Sentenze Codice della strada e trasporti

Cassazione civile, sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29595

Redazionedi Redazione29 Ottobre 2021Aggiornato il:29 Ottobre 2021
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29595

Rilevato che:

Il Comune di Feltre impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Belluno che, rigettando il di lui gravame, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Belluno di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. Claudio L. avverso la sanzione irrogatagli per violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s. con verbale notificato il 18 dicembre 2015 poiché viaggiava alla velocità netta accertata di 85 km/h in un tratto stradale ove la velocità massima consentita era, invece, di 70 km/h;

In particolare, il Giudice di pace aveva ritenuto fondata la censura del sig. L. riguardante l’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, costituita nel caso di specie dal c.d. Scout speed, dispositivo omologato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 1323 dell’8 novembre 2012 ed installato a bordo del veicolo Fiat Bravo in dotazione ai Vigili urbani del Comune di Feltre;

Il Giudice di pace aveva ritenuto non rispettato l’obbligo previsto dall’art. 142, comma 6-bis, del c.d.s. ed a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili e, conseguentemente, aveva ritenuto illegittima la sanzione amministrativa, non potendo [sic - n.d.r.];

Il Comune di Feltre aveva impugnato la decisione del primo giudice deducendo che il decreto del Ministero dei trasporti del 15 agosto 2007, emesso per la determinazione delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità, prevedeva all’art. 3 l’esonero dall’obbligo di presegnalazione per gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica” come lo Scout speed;

Il tribunale, quale giudice di appello, ha confermato la decisione impugnata;

Il giudice d’appello ha argomentato che il disposto dell’art. 142, comma 6-bis, c.d.s. prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e che le modalità di impiego stabilite, prima dall’art. 3 del d.m. 15 agosto 2007 ed ora dall’art. 7.3 dell’allegato 1 del d.m. 13 giugno 2017, n. 282, non possono derogare, in quanto introdotte con una fonte normativa subordinata, all’obbligo di preventiva segnalazione sancito da fonte normativa avente rango legislativo;

Inoltre, il tribunale ha evidenziato come, stante la finalità della disposizion[e] che impone di dare preventiva informazione agli automobilisti dell’installazione dei dispositivi tecnici di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento, sarebbe irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda degli strumenti “fissi” o “in movimento” utilizzati per il rilevamento della velocità a fini sanzionatori;
la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Comune di Feltre sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso il sig. L. Claudio;

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Considerato che:

Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 142, comma 6-bis, d.lgs. 285/1992 (c.d.s.) in relazione alle previsioni del d.m. 15 agosto 2007;

Assume il ricorrente l’erroneità della conclusione del tribunale che non avrebbe tenuto conto della chiara previsione contenuta nell’art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, secondo la quale le disposizioni degli artt. 1 e 2 del decreto non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”, disposizione confermata dalla successiva previsione del d.m. 13 giugno 2017, n. 282 che all’art. 7.3 dell’allegato 1 dispone che “nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità anche ad inseguimento”;

La censura non merita accoglimento;

L’art. 142 c.d.s. stabilisce, al comma 6-bis, che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”;
ciò posto, la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del Codice della strada;

Quest’ultima in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicché ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario;
la conclusione è peraltro conforme al principio, fissato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di regolamento di esecuzione (cfr. sent. 28 giugno 1966, n. 1672; sent. 12 novembre 1958, n. 3699), secondo cui il regolamento di esecuzione, pur non potendo contenere norme che superino la necessità di dare attuazione alla legge cui si riferiscano o addirittura siano contrarie alla legge medesima, ad altra legge o ai principi generali dell’ordinamento giuridico, può contemplare sia le norme secondarie derivabili, per via di interpretazione o di deduzione, dalle norme primarie poste dalla legge (norme infra legem), sia norme di carattere complementare od integrativo (norme extra o praeter legem), talché una deroga alla legge (sempre che non si tratti di principi costituzionali) deve considerarsi possibile quando possa fondarsi sulla premessa di una deroga da parte del legislatore (cfr. Cass. 1836/1975);

Se ne ricava che la possibilità di deroga alla legge per essere legittima deve essere chiaramente consentita e prevista dalla legge stessa che rimette alle fonti secondarie la specifica individuazione dei casi in cui la deroga opera;

Ciò posto, nel caso di specie, appare decisiva la considerazione che il disposto dell’art. 142, comma 6-bis, c.d.s. rimette al decreto ministeriale la (mera) individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso;

È pertanto in tale prospettiva che va apprezzato il seguente rispettivo tenore dell’art. 1 e dell’art. 2 del d.m. 15 agosto 2007:

Art. 1
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità».
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all’art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione né di indicazione di «fine»;
si tratta di previsioni che distinguono le modalità di impiego e di segnalazione della strumentazione che costituisce la postazione di controllo in termini differenti, che possono consistere in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero in segnali stradali luminosi a messaggio variabile, ovvero in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli;
appare evidente che le molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione;

La richiamata previsione dell’art. 1 del d.m. 15 agosto 2007 consente, infatti, di adattare le modalità di impiego e di segnalazione al tipo di postazione specificamente prevedendo, in caso di postazione mobile, che i dispositivi di segnalazione luminosi siano installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità e che se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità»;

In tale prospettiva i precedenti giurisprudenziali (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso in relazione a sentenze del Tribunale di Rovigo) citati dal ricorrente a sostegno della tesi dell’incompatibilità della modalità di rilevamento della velocità con lo strumento Scout speed, dispositivo installato a bordo dei veicoli per la misurazione della velocità in maniera dinamica, non appaiono fornire elementi decisivi a favore della tesi del ricorrente;

È, infatti, lo stesso d.m. del 15 agosto 2007 che, in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, contempla la possibilità di installare sulle autovetture dotate del dispositivo Scout speed messaggi luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocità” o “rilevamento della velocità”, visibili sia frontalmente che da tergo, così assicurando il rispetto delle previsioni di legge e la legittimità del rilevamento anche per le postazioni di controllo mobili operanti sulla rete stradale;

In conclusione l’art. 3 del d.m. 15 agosto 2007 non può costituire una legittima deroga al disposto dell’art. 142, comma 6-bis, c.d.s. e di esso non può tenersi conto nella prospettiva invocata dal ricorrente;

Ritiene, infine, il Collegio di respingere per mancanza dei relativi presupposti la domanda articolata dal controricorrente di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.;

Invero, la novità della questione posta a fondamento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite;

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

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