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Sentenze Assicurazioni Responsabilità civile Codice della strada e trasporti

Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2021, n. 12900

Redazionedi Redazione21 Luglio 2021Aggiornato il:21 Luglio 2021
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2021, n. 12900

FATTI DI CAUSA

1. Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. convenne in giudizio, con atto di citazione dell’8 febbraio 2005, innanzi al Tribunale di Bologna C.A. e R.M. chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 268.202,40 oltre interessi e rivalutazione. Espose in particolare parte attrice quanto segue. A seguito del tamponamento, in data (omissis), di autoarticolato da parte della Fiat Punto di proprietà del conducente C.A., con assicurazione sottoscritta dalla R., il terzo trasportato (sul sedile alla destra del conducente), A.C., era deceduto in quanto investito dai veicoli sopraggiungenti dopo essere stato sbalzato dal veicolo, che aveva subito una roteazione a causa del violento impatto, come accertato dal giudice penale. La società assicuratrice aveva risarcito gli eredi dell’ A.. Spettava alla stessa il rimborso in quanto il C. aveva condotto il veicolo in stato di ebbrezza. Si costituì la parte convenuta eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda.
2. Il Tribunale adito accolse la domanda.
3. Avverso detta sentenza proposero appello C. e R.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con sentenza di data 7 novembre 2018 la Corte d’appello di Bologna rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che, decorrendo il termine di prescrizione (all’epoca di un anno) per l’azione di rivalsa ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18 (poi art. 144 cod. ass.) dal momento della liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, integrante il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo (Cass. n. 5088 del 2010), era intervenuta l’interruzione della prescrizione. Aggiunse che il mancato riferimento ad una soglia minima dei valori rilevati, ed in particolare la mancata correlazione dell’operatività della clausola di esclusione dell’assicurazione (e di esercizio della rivalsa per le somme pagate al terzo) nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alla soglia di punibilità prevista dal C.d.S., comportava che l’inoperatività era invocabile dall’assicuratore anche in presenza di valori alcolometrici rilevanti, seppure non eccedenti il limite previsto per la sanzione, valori peraltro coerenti con quanto dichiarato dal C. in sede di indagini penali, e cioè che la sera aveva “fatto uso di sostanze alcoliche, non in larga misura”.
Osservò ancora che risultava dimostrato che alla guida del veicolo era il C., stanti l’accertamento in sede penale del moto rotatorio acquistato dal veicolo per effetto dell’impatto, le lesioni del trasportato compatibili con il suo essere stato espulso dall’abitacolo per effetto della roteazione, la natura delle lesioni toraciche del C. riconducibili all’urto sul volante, la circostanza del distacco solo della portiera di destra e le ustioni sempre del C., che comprovavano il suo avvicinamento al veicolo in fiamme in cerca dell’amico. Aggiunse infine che l’evento dell’investimento dell’ A. si era verificato a seguito di un processo causale innescato dal tamponamento determinato dalla condotta colposa, che dunque costituiva la conditio sine qua non, mentre l’investimento aveva operato come causa sopravvenuta non inidonea (rectius idonea) ad interrompere il nesso causale fra la condotta del C. e la morte.
5. Hanno proposto ricorso per cassazione C.A. e R.M. sulla base di sei motivi. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 - bis convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale, con adozione della decisione in forma di sentenza per la particolare rilevanza della questione di diritto per la quale era stata fissata la trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate ritualmente comunicate alle parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norma di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il termine della prescrizione decorreva non dal momento della liquidazione dell’indennizzo in favore del danneggiato, ma dal giorno in cui il terzo aveva richiesto il risarcimento all’assicurato o promosso l’azione (art. 2952 c.c.). Aggiunge che pertanto la prescrizione decorreva dal (omissis) (data della prima richiesta di risarcimento degli eredi A. all’assicuratore).

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norma di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il termine di un anno era abbondantemente decorso fra ciascuna delle tre raccomandate dell’assicuratore a R. e C..
2.1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili. Va premesso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in ipotesi di azione di rivalsa a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 (ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 2), il termine di prescrizione è quello annuale di cui all’art. 2952, comma 2 e decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato (Cass. 3 marzo 2010, n. 5088; 19 dicembre 2008, n. 29883; 7 agosto 2000, n. 10351; 16 maggio 1997, n. 4363). Il Collegio non può tuttavia scrutinare i motivi ed esercitare il sindacato di legittimità della sentenza impugnata, alla luce del principio di diritto appena richiamato, perché dalla motivazione della decisione non emerge il giorno in cui l’assicuratore ha provveduto al pagamento. In mancanza di tale accertamento di fatto, il ricorrente avrebbe dovuto proporre specifica denuncia di vizio motivazionale, stante la decisività della circostanza in discorso ai fini del giudizio sussuntivo nella fattispecie prescrizionale.
Né una denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 può ritenersi comunque proposta, riqualificando all’uopo il motivo, perché, se è vero che nel primo motivo risulta indicata quella che sarebbe stata la data del pagamento (21 maggio 2001), non risulta se ed in quale sede processuale la circostanza abbia fatto ingresso nel processo. Preclude inoltre la riqualificazione del motivo in termini di omesso esame della circostanza del giorno del pagamento il fatto che non sia questo il giorno che per il ricorrente rappresenta la circostanza decisiva ai fini del giudizio, ma quello della richiesta di pagamento. In base al principio della domanda, non può essere ascritto al ricorso un motivo di impugnazione non proposto. L’irrilevanza secondo il ricorrente della circostanza del giorno del pagamento ai fini della decorrenza della prescrizione impedisce così di ritenere che sia stato denunciato un vizio di motivazione per l’omesso esame di tale circostanza.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norma di legge, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che per negare l’operatività della garanzia può essere invocato solo il superamento della soglia di punibilità prevista dalla legge (art. 186 C.d.S. - “tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)”). Aggiunge che la clausola di esclusione della garanzia era vessatoria e/o contra ius e quindi inapplicabile per la sua genericità ed indeterminatezza, non ponendo alcun limite alla soglia di esclusione e non consentendo quindi all’assicuratore di proporre difese.

4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che sulla base del parere pro veritate di medici legali, prodotto in primo grado, il tasso alcolometrico era pari a 0,28 g/l, e dunque inferiore di circa la metà rispetto alla soglia più bassa (0,5) e di circa tre volte rispetto alla soglia più alta (0,8) con sanzione più grave. Aggiunge che è del tutto arbitrario il giudizio in termini di “valori alcolometrici rilevanti”.
4.1. Il terzo ed il quarto motivo sono fondati. Il terzo motivo si articola in due sub-motivi. Con il primo sub-motivo si afferma che il tasso alcolemico rilevante ai fini dell’esclusione della garanzia è quello previsto dalla legge. Con il secondo sub-motivo si denuncia il carattere vessatorio della clausola per l’indeterminatezza del tasso alcolemico. Il primo sub-motivo, da valutare congiuntamente con il quarto motivo, è fondato.
In base all’accertamento del giudice di merito, la clausola di “esclusione e rivalsa” prevede che “l’assicurazione non è operante: nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti....”. Lo stato di ebbrezza, quale presupposto di fatto cui collegare effetti giuridici, è nozione non naturalistica, ma normativa. È l’ordinamento giuridico che definisce lo stato di ebbrezza, allorquando alla ricorrenza di quest’ultimo vengano riconnesse conseguenze giuridiche. Quando quindi le parti di un contratto subordinano taluni effetti, ed in particolare la non operatività dell’assicurazione e l’insorgenza del diritto di rivalsa in favore dell’assicuratore, alla ricorrenza dello stato di ebbrezza, esse fanno riferimento alla nozione normativa di tale stato. Il riferimento è naturalmente qui allo stato di ebbrezza senza determinazioni contrattuali quanto al suo contenuto. Non è compito del Collegio affrontare il tema della delimitazione pattizia dello stato di ebbrezza.
Con riferimento all’epoca dei fatti (omissis), il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 1 e 5 (“Nuovo codice della strada“), applicabile ratione temporis, prevede: “1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche..... 5. Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l’interessato è considerato in stato di ebrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”. L’art. 379, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevede: “l’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 4 cit. codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza”.
Il giudice di merito ha accertato che i referti ematici avevano evidenziato valori alcolometrici non eccedenti il limite oltre il quale scatta la sanzione di legge. In base alla nozione normativa di stato di ebbrezza, il soggetto non poteva essere ritenuto versare in tale stato. Non ricorre pertanto il presupposto di esclusione dell’operatività dell’assicurazione e dell’esercizio della rivalsa.
Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: “se il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore attribuisce all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l’assicurato per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, senza specificazioni convenzionali di quest’ultimo stato, esso va identificato con la stato di ebbrezza previsto dal Codice della strada“.
L’accoglimento del primo sub-motivo (unitamente al quarto motivo) determina l’assorbimento del secondo sub-motivo del terzo motivo.

5. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che la circostanza della rotazione del veicolo non era provata ed anzi smentita dai rilievi della Polstrada e del consulente di parte e che la corte territoriale aveva ignorato la testimonianza O. dalla quale si desumeva che il C. non era riuscito ad avvicinarsi all’autovettura per essere caduto a terra prima.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norma di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la sentenza afferma che la causa determinante della morte dell’ A. non era il ripetuto arrotamento del corpo da parte dei veicoli sopraggiungenti, nonostante che il perito d’ufficio avesse affermato che dopo la sua caduta a terra l’ A. era ancora vivo. Aggiunge che l’accertamento della causalità deve escludere l’esistenza di fattori causali alternativi e che le evidenze probatorie consentono di affermare che la morte dell’ A. fu determinata dal ripetuto arrotamento del corpo da parte dei veicoli sopraggiungenti.
6.1. L’accoglimento di terzo e quarto motivo determina l’assorbimento di quinto e sesto motivo.

7 La decisione va in definitiva cassata, con rinvio al giudice di merito che dovrà attenersi al principio di diritto di cui sopra.

P.Q.M.

accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due motivi, con l’assorbimento per il resto del ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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