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Home»Sentenze
Sentenze Assicurazioni Responsabilità civile

Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2016, n. 13222

Redazionedi Redazione6 Gennaio 2023Aggiornato il:6 Gennaio 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2016, n. 13222

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/2/2013 la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del gravame interposto dai sigg.ri S.A. ed altri e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Palermo 11/3/2005, ha rigettato la domanda proposta nei confronti dei medesimi dalla sig. R.G. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della frattura del collo femorale sinistro subita all’esito di caduta avvenuta il (OMISSIS) all’interno del panificio “ G.” di (OMISSIS), essendo scivolata asseritamente a causa della “presenza sul pavimento di grasso ed altre sostanze alimentari”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la R. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resistono con controricorso i sigg.ri S.A. ed altri.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso nel caso la responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo non provata la circostanza che sul pavimento del panificio “ G.” fosse presente una sostanza oleosa, essendo rimasto accertato solo che il pavimento era bagnato per la pioggia, sicché “ove l’attrice avesse prestato attenzione l’evento non si sarebbe verificato”.
Lamenta che incombe invero al custode “prevedere la possibilità che, al suo interno, si potessero creare pericoli per i clienti e prendere provvedimenti per evitarli”, giacché “i sigg. G. avrebbero dovuto prevedere che il pavimento (in marmo) costituiva un pericolo per i clienti, proprio a causa della pioggia che cadeva quel giorno copiosamente”, e per liberarsi dalla responsabilità avrebbero dovuto dare la prova del fortuito.
Si dolgono che “l’esimente del caso fortuito prevista dall’art. 2051 c.c., seppur intesa in senso ampio, ha natura giuridica sostanzialmente diversa dal fatto colposo del creditore di cui all’art. 1227 c.c.“, sicché “per non oltrepassare i limiti posti dalle domande formulate in atto di appello, la corte avrebbe dovuto o accertare l’esclusiva responsabilità della sig.ra R.G., con conseguente esclusione della responsabilità degli eredi G., per caso fortuito ex art. 2051 c.c., ovvero riconoscere la responsabilità concorsuale delle parti ex art. 1227 c.c., e, conseguentemente, determinarne la natura”, ma non giungere invece alla conclusione che “il concorso del fatto colposo della sig.ra R.G. abbia determinato la sua responsabilità esclusiva”.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v., Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317).
Custodì sono anzitutto i proprietari, come tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
In caso di sinistro come nella specie avvenuto all’interno o nell’ambito della cosa in custodia (nel caso, esercizio pubblico di rivendita di pane), dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l’art. 2051 c.c., integra invero un’ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 9/6/2016, 11802).
In ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza alla stregua non solo di specifiche disposizioni normative ma già in base alle clausole generali di diligenza e buona fede (cfr. Cass., 30/06/2014, n. 14065; Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24406) o correttezza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, in caso di danno derivato dalla cosa il custode è allora tenuto a dimostrare che esso si è verificato in modo non prevedibile Né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (v., da ultimo, Cass., 9/6/2016, n. 11802).
A tale stregua, il danneggiato è dunque tenuto a provare l’evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa. 11 custode deve viceversa dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del neminem laedere (v.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Siffatta inversione dell’onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802;
Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897).
Il danneggiato non è invece tenuto a provare anche la sussistenza dell’insidia o trabocchetto, Né la condotta omissiva o commissiva del custode (v. Cass., 20/2/2009, n. 4234; Cass., 14/3/2006, n. 5445:
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Dell’insidia o trabocchetto, quale “figura sintomatica di colpa”, nella giurisprudenza - anche di legittimità - si era invero giunti ad addossare la prova al danneggiato.
Questa Corte ha peraltro al riguardo ormai da tempo chiarito che l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., Né da quella speciale di cui all’art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell’interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favor per il medesimo, quale titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata rimasta lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 20/10/2014, n. 22222. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651).
A tale stregua, in quanto elemento estraneo alle relative regole sia di “struttura” che funzionali, si è da questa Corte precisato che l’insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo ai fini della prova da fornirsi del danneggiante di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che la cosa in custodia prospetti per i terzi una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (cfr., con riferimento alla responsabilità della P.A. per la manutenzione delle strade, Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass. 11/1/2008, n. 390). Altresì sottolineandosi, con specifico riguardo alla regola di responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c., che è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l’insidia e il trabocchetto possono se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità non superabili con l’adeguata diligenza del caso, ovvero l’evitabilità del danno solamente con l’impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole bensì) straordinari (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651, e, da ultimo, Cass., 9/6/2016, n. 11802).
Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz’altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c., del custode (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa.
Solamente in quest’ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935;
Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si è da questa Corte invero esclusa l’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l’accadimento (cfr., con riferimento a differente fattispecie, Cass., 17/12/2014, n. 26545). E si è precisato che l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., 24/9/2015, n. 18877).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.
In particolare là dove (dopo aver premesso essere rimasto nel caso accertato che “a) il giorno in cui si verificò l’evento era una giornata piovosa, ed il panificio era affollato di clienti perché era l’anti-vigilia di Natale e per di più quasi ora di pranzo; b) il pavimento del negozio era qua e là bagnato a causa dello sgocciolare degli indumenti e degli ombrelli dei numerosi clienti, arrivati al negozio sotto la pioggia” e pervenuta ad affermare che “se si può parlare con certezza soltanto di un pavimento bagnato, e bagnato a causa della moltitudine dei clienti sgocciolanti di pioggia, se ne deve trarre l’ulteriore conclusione che la R., che pure lei proveniva dall’esterno e quindi da sotto la pioggia, non adoperò la necessaria attenzione nel muoversi su un pavimento che non poteva non aspettarsi bagnato e che, a sua volta, non poteva essere, sia pure parzialmente, asciugato dal personale del panificio, a causa dell’affollamento del locale”. Per quindi concludere: “Se questo è vero, torna evidente che causa esclusiva della caduta della R. è stata la sua disattenzione”, al riguardo ulteriormente osservando:
“Si consideri che non risulta - dalle prove assunte - la caduta di altri clienti, il che significa che i medesimi stavano ben attenti a mettere i piedi, date le particolari condizioni della giornata.
Inoltre i l’attenzione nel mettere i piedi avrebbe evitato alla R. la caduta anche in presenza di sostanze oleose, poiché “le cautele adottate si sarebbero comunque rivelate utili a prescindere dalla natura della sostanza scivolosa”.
L’erroneità di tale assunto si coglie invero con tutta evidenza là dove la responsabilità della caduta (con conseguente rottura del femore) subita dall’odierna ricorrente risulta dalla corte di merito ascritta alla esclusiva disattenzione della medesima, ergo solamente alla sua condotta colposa (“non adoperò la necessaria attenzione nel muoversi su un pavimento che non poteva non aspettarsi bagnato”), argomentando dal rilievo della circostanza ben nota anche alla medesima (“la R., che pure ... proveniva dall’esterno e quindi da sotto la pioggia”) costituita dalla giornata piovosa, sicché il pavimento conseguentemente (“date le particolari condizioni della giornata”) bagnato, essendo nel locale entrata con gli ombrelli sgocciolanti una pluralità di persone (“pavimento bagnato a causa della moltitudine dei clienti sgocciolanti di pioggia”), che lo i affollava impedendo altresì al personale di poter provvedere ad asciugarlo (“pavimento che o non poteva essere, sia pure parzialmente, asciugato dal personale del panificio, a causa dell’affollamento del locale”).
Afferma in sostanza la corte di merito nell’impugnata sentenza che se l’odierna ricorrente fosse stata “attenta” a dove metteva i piedi, come le circostanze di tempo e di luogo imponevano, al pari degli altri clienti non sarebbe caduta (“esce risulta - dalle prove assunte - la caduta di altri clienti, il che significa che i medesimi stavano ben attenti a mettere i piedi, date le particolari condizioni della giornata”).
Erge, conclude la corte di merito, è la condotta colposa della cliente odierna ricorrente ad essere nella specie assurta a causa esclusiva del danno, ponendosi come interruttiva del nesso di causalità tra evento dannoso e cosa in custodia.
Va al riguardo tuttavia osservato che: a) la circostanza che fuori del locale stesse piovendo, e numerosi clienti si trovassero all’interno del locale con gli ombrelli sgocciolanti sì da bagnare il pavimento rendendolo ovviamente scivoloso, era circostanza ben nota i o che avrebbe in ogni caso dovuto essere tale) anzitutto proprio al custode del panificio in questione; b) il medesimo aveva il potere-dovere di relativa vigilanza e controllo da assolvere con diligenza, prudenza e perizia, con adozione di tutte le misure idonee a prevenire ed evitare che dalla cosa divenuta a tale stregua pericolosa a causa della pioggia grondante dagli ombrelli dei clienti che aveva bagnato e reso scivoloso il pavimento del locale affollato di clienti potessero derivare danni a terzi; c) in ossequio alla diligenza, prudenza e cautela dovute in considerazione delle concrete circostanze del caso, ben avrebbe dovuto pertanto il custode ad esempio a) regolamentare, e se del caso contingentare, l’afflusso dei clienti, pure al fine di evitarne un sovraffollamento che ne ostacolasse o impedisse il mantenimento in condizioni di sicurezza mediante la relativa asciugatura; b) impedire ai clienti l’accesso con gli ombrelli sgocciolanti all’interno del locale, con utilizzazione di portaombrelli all’ingresso o al suo esterno; c) apporre materiali (es., tappetini) antiscivolo sul pavimento; d) dotare il locale di idoneo sistema di aerazione.
Essendo rimasto accertato che la caduta all’interno del locale costituisce diretta conseguenza della condizione del pavimento reso scivoloso dall’acqua piovana introdotta dai numerosi clienti ivi entrati con gli ombrelli sgocciolanti (cfr., con riferimento a caduta cagionata dalla condizione del pavimento reso scivoloso dall’acqua piovana introdotta da chi entrava nei locali di un ufficio giudiziario, Cass., 8/5/2008, n. 11227; con riferimento all’affermata responsabilità del titolare di un supermercato per i danni subiti da terzi e causa del pavimento del locale reso scivoloso dal versamento di liquidi dei quali non era stata disposta la rimozione, Cass., 15/11/1996, n. 10015), e che l’affollavano altresì impedendo al personale di poter provvedere ad asciugarlo, emerge evidente come a fronte di una situazione al custode (e ai suoi preposti) ben nota ed evidente non può invero escludersi, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito nell’impugnata sentenza, la diretta derivazione del sinistro (la caduta, con conseguente rottura del femore, della cliente) dalla cosa (l’affollata panetteria dal pavimento reso viscido dalla pioggia), in ragione delle relative condizioni che l’avevano resa pericolosa e insidiosa determinate anche) dalla condotta del custode non improntata alla diligenza, prudenza e cautela dovute in relazione alle concrete circostanze del caso.
Laddove il comportamento mantenuto dall’odierna ricorrente, privo di qualsivoglia carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, non i può invero certamente dirsi interruttiva del nesso di causalità (cfr., con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 29/2/2016, n. 3983; Cass., 22/2/2016, n. 3428).
A tale stregua, non avendo in particolare dimostrato, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, che l’evento dannoso presentasse i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità non superabili con l’adeguata diligenza del caso, ovvero che l’evitabilità del danno fosse perseguibile solamente con l’impiego di mezzi straordinari (cfr. Cass., 9/6/2016, n. 11802. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651); Né che l’infortunata abbia fatto un uso anormale della cosa cosi singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile (cfr. Cass., 8/5/2008, n. 11227), nulla avendo al riguardo indicato la corte di merito, limitatasi invero ad apoditticamente affermare che “non adoperò la necessaria attenzione nel muoversi su un pavimento che non poteva non aspettarsi bagnato”;
Né, ancora, di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il panificio presentasse per i clienti una situazione di pericolo ed arrecasse ad essi danno (cfr. Cass., 9/6/2016, n. 11802. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651), non può invero ritenersi dal custode presunto responsabile assolto l’onere di dare la prova liberatoria ai sensi dell’art. 2051 c.c., u.c..
Va al riguardo d’altro canto osservato che, ove ritenuta anch’essa colposa sulla base invero di precisi indici rivelatori di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline, e non già di un generico giudizio di “disattenzione”, dalla corte di merito invero apoditticamente desunta argomentando dal mero rilievo che non vi fu nella circostanza “la caduta di altri clienti, il che significa che i medesimi stavano ben attenti a mettere i piedi, date le particolari condizioni della giornata”), la condotta della cliente odierna ricorrente può nella specie se del caso assumere rilievo sotto il profilo del concorso ex art. 1227 c.c., comma 1, da provarsi da parte del custode, presunto responsabile (cfr. Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/5/2008, n. 11227. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Non accolto da questa Corte il c.d. criterio equitativo proporzionale del nesso di causalità (v. Cass., 21/7/2011, n. 15991; Cass., 29/2/2016, n. 28931, con conseguente esclusione che possa trovare correlazione in termini di automatica percentuale corrispondenza ad “operazioni di a apporzionamento/frazionamento” del nesso di causalità (v. Cass., 21/7/2011, n. 15991), esclusivamente a tale stregua può invero se del caso pervenirsi, in ragione della graduazione della colpa (e nella considerazione dell’entità delle conseguenze che dalla concorrente condotta colposa derivano) ex art. 1227 c.c., comma 1, ad una limitazione dell’ammontare di risarcimento gravante sul custode responsabile (v. Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass., 8/5/2008, n. 11227; Cass., 20/7/2002, n. 106411.
Dell’impugnata sentenza, assorbito ogni altro e diverso profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
li giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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