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Famiglia Successioni Sentenze

Cassazione civile, sez. III, 27 maggio 2019, n. 14382

Redazionedi Redazione30 Maggio 2019Aggiornato il:30 Maggio 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. III, 27 maggio 2019, n. 14382

Fatti di causa
An. D’Ar. Ca. ha agito in giudizio nei confronti del padre Fr. Ca. per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla assunta violazione, da parte di quest’ultimo, dei suoi obblighi di genitore (in particolare, di quello di mantenere, istruire ed educare la figlia).
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Messina, che ha liquidato l’importo di Euro 66.759,00 in favore dell’attrice, a titolo risarcitorio.
La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre Fr. Ca., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso An. D’Ar. Ca..
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c.».
Il motivo è infondato.
1.1 Il primo dei fatti decisivi di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame è costituito dalla condotta della madre dell’attrice, che avrebbe omesso di prendere atto delle problematiche comportamentali della figlia e porvi rimedio (quanto meno sollecitando l’intervento di esso ricorrente, che si definisce genitore “assente”).
Si tratta di una circostanza di fatto che non può in alcun modo ritenersi decisiva per l’esito della controversia.
La responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l’altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri.
La responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione (tra cui quello di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli) gravano su entrambi i genitori, non certo solo su quello convivente e, tanto meno, addirittura, solo su quello più attivamente “presente”, come sembrerebbe ritenere il ricorrente; di essi ciascun genitore risponde quindi integralmente (né d’altra parte risulta nella specie proposta una azione di rivalsa o regresso nei confronti dell’altro genitore -che non è neanche parte del giudizio – per la eventuale sussistenza di una responsabilità concorrente nell’ambito di una eventuale pretesa obbligazione solidale).
Secondo l’assunto del Ca., in conseguenza della sua “assenza” come genitore, cioè in conseguenza del suo inadempimento ai propri doveri genitoriali, l’altro genitore sarebbe diventato l’unico a dover assumere in concreto l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la figlia, e quindi di intervenire tempestivamente – di fronte alle difficoltà di questa – per porre in essere i rimedi adeguati, onde evitare i danni poi dalla stessa risentiti.
Si tratta di un assunto manifestamente infondato.
Basti considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche « … nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.4.2012 n. 5652; Cass., 2.2.2006, n. 2328; Cass. 14.5.2003 n. 7386)» (Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3079 del 16/02/2015, Rv. 634387 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5652 del 10/04/2012, Rv. 622138 – 01).
È di tutta evidenza che, se gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza gravano addirittura sul genitore naturale che non abbia riconosciuto il figlio, a maggior ragione essi graveranno su quello che sia rimasto semplicemente “assente”, cioè di fatto si sia sottratto all’adempimento dei suddetti obblighi senza alcuna ragione; quest’ultimo risponderà quindi integralmente delle conseguenze del suo inadempimento.
1.2 Altrettanto infondata risulta la censura di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla circostanza che l’attrice non avrebbe dimostrato di aver manifestato la volontà di proseguire gli studi universitari e di aver fatto inutilmente richiesta al padre del necessario supporto economico.
Si tratta di una censura che non coglie adeguatamente la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, sul punto. I giudici di merito non hanno infatti imputato al Ca. di avere negato alla figlia il sostegno economico da questa richiesto al fine di proseguire gli studi universitari ma, in linea più generale, di non avere correttamente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della stessa, il che ha determinato difficoltà di vario genere nella serenità personale della ragazza e, complessivamente, nello sviluppo della sua personalità, tra le cui ulteriori conseguenze vi è stato anche quello della sua scelta di una anticipata interruzione degli studi.
È d’altra parte appena il caso di sottolineare che, con riguardo alla questione della ricollegabilità, sotto il profilo causale, della prematura interruzione degli studi da parte dell’attrice all’inadempimento del Ca. ai propri obblighi di genitore, la sentenza svolge un accertamento di fatto, all’uopo valutando i fatti storici rilevanti emersi dall’istruttoria. Si tratta di un accertamento sostenuto da adeguata motivazione (non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e come tale non censurabile in sede di legittimità), di modo che il motivo di ricorso, per questo profilo, finisce per risolversi in una non consentita richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 360, comma n. 3) C.p.c.».
Il terzo motivo è rubricato «Sulla liquidazione del danno biologico e del danno morale»
Il secondo e il terzo motivo – entrambi relativi alla liquidazione dei danni conseguenti all’inadempimento del ricorrente -sono connessi e, come tali, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili, ancor prima che infondati.
2.1 Nel ricorso non viene chiarito in modo specifico, con il puntuale richiamo del contenuto della sentenza di primo grado, come sia stata operata in concreto la liquidazione del danno complessivo (patrimoniale e non patrimoniale) da parte del tribunale (liquidazione che risulta integralmente confermata e fatta propria dalla corte di appello, la quale ha semplicemente ritenuto infondati i motivi di gravame avanzati in proposito). Il ricorrente non indica in modo chiaro e dettagliato né quali importi siano stati liquidati a titolo di danno patrimoniale e a titolo di danno non patrimoniale (e, per quest’ultimo, l’eventuale distinzione tra il danno biologico ed il danno morale), né i criteri in base ai quali è eventualmente avvenuta la liquidazione di ciascuna posta di danno.
Nell’esposizione sommaria del fatto contenuta nel ricorso si fa riferimento ad una liquidazione omnicomprensiva del tribunale, per l’importo di Euro 66.759,00, mentre nell’ambito del terzo motivo di ricorso si afferma che sarebbero stati liquidati Euro 14.500,00 a titolo di danno morale. Non vengono specificati i criteri utilizzati dal tribunale per liquidare ciascuna posta di danno e, nell’ambito dei motivi di ricorso in esame, neanche si chiarisce quali fossero le eventuali altre poste prese in considerazione e, in particolare, se e quanto fosse stato in concreto liquidato a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico, ed in base a quali criteri.
I motivi di ricorso in esame, relativi alla liquidazione dei danni, non possono, di conseguenza, essere esaminati nel merito, sussistendo un difetto di specificità del ricorso e un difetto di esposizione dei fatti di causa, che, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6, c.p.c, determinano di per sé la radicale inammissibilità delle relative censure.
Anche a scopo di completezza espositiva, è comunque opportuno osservare che, con riguardo al danno patrimoniale (oggetto del secondo motivo), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la liquidazione dei pregiudizi “da perdita di chance” non può che avvenire attraverso il criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c. e che i principi di diritto che giustificano l’applicazione di detto criterio di liquidazione, nel caso di specie, non possono ritenersi violati.
La corte di appello ha infatti accertato che il convenuto non ha adempiuto al proprio obbligo di mantenere, istruire ed educare la figlia, che il suddetto inadempimento ha causato un complessivo disagio materiale e morale per quest’ultima e che da tale disagio sono derivate una serie di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale oltre che non patrimoniale, tra cui la scelta dell’attrice di interrompere anzitempo gli studi, che le ha certamente precluso delle possibilità di realizzazione professionale, con rilievo anche economico. In tale situazione, sussistendo la prova del danno (anche patrimoniale) e mancando la ragionevole possibilità di dimostrare la sua precisa entità, risulta certamente consentita la liquidazione di esso in via equitativa.
La censura relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale (terzo motivo) non coglie invece la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Nel ricorso risultano infatti semplicemente reiterati i motivi di gravame che, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, erano stati avanzati in secondo grado, ma non vi è alcuna specifica censura relativa al contenuto della decisione della corte di appello, che i suddetti motivi ha espressamente rigettato, ritenendo adeguatamente dimostrato il pregiudizio morale ed il pregiudizio all’integrità psichica subito dall’attrice in conseguenza dell’inadempimento del padre ai propri obblighi di genitore (risultante del resto dalla consulenza tecnica di ufficio espletata), ritenendo invece sforniti di prova gli assunti dell’appellante sull’esistenza di concause nella determinazione dei disagi psicologici di quest’ultima e giudicando, in definitiva, sostanzialmente corretta la liquidazione in concreto degli indicati danni (anche non patrimoniali) da parte del tribunale. Anche sotto questo profilo, il ricorso risulta quindi difettare della necessaria specificità.
3. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Per questi motivi

La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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