SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19.5.91 S.D., premesso che il (OMISSIS), mentre circolava alla guida della propria moto preceduto da un’auto Fiat Uno, all’improvviso andava ad impattare in una buca che trovavasi sulla strada a seguito di lavori in corso non segnalati, tamponando la Fiat che aveva a sua volta repentinamente rallentato la marcia per attutire l’impatto con la buca suddetta e riportando la frattura del femore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la SIP che aveva eseguito i lavori ed il Comune di Napoli, nonché l’ing. B.B. in proprio per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.
Si costituiva la SIP che deduceva di essere estranea ai lavori in questione: essendo risultato poi che la loro esecutrice era stata la s.r.l. La Meridionale, l’attore la chiamava in causa ed essa, costituitasi, contestava la fondatezza di tale chiamata.
Il Tribunale adito, dichiarata la contumacia del B.B., dichiarava la soc. La Meridionale responsabile al 50% del sinistro de quo, condannandola alla somma di L. 23.278.500 in favore dello S. a titolo di risarcimento danni, oltre indici Istat dal sinistro ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate, mentre dichiarava l’estraneità al presente giudizio della Telekom Italia s.p.a. e del Comune di Napoli.
Proposto appello dallo S., la soc. La Meridionale resisteva al gravame proponendo appello incidentale.
Con sentenza depositata il 2.4.04 la Corte d’appello di Napoli, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la concorrente colpa dell’appellante al 50% nella causazione del sinistro addebitabile per l’ulteriore 50% alla soc. La Meridionale, confermando la condanna di quest’ultima al pagamento in favore dello S. della somma di L. 23.278.500, esclusa la rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali compensativi come da motivazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione lo S., con due motivi, mentre la soc. Meridionale ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, depositando anche una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..
A) Ricorso principale.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2050, 2051, 2054, 1227 e 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., non avendo la Corte di merito erroneamente imputato alla soc. La Meridionale l’intera responsabilità del sinistro de quo ed avendo la stessa erroneamente ritenuto di esaminare ex officio prove relative ad eccezioni non proposte.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2699, 2700, 2701, 2702, 2729 e 2735 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi.
1. Il primo motivo é infondato.
Ed invero, rilevato in via preliminare che la sentenza impugnata ha innanzitutto evidenziato l’indubbia responsabilità della La Meridionale per l’escavazione di un fossato in senso trasversale sulla sede stradale, senza aver provveduto a munirla di un’idonea segnalazione, non può contestarsi al giudice di merito il potere di ricostruire la dinamica del sinistro in discussione ponendo in risalto d’ufficio anche l’eventuale concorso di colpa del danneggiato.
Questa Corte ha, infatti, ritenuto in materia che “l’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, non concretando un’eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte” (Cass. civ., sez. 3^, 1.2.2000, n. 1073).
2. Il secondo motivo deve ritenersi, invece, inammissibile, in quanto le censure con esso sollevate, sebbene impropriamente proposte sotto il profilo della violazione di norme di legge e sotto quello del vizio motivazionale, mirano in realtà ad un riesame del merito della causa attraverso una rilettura delle risultanze probatorie.
La valutazione delle prove rientra, infatti, nei poteri discrezionali del giudice di merito, e pertanto il relativo convincimento si sottrae ad ogni sindacato di legittimità, quando, come si riscontra nel caso di specie, esso risulta sorretto da un impianto motivazionale immune da vizi logici ed errori giuridici.
Si rileva, in particolare, che il ricorrente nel mezzo in questione non ha in modo specifico evidenziato, nel discorso logico – giuridico espresso dalla Corte di merito a fondamento del suo convincimento, lacune o contraddizioni insanabili.
Il fatto é che i giudici d’appello, nel loro sovrano apprezzamento delle prove, hanno attinto il proprio convincimento dagli elementi di prova ritenuti più attendibili ed idonei per la risoluzione della controversia ed hanno attribuito rilevanza ad un elemento a preferenza di un altro, valorizzando, in particolare, la testimonianza resa dalla D.A., che ha riferito di aver osservato dal vetro posteriore della Fiat Uno che il conducente della moto procedeva a velocità sostenuta con la testa rivolta all’indietro, rispetto a quella del D.M., di cui si denuncia l’omessa valutazione.
Questa omessa valutazione inciderebbe, però, sulla legittimità della decisione impugnata, determinandone la nullità, solo nel caso in cui la testimonianza del D.M. riflettesse circostanze decisive per smentire, con giudizio di certezza, il contenuto delle prove esaminate e giustificare, quindi, una decisione diversa da quella adottata.
Si rileva, peraltro, che tale verifica sulla decisività della testimonianza suddetta resta preclusa, in quanto il ricorrente non ha assolto all’onere di riprodurre nel ricorso – in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso – il contenuto esatto di detta prova testimoniale, essendo istituzionalmente vietato a questa Corte di ricercare direttamente negli atti di causa le risultanze probatorie.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
B) Ricorso incidentale.
Con l’unico motivo la resistente lamenta la, violazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che la responsabilità per il sinistro in oggetto non fosse da ascrivere esclusivamente al danneggiato.
Il ricorso non é fondato.
Ed invero, come é stato già rilevato nel corso della disamina del ricorso principale, la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione assolutamente logica ed adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto che detta responsabilità andasse imputata in primo luogo alla La Meridionale, con un concorso di colpa del danneggiato al 50%, facendo riferimento precipuamente alla circostanza che l’escavazione di una trincea attraverso la carreggiata stradale non risultava idoneamente segnalata agli utenti della strada stessa.
La ricostruzione della dinamica dell’incidente, fatta dalla resistente controricorrente e tesa ad attribuire alla esclusiva condotta colposa dello S. la responsabilità del medesimo, si traduce, dunque, in una rilettura delle risultanze probatorie in funzione di un riesame del merito della causa, che – a fronte di una motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici – non é ovviamente consentito nel giudizio di cassazione.
C) Concorrono giusti motivi, considerata la reciproca soccombenza, per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
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