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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Assicurazioni Responsabilità civile
Assicurazioni Responsabilità civile Sentenze

Cassazione civile, sez. III, 28 gennaio 2013, n. 1871

Redazionedi Redazione28 Gennaio 2013
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero della Difesa e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo che aveva accolto la domanda risarcitoria svolta nei loro confronti dai parenti di talune delle vittime dell’incidente aereo verificatosi il 27/6/80 nei cieli di Ustica.
Resiste con controricorso De Lisi Antonino, in proprio e quale erede di De Lisi Eraldo e Matracia Anna Maria.
Resistono pure con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale, Anna Giovagnoli, Carla Volanti e Fabio Violanti, in proprio e quali eredi di Edo Violanti.
Alessandro Sabatini La Rocca, Marcello Sabatini La Rocca, Maria Teresa La Rocca, Davinia La Rocca e Carla Maura non si sono costituiti.
Anna Giovagnoli, Carla Violanti e Fabio Violanti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso incidentale proposto nell’ambito del ricorso principale iscritto al R.G. n. 24836/10 va deciso unitamente a quest’ultimo.
2.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, le Amministrazioni ricorrenti si dolgono del rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale delle domande risarcitone in quanto la Corte di Appello avrebbe ravvisato, nel fatto, la sussistenza del reato di disastro aviatorio colposo.
2.1.- Il mezzo è infondato. Il termine prescrizionale di quindici anni si applica infatti alla fattispecie non perché la Corte di Appello ha ravvisato nella vicenda gli estremi del delitto di disastro aviatorio colposo (il che sarebbe questione di merito) ma perché gli attori hanno dedotto che tale fattispecie sarebbe «in tesi ravvisabile nel caso in esame». Dunque se il giudice di merito non avesse ritenuto fondata la domanda la avrebbe respinta, ma non avrebbe potuto dichiararla prescritta.
3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, le Amministrazioni ricorrenti si dolgono delia ritenuta sussistenza, da parte loro, dell’omissione di condotte doverose, pur in difetto di prova circa l’effettivo svolgimento dell’evento.
3.1.- Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha infatti affermato, proprio in relazione alla domanda risarcitoria proposta da Itavia contro i Ministeri della Difesa, dell’Interno e delle Infastrutture in relazione al medesimo evento, che in tema di responsabilità civile, poiché l’omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l’evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell’esonero dalla responsabilità che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell’esistenza del pericolo. Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio di motivazione, non essendo dubbio che le Amministrazioni avessero l’obbligo di garantire la sicurezza dei voli e che l’evento stesso dimostra la violazione della norma cautelare.
4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, le Amministrazioni ricorrenti si dolgono della loro condanna risarcitoria in difetto della prova di una condotta omissiva quanto meno colposa, avendo ritenuto sufficiente a giustificare l’imputazione di responsabilità il fatto che il disastro di Ustica rientrasse nel novero degli eventi che la norma cautelare, asseritamente violata, mirava ad evitare.
4.1.- Il terzo motivo va rigettato per le medesime ragioni esposte sub 3.1.
5.- Con il quarto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza impugnata è censurata in quanto, essendosi appiattita sulle conclusioni della sentenza del GOA di Roma nel giudizio risarcitorio promosso dall’Itavia S.p.A., non avrebbe dato conto degli elementi che militano in favore della tesi dell’esplosione interna, privilegiando la tesi del missile.
5.1.- Il quarto motivo è infondato, in quanto da un lato è abbondantemente e congruamente motivata la tesi del missile, accolta dalla Corte di Appello, mentre d’altro canto il giudice di merito non è tenuto a dar conto di ogni argomento contrario alla tesi da lui accolta.
6.- Con il quinto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, le Amministrazioni ricorrenti si dolgono dell’assenza del ed. giudizio controfattuale.
6.1.- Il quinto motivo è infondato per le medesime ragioni esposte sub 3.1., essendo pacifico l’obbligo delle Amministrazioni ricorrenti di assicurare la sicurezza dei voli.
7.- Con il sesto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, le Amministrazioni ricorrenti si dolgono dell’applicazione, nella specie, dell’art. 2050 cod. civ.
7.1.- Il sesto motivo è infondato. L’affermazione della Corte di Appello, secondo cui l’attività volta a garantire la sicurezza della navigazione aerea civile è pericolosa, quando detta navigazione risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo, è conforme all’insegnamento di questa Corte (Cass. 19 luglio 2002 n. 10551). Se poi le Amministrazioni ricorrenti intendono prospettare la differenza tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale, nel senso che la prima riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.; la seconda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall’art. 2050 cod. civ., il mezzo è allora inammissibile, in quanto la distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività comporta un accertamento di fatto, incensurabile in cassazione se, come nella specie, congruamente motivato (Cass. 21 ottobre 2005 n. 20357).
8.- Con il primo motivo di ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, Giovagnoli e Violanti si dolgono della declaratoria di inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di condanna delle Amministrazioni ricorrenti per responsabilità contrattuale, assumendone tra l’altro la mancanza di motivazione.
8.1.- il primo motivo di ricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato, è assorbito.
9.- Con il secondo, complesso motivo i ricorrenti incidentali, sotto il profilo del vizio di motivazione, lamentano innanzitutto l’incongruenza
soccombenza, al pagamento delle spese nei confronti del controricorrente De Lisi, liquidate in € 6.200, di cui € 6.000 per compensi, oltre accessori.
PQM
la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il principale ed accoglie il secondo motivo dell’incidentale per quanto di ragione; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese relative a Giovagnoli + 2, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione; condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento delle spese in favore di De Lisi, liquidate in € 6.200, di cui € 6.000 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 13 novembre 2012.

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