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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Civile e procedura civile
Civile e procedura civile Sentenze

Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783

Redazionedi Redazione28 Agosto 2009
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.A., C., F., G., S. e Sa. esponevano: che il (OMISSIS), si era verificato un incidente stradale tra un’autovettura di proprietà dell’EN.C.E.A., condotta da C.M. e il ciclomotore, condotto da Ol.An., di proprietà dello stesso; che a seguito del sinistro quest’ultimo riportava lesioni e decedeva il (OMISSIS); che nel mese di (OMISSIS) i congiunti di Ol.
A. sottoscrivevano atto di quietanza della Prudential S.p.a., Compagnia di Assicurazioni dell’EN.C.E.A., per l’importo di L. 15.000.000= a tacitazione di tutti i danni; che tale atto non era stato sottoscritto dalla madre di Ol.An., B. A., deceduta il (OMISSIS); che nell’atto di transazione i germani O. erano stati assistiti da tale I.P. che ne aveva autenticato le firme e che non risultava iscritto all’Albo degli Avvocati ed era quindi privo dei relativi poteri; che pertanto la transazione era nulla e/o annullabile e priva di efficacia vincolante; che la madre, convivente con il figlio Ol.An., nullatenente, non aveva percepito dalle assicurazioni sociali né l’assegno una tantum né la rendita di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85; che pertanto gli attori, quali eredi anche della madre, erano creditori nei confronti dell’I.N.A.I.L. dei ratei di rendita mensile maturati dal 21.5.85 fino alla data del decesso di B.A..
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Roma, C.M., l’EN.C.E.A. e la Prudential S.p.a., nonché l’I.N.A.I.L., per sentir dichiarare l’annullamento, l’invalidità, ovvero la risoluzione della transazione predisposta dalla Prudential s.p.a. e condannare i convenuti C. M., EN.C.E.A. S.p.a. e Prudential S.p.a. a corrispondere agli attori la somma di L. 200.000.000.; in subordine chiedevano di dichiarare l’I.N.A.I.L. tenuto a versare agli attori, in proprio o quali eredi di B.A. ed Ol.An., la prevista rendita percentuale o, quanto meno, i ratei delle indennità maturati alla data del decesso di B.A..
Il Tribunale rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti di C.M., EN.C.E.A. s.p.a. e Prudential s.p.a., ora AXA Ass.ni s.p.a., per prescrizione del diritto al risarcimento del danno e per la dichiarata validità dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto con la Prudential s.p.a. il 16.4.1986;
rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti dell’I.N.A.I.L. per prescrizione del diritto all’indennizzo;
compensava interamente tra tutte le parti in causa le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello O.A. in proprio e nella qualità di erede del fratello Ol.An. e della madre B.A., chiedendo che la Corte accogliesse le conclusioni come precisate negli atti del giudizio.
Costituitasi in giudizio la Gagliardo-Chiodini-Bianchi s.p.a. (già EN.C.E.A. s.p.a.), contestava le tesi di controparte e chiedeva il rigetto del gravame.
Costituitasi a sua volta la AXA Assicurazioni s.p.a. chiedeva anch’essa il rigetto dell’appello.
L’I.N.A.I.L. eccepiva la nullità del giudizio e chiedeva il rigetto dell’impugnazione.
La Corte d’Appello dichiarava inammissibile il gravame proposto da O.A. e compensava interamente fra le parti le spese del grado.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione O. A..
Resistevano la Gagliardi-Chodini-Bianchi s.p.a. (già En. C.E.A.), la Axa s.p.a. C.M., l’Inail.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene l’impugnata sentenza che nelle conclusioni della O. non è stato assolto l’onere della determinazione dell’oggetto della domanda e che lo stesso è rimasto del tutto incerto in quanto il generico richiamo alle domande articolate con l’atto introduttivo del giudizio rende impossibile comprendere e determinare quale parte delle suddette pretese l’appellante abbia ritagliato per se stessa facendone motivi del gravame.
A questa stregua quindi l’appello proposto dalla O. è stato ritenuto inammissibile sul presupposto che l’attrice non ha assolto all’onere della determinazione dell’oggetto della domanda.
A tali conclusioni si oppone parte ricorrente con un unico motivo con il quale denuncia. “Omessa pronuncia sulla domanda ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza o del procedimento, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4”.
Dall’atto di citazione notificato in primo grado, sostiene O. A., emerge con chiarezza che la domanda proposta dagli eredi O. concerne la declaratoria relativa all’annullamento, all’invalidità, ovvero alla risoluzione della transazione. E con l’appello l’attrice ha impugnato la transazione predisposta dalla Prudential S.p.a. ed ha riproposto la domanda in precedenza formulata.
O.A. ritiene quindi di aver sottoposto al Giudice del gravame l’unica questione – per quanto la concerne – oggetto del giudizio – anche di primo grado – ossia quella dell’efficacia transattiva dell’atto di quietanza discendente dalla mancata sottoscrizione del medesimo da parte di due degli aventi diritto al risarcimento, considerato che l’art. 1967 c.c. prevede espressamente che la transazione debba essere provata per iscritto.
La prescrizione del diritto infatti – ritenuta dal primo Giudice per gli altri 10 eredi – era stato in fatto esplicitamente esclusa nei confronti di essa ricorrente.
La circostanza che O.A. sia la sola appellante della sentenza emessa nel giudizio di primo grado non rende infatti impossibile determinare quale parte delle complessive pretese ella abbia ritagliato per se stessa facendone motivi di gravame.
Ed a tale risultato è possibile giungere attraverso l’interpretazione della domanda giudiziale non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte stessa, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, senza altri limiti che quelli connessi all’esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d’ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte. (Cass., 29 settembre 1994, n. 7941; Cass., 2 febbraio 1996, n. 900; Cass., 4 agosto 2006, n. 17760).
D’altra parte, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell’oggetto della domanda, essendo necessario, per tale valutazione, che il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l’aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Tale ipotesi non ricorre infatti nella fattispecie per cui è causa ove sembra possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell’atto, quale sia il petitum tenendo presente, nella, relativa indagine, che per esprimerlo, non occorre l’uso di formule sacramentali o solenni, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall’attore in una qualunque parte dell’atto introduttivo e, quindi, nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni. (Cass., 27 febbraio 1979, n. 1300).
Rispetto a tale pronuncia relativa alla validità della transazione, le altre richieste relative al risarcimento del danno e/o alla indennità maturata nei confronti dell’INAIL risultano subordinate e consequenziali. Infatti solo da una valutazione positiva della questione principale, poteva discendere il diritto al risarcimento del danno. In caso contrario, qualora la Corte appurasse la piena validità ed efficacia della transazione nei confronti della Sig.ra O.A., cadrebbe ogni discorso di tipo risarcitorio.
Né l’appellante era tenuta alla quantificazione della propria richiesta risarcitoria, ben potendo la Corte procedere alla determinazione del quantum, in applicazione dei criteri di legge che si risolvono in massima parte in meri calcoli matematici, o anche in via equitativa.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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