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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Civile e procedura civile
Civile e procedura civile Sentenze

Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2392

Redazionedi Redazione31 Gennaio 2008
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art 617 c.p.c. del 12 dicembre 2000, P. P.A. impugnava il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione mobiliare di Avellino aveva disposto la sospensione dell’esecuzione intrapresa contro la Banca di Credito Cooperativo di Serino. Raccolte le difese dell’esecutato e precisate le conclusioni, il tribunale di Avellino accoglieva l’opposizione con sentenza n. 369 del 15 marzo 2004. Dichiarava nullo il decreto perchè viziato da assenza di motivazione, atteso che il richiamo, in esso contenuto, ai motivi addotti dalla Banca opponente non era sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione cui soggiaceva il provvedimento ex art 624 c.p.c.. Aggiungeva che anche in caso di motivazione per relationem è doveroso spiegare almeno succintamente quali siano i gravi motivi posti a base del provvedimento, restando inammissibile una motivazione meramente apparente. Avverso questa sentenza ricorre con unico motivo la Banca di Credito Cooperativo di Serino. P. è rimasto intimato. È stata depositata memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va chiarito che il ricorso è ammissibile, perchè proposto, ai sensi dell’art 111 Cost., avverso sentenza resa dal tribunale su opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 7611/06; n. 3288/06; n. 860/06), restando inapplicabile ratione temporis la disciplina di cui alla riforma del processo esecutivo contenuta nella L. n. 80 del 2005 e completata dalla L. n. 52 del 2006.
Va inoltre precisato che il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione disponga in ordine alla sospensione del processo esecutivo, concedendola, negandola o revocandola, è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, a norma dell’art. 617 cod. proc. civ. (Cass. n. 13065/07; n. 15467/07). Ciò vale tanto nel caso in cui venga correttamente pronunciato con ordinanza ai sensi dell’art. 624 c.p.c. (Cass. n. 707/06), quanto nel caso in cui il giudice si limiti a disporre il provvedimento con decreto, omettendo erroneamente di fissare l’udienza di comparizione delle parti, come avvenuto nel caso di specie e riscontrato nel fascicolo di causa, all’uopo esaminato trattandosi di vizio in procedendo.
Il provvedimento assume infatti natura formale e sostanziale di ordinanza, soggetta alla prevista impugnazione (Cass. n. 2640/82).
Con l’unico motivo di gravame, la Banca di Serino censura la sentenza che ha annullato il decreto di sospensione, per violazione degli artt. 135, 624 e 625 c.p.c. degli artt. 12 e 14 preleggi e dell’art. 111 Cost.. Deduce che il decreto si distingue dagli altri provvedimenti perchè non necessita di motivazione, salva espressa contraria previsione di legge. Aggiunge che il provvedimento di sospensione non riveste natura decisoria, ma ordinatoria.
Il ricorso è infondato.
È vero, come riferisce il ricorso, che l’art. 135 c.p.c. stabilisce che il decreto di regola non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge, ma nel caso in esame il decreto, come detto, tiene luogo dell’ordinanza ex art. 624, la quale deve essere motivata.
Il provvedimento di cui alla norma suindicata può infatti essere emesso solo se concorrono “gravi motivi” come si legge nel comma 1.
Di detti motivi è quindi evidente, trattandosi di ordinanza, che si deve dare adeguatamente conto. Non a caso infatti la giurisprudenza, dianzi ricordata, che ne prevede l’impugnabilità ai sensi dell’art. 617 spiega che l’impugnazione è esperibile al fine di controllare l’eventuale sussistenza di vizi di carattere formale e processuale, ovvero di vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l’esecuzione possa recare alla parte esecutata, o alla probabile fondatezza dei motivi formulati dalla suddetta parte con l’opposizione all’esecuzione cui la richiesta di sospensione sia correlata. Il controllo in sede di opposizione non sarebbe possibile ove il provvedimento non fosse motivato. Non sussiste pertanto la lamentata violazione di legge. La tesi di parte ricorrente, contraria alla necessità di motivazione del provvedimento, urterebbe peraltro non solo con i principi del giusto processo come di recente codificati, ma contro l’idea di obbligo di motivazione che è stata recepita nel nostro ordinamento.
Detto obbligo è da considerare “garanzia strutturale” connessa con il principio di legalità, al fine di consentire il controllo sulla soggezione del giudice soltanto alla legge e sulla sua imparzialità.
Da ultimo occorre dar conto del fatto che nella memoria depositata prima dell’udienza parte ricorrente ha anche negato che sussista il difetto di motivazione ravvisato dal giudice dell’opposizione: a tal fine ha richiamato la parte del decreto che fa espresso riferimento alle ragioni dell’opposizione, recependole con motivazione per relationem. Il punto non è oggetto di tempestivo motivo di ricorso.
Esso avrebbe dovuto costituire oggetto di denuncia ex art 360 c.p.c., n. 5, per eventuale vizio della motivazione con cui il giudice a quo ha sorretto la decisione; non può quindi rientrare nella doglianza esposta con esclusivo riferimento all’art 360 c.p.c., n. 3. Al rigetto del ricorso non fa seguito alcun provvedimento sulle spese di causa, perchè parte esecutante non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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