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Civile e procedura civile Ordinamento Giudiziario Forense Sentenze

Cassazione civile, sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25385

Redazionedi Redazione17 Ottobre 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25385

Fatto

Q.M. perdeva la vita a seguito di un incidente stradale, viaggiando quale terzo trasportato nella vettura di proprietà di S.G.S.. Gli eredi della vittima convenivano in giudizio il proprietario e l’assicuratore del veicolo (Fondiaria Sai s.p.a., ora Unipolsai Assicurazioni s.p.a.), al fine di ottenere il risarcimento del danno sofferto iure proprio e iure hereditario.
Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda spiegata dagli attori, parametrando la misura del quantum risarcitorio alla realtà socio-economica nella quale questi ultimi avrebbero utilizzato tali somme, ossia al potere d’acquisto della moneta in (omissis).
Avverso tale pronuncia, proponevano appello Q.A., P., N. e K., contestando il parametro di liquidazione utilizzato dal tribunale. La Fondiaria Sai s.p.a. appellava la sentenza in via incidentale. Nel corso di svolgimento di questo giudizio, decedeva Q.K., sicché Q.A., P. e N. proseguivano il giudizio anche nella qualità di eredi di Q.K..
La Corte d’appello di Firenze rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, confermando la pronuncia di primo grado. Nelle more veniva a mancare anche Q.P..
La sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da Q.A. e N., in proprio e quali eredi di Q.K. e P., sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a.), depositando altresì memorie.
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente.
Anzitutto viene posta la questione che uno dei due procuratori che assistono, anche disgiuntamente, i ricorrenti – l’avv. Pier Paolo Mirri – non è abilitato al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori.
L’eccezione è infondata.
La giurisprudenza richiamata dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (da ultimo: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20468 del 12/10/2015, Rv. 637332) non si attaglia al caso di specie, perché si riferisce al caso – differente – in cui la procura alle liti sia stata rilasciata in favore solamente di un difensore non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, ancorchè nell’intestazione del ricorso sia indicato anche un altro difensore abilitato e questi abbia certificato la sottoscrizione del ricorrente e sottoscritto il ricorso stesso.
La vicenda in esame differisce in quanto, in questo caso, la procura è conferita non solo all’Avv. Mirri – che non potrebbe patrocinare in questa sede – ma anche all’Avv. Marco Maglioni, invece iscritto nell’apposito albo; il ricorso è sottoscritto da entrambi gli avvocati e anche l’autenticazione delle sottoscrizioni delle parti conferenti il mandato alle liti è sottoscritta sia dall’Avv. Mirri, sia dall’Avv. Maglioni.
Invero, questa Corte ha già affermato che la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte ricorrente da parte di un avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte costituisce mera irregolarità allorchè l’atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell’albo speciale e indicato come codifensore (conf. Sez. U, Sentenza n. 10732 del 08/07/2003, Rv. 564885; Sez. 2, Sentenza n. 17103 del 27/07/2006, Rv. 592277; Sez. 3, Sentenza n. 15718 del 11/07/2006, Rv. 592549).
Tale approdo giurisprudenziale è espressione del principio secondo cui è sufficiente, in presenza di un mandato disgiunto a più difensori, che almeno uno di essi sia abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
Più in generale si deve quindi affermare il seguente principio:
“Il conferimento della procura alle liti per ricorrere o controricorrente innanzi alla Corte di cassazione anche nei confronti di un procuratore non abilitato all’esercizio del mandato difensivo costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura, allorchè il mandato sia conferito anche a procuratore iscritto nell’apposito albo e quest’ultimo abbia sottoscritto il ricorso”.
Alla luce di tale principio, la prima eccezione di inammissibilità dell’impugnazione è infondata.
2. La Unipolsai Assicurazioni s.p.a. rileva altresì che la procura speciale risulta rilasciata in località “(omissis)”, come riportato in calce alla stessa. Pertanto, non essendo possibile sapere con certezza qual è il luogo di effettivo rilascio della procura, questa potrebbe essere stata conferita all’estero. E in tal caso la procura sarebbe nulla, dal momento che i poteri di autentica conferiti dalla legge agli avvocati restano circoscritti ai confini nazionali.
L’eccezione è fondata.
Anzitutto va ribadito, in continuità con l’orientamento di questa Corte già formatosi sul punto, che la sottoscrizione della procura speciale alle liti per la proposizione del ricorso per Cassazione, se rilasciata all’estero, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 13/03/2007, Rv. 595649).
Diviene quindi dirimente verificare se, nel caso in esame, le sottoscrizioni dei ricorrenti siano state autenticate in Italia o all’estero, ed esattamente a (omissis) ((omissis) in lingua locale) in (omissis).
La testuale indicazione di (omissis) quale luogo in cui è stata, almeno in parte, predisposta la procura alle liti consente di superare la presunzione secondo cui – in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità – il rilascio del mandato e all’autenticazione della sottoscrizione sono avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all’estero, qualora all’attività provveda un difensore esercente in Italia (Sez. U, Sentenza n. 11549 del 16/11/1998, Rv. 520740; Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 13/03/2007, Rv. 595650; Sez. 3, Sentenza n. 10485 del 01/08/2001, Rv. 548659). Tale giurisprudenza, infatti, è riferibile al solo caso in cui la procura non indichi il luogo di rilascio della stessa (Sez. 3, Sentenza n. 10485 del 01/08/2001, Rv. 548658), poiché in tale evenienza deve presumersi, anche qualora il mandante sia straniero, che egli abbia sottoscritto l’atto mentre si trovava nel territorio dello Stato italiano, costituendo tale condizione il presupposto per la validità della procura medesima, attestata del procuratore che ha autenticato la sottoscrizione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 665 del 13/01/2011, Rv. 616217).
Tuttavia, si tratta di una presunzione semplice. In caso di mandante residente all’estero, la prova contraria, idonea a superare la presunzione di rilascio della procura ad litem in Italia, può essere desunta da qualsiasi elemento idoneo a formare il convincimento del giudice (Sez. L, Sentenza n. 13482 del 30/06/2016, Rv. 640234).
Nella procura in esame i luoghi in cui si è provveduto all’autenticazione delle firme dei ricorrenti sono stati espressamente indicati e uno dei due luoghi è all’estero. Deve quindi pervenirsi alla conclusione che almeno una parte del conferimento del mandato alle liti è avvenuto fuori dai confini nazionali.
Non assume rilievo di segno contrario la circostanza che il ricorso reca l’indicazione di Ravenna quale luogo di redazione. Infatti, il problema di validità di cui ci stiamo occupando concerne la procura speciale, che – pur quando apposta in calce o a margine dell’impugnazione – costituisce un atto distinto, verosimilmente sottoscritto dalle parti in un momento diverso (e quindi, in ipotesi, anche in un luogo diverso) rispetto a quello di redazione dell’impugnazione.
Deve quindi essere dichiarata la nullità della procura speciale in forza della quale è stato redatto il ricorso in esame. Consegue l’inammissibilità dello stesso per carenza, in capo al difensore, dello ius postulandi.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Considerato che l’esito del giudizio è dipeso dall’accoglimento di una questione preliminare di carattere procedurale, che è risultata ostativa all’esame delle doglianze dei ricorrenti nel merito, si ravvisano gravi motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.
Ricorrono invece i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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