Fatto Diritto
ASIA (Azienda Speciale Igiene Ambientale di Benevento) ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di pace di Benevento che aveva condannato la stessa Azienda a risarcire i danni subiti dalla vettura di proprietà di P.M., per effetto di una macchia d’olio presente sulla strada pubblica.
Il giudice di pace aveva accertato che il P., alla guida della propria autovettura, aveva urtato contro una auto in sosta, a causa di una macchia d’olio presente sulla pubblica via. Dalle risultanze istruttorie era emerso che la macchia d’olio si era dilatata e sparsa su tutto il piano stradale, interessando tutta la via (OMISSIS), per effetto del transito di altre vetture.
Nonostante alcuni dubbi in ordine alle modalità dell’incidente, le prove testimoniali (ed in particolare la testimonianza resa dall’Ingordigia) avevano confermato ora, giorno e modalità dell’incidente.
Per tali ragioni, ritenuta la responsabilità dell’ASIA, in quanto incaricata dal Comune della vigilanza e della pulizia delle strade, il primo giudice condannava la stessa Azienda al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa in Euro quattrocento.
Con tre distinti motivi l’ASIA ha proposto ricorso per Cassazione.
Il P. ed il Comune di Benevento non hanno svolto difese in questa sede.
Con il primo motivo la Azienda ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
Il giudice di pace aveva estromesso il Comune di Benevento dal giudizio, sostenendo, senza valida motivazione, l’esistenza di un obbligo di “vigilanza” a carico dell’Azienda dell’intero complesso stradale comunale (pur in assenza di qualsiasi regolamentazione contrattuale).
Anche a voler ammettere, in via di ipotesi, l’esistenza di un obbligo di lavaggio a carico dell’ASIA, tale argomentazione si poneva tuttavia completamente al di fuori del “petitum” avversario.
In buona sostanza, il giudice aveva ampliato il “thema decidendum” al di là delle domande e delle eccezioni delle parti, sostituendosi ad esse. In ogni caso, il giudice di pace non aveva indicato la fonte legale, documentale o contrattuale da cui derivava il presunto onere di vigilanza.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il primo giudice aveva evidentemente ritenuto la superfluità del contratto di servizio, sostituito dalla previsione delle operazioni di “lavaggio” contenuta nello statuto della stessa Azienda.
In tal modo, tuttavia, il giudice di pace aveva attribuito alle norme statutarie dell’Azienda un valore contrattuale che le stesse assolutamente non avevano, ignorando, o quanto meno disattendendo, gli elementi essenziali di un rapporto contrattuale (il quale non può prescindere dalla chiara manifestazione di volontà dei contraenti, da una precisa determinazione di patti e condizioni, dalla indicazione di obbligazioni corrispettive).
Così operando, ad avviso della ricorrente, il primo giudice aveva violato le disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 2000, ritenendole inapplicabili, senza motivazione, al caso concreto.
Con il terzo motivo la Azienda ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
All’Azienda non era stata data comunicazione alcuna della presenza di una macchia d’olio sulla strada.
Pertanto, anche a voler ritenere che la stessa fosse direttamente obbligata, in forza dello statuto, al lavaggio della strada, doveva escludersi che nel caso di specie potesse provvedere al riguardo.
Il primo giudice aveva ritenuto di poter superare tale, ovvia, considerazione affermando un obbligo di vigilanza sulle strade che non trovava tuttavia alcuna giustificazione negli obblighi di legge e di contratto.
Osserva il Collegio:
I tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono inammissibili ancor prima che infondati.
Decidendo in via equitativa, in una controversia di valore inferiore al limite previsto per la pronuncia di una decisione secondo equità, il giudice di pace ha ritenuto la responsabilità diretta dell’ASIA nei confronti dell’utente della strada che ebbe a subire un incidente in conseguenza di una macchia d’olio presente sulla carreggiata.
Dall’esame diretto della documentazione prodotta, il giudice di pace ha rilevato che il Comune aveva delegato l’ASIA per tutto ciò che ineriva all’igiene ambientale sottolineando che non occorrevano “contratti di servizio” per confermare l’esistenza di un obbligo dell’Azienda di vigilare sui tratti di strada e di porre in essere tutti gli accorgimenti più opportuni, in modo da evitare accadimenti simili a quelli denunciati dal P..
Si tratta di accertamento che non si pone in contrasto con principi costituzionali e con le norme processuali.
I predetti motivi non rientrano, pertanto, tra quelli per i quali è possibile il ricorso per Cassazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto difese in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2007