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Cassazione civile, sez. III, 29 novembre 2018, n. 30856

Redazionedi Redazione4 Dicembre 2018Aggiornato il:4 Dicembre 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. III, 29 novembre 2018, n. 30856

Fatti di causa

1.Nel giugno 2012, l’Agente per la riscossione della Provincia di Milano notificò a Ma.Se. e M.S. , nella loro qualità di eredi del padre M.G. , deceduto nel 2007, una cartella di pagamento per Euro 3.921.989,91, relativa all’importo che il padre, M.G. , era stato condannato a pagare a titolo di risarcimento danni nei confronti dell’erario con sentenza della Corte dei Conti n. 1132/00 passata in giudicato.
2. I M. proponevano opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., avverso la cartella di pagamento, puntualizzando di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario e deducendo in via principale la inesistenza di un titolo esecutivo nei loro confronti in quanto il titolo esecutivo emesso prima del decesso del responsabile dell’illecito, a norma dell’art. 1, c.1, della legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) avrebbe potuto essere azionato esecutivamente nei loro confronti solo previo l’accertamento della sussistenza delle condizioni di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi, richieste dalla legge ai fini della trasferibilità dell’obbligazione in capo agli eredi; in via subordinata chiedevano si dichiarasse il difetto di giurisdizione del g.o., per aver giurisdizione la Corte dei conti sull’accertamento dei predetti presupposti di trasmissibilità dell’obbligazione; in via ulteriormente gradata eccepivano la prescrizione.
3. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2356/2013, accoglieva l’opposizione, ritenendo che “… la condanna per responsabilità amministrativa emessa nei confronti dell’autore dell’illecito, poi deceduto, non è direttamente opponibile agli eredi quale titolo esecutivo efficace per il recupero del credito dal momento che non ha potuto costituire oggetto di tale giudizio l’accertamento dei presupposti per la trasmissione del debito dall’autore dell’illecito ai suoi eredi”.
4. L’Agenzia delle entrate propose appello, lamentando che il giudice di prime cure avesse erroneamente dichiarato, in assenza di un previo accertamento del giudice contabile, l’inesistenza di un titolo esecutivo valido nei confronti degli eredi M. , anziché dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.
5. La Corte d’appello, in motivazione, a pag. 11/dichiarava, in accoglimento dell’appello principale ed incidentale, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all’accertamento della ricorrenza o meno dei presupposti sostanziali per la trasmissione agli eredi del debito risarcitorio di cui al titolo giudiziale esecutivo.
Affermava che non compete al giudice ordinario la dichiarazione di cui al capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata, di “inesistenza di valido titolo esecutivo in capo all’Agenzia delle entrate per il recupero del credito risarcitorio nei confronti degli eredi di M.G. “, essendo l’accertamento delle inerenti esistenza o inesistenza riservato alla giurisdizione della corte dei conti.
La stessa, tuttavia, sul presupposto che il giudice contabile non si occupi dell’azione esecutiva, che rientra nella cognizione del giudice ordinario, dichiarava la “invalidità dell’intimazione di pagamento notificata dalla S.p.a. Equitalia agli eredi M. prima che fosse giudizialmente accertata nella competente sede l’eventuale trasmissione a essi del debito risarcitorio di cui al titolo giudiziale azionato, e quindi, la loro successione nel relativo debito”.
In dispositivo, così provvedeva:
1) dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti in ordine all’accertamento della trasmissione ai signori M. del debito del loro dante causa;
2) dichiarava l’invalidità della intimazione di pagamento notificata ai M. nel 2012;
3) compensava le spese anche del giudizio di appello.
6. Contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, sez. III, n. 690/2016, ricorre per Cassazione, con due motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Resistono con controricorso Ma.Se. e M.S. .
Le ragioni della decisione
Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la presenza di un error in procedendo – nullità della sentenza: violazione degli artt. 615 c.1 e 132 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 4 c.p.c..
La ricorrente lamenta che l’affermazione che non competa al Giudice ordinario la dichiarazione di inesistenza di valido titolo esecutivo in capo all’Agenzia delle Entrate sia in contraddizione con la decisione della Corte sull’invalidità dell’intimazione di pagamento notificata da Equitalia agli eredi, in quanto in tal modo essa avrebbe effettuato proprio quella valutazione sull’efficacia del titolo nei confronti degli eredi che pur aveva affermato essere estranea alla propria giurisdizione.
Deduce che la Corte avrebbe finito così per contraddire le giuste premesse dell’iter logico seguito, consistenti nella devoluzione alla cognizione del Giudice contabile delle questioni concernenti la trasmissibilità del debito risarcitorio, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994.
Censura che la decisione sia pertanto affetta da error in procedendo sotto il duplice profilo della violazione dell’art. 615, c.1 c.p.c. e della mera apparenza della motivazione, viziata da irrimediabile contraddittorietà.
Lamenta che il giudizio introdotto dalla controparte ex art. 615 c.1 c.p.c. abbia natura di giudizio di cognizione avente a oggetto l’accertamento della sussistenza o meno del diritto del creditore a esperire una futura azione esecutiva nei confronti del destinatario della cartella, e non invece l’accertamento dell’esistenza del titolo e della sua esigibilità nei confronti degli intimati.
Deduce che non si tratti pertanto di questione attinente all’esercizio dell’azione esecutiva o alla validità degli atti dell’esecuzione, essendo la cartella esattoriale non atto dell’esecuzione, ma che ne preannuncia l’avvio.
Censura anche che – poiché il debito degli eredi non trova fonte in un fatto costitutivo autonomo rispetto al debito del de cuius, ma nel debito del dante causa nel quale gli eredi succedono mortis causa – la giurisdizione sull’accertamento dei presupposti di trasmissibilità del debito agli eredi appartenga in via esclusiva alla Corte dei Conti.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615, c.1 c.p.c., 2909 c.c. e 1, c.1, L. 20 del 1994 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c..
La ricorrente sostiene che la legge preveda la trasmissibilità automatica dell’obbligazione di pagamento agli eredi, ai sensi dell’art. 2909 c.c., e non subordini invece la trasmissione del debito all’accertamento dei due presupposti dell’arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
Deduce che la decisione della Corte d’appello presupponga, erroneamente, che il titolo da porre in esecuzione nei confronti dell’erede di un soggetto condannato per danno erariale con sentenza passata in giudicato sia diverso dalla sentenza di condanna del de cuius.
Censura che il meccanismo di trasferimento del debito risarcitorio in capo agli eredi abbia natura successoria, in quanto la pretesa dell’Erario nei confronti degli eredi stessi non si fonda su un fatto costitutivo autonomo, ma sul medesimo debito risarcitorio sorto in capo al de cuius.
Lamenta che i due presupposti di operatività della successione, previsti dalla L. n. 20/1994 debbano considerarsi come mere condizioni di efficacia della successione, e non quali fatti costitutivi di un’autonoma posizione debitoria.
Ciò tanto più che, nel caso di specie, la sentenza di condanna n. 1132/00 conterrebbe già l’accertamento dell’illecito arricchimento del de cuius (in quanto risulterebbe accertato che lo stesso avesse percepito ingenti somme di denaro per il compimento di atti contrari al proprio ufficio), con conseguente presunzione di indebito arricchimento degli eredi, i quali avrebbero dovuto agire per l’accertamento negativo dei presupposti di cui all’art. 1 della L. n. 20/1994.
Lamenta pertanto che la Corte d’appello, pronunciandosi immediatamente sull’opposizione proposta dagli eredi, l’abbia accolta, sostanzialmente pronunciandosi sull’efficacia del titolo azionato nei confronti degli eredi stessi, sovrapponendosi all’accertamento devoluto alla giurisdizione contabile.
La decisione impugnata resiste alle critiche mosse con i motivi di ricorso. Preliminarmente, va detto che la controversia in esame presuppone la risoluzione di due questioni di giurisdizione, così prospettabili in ordine logico:
-se il giudizio di opposizione conseguente all’esecuzione di una sentenza di condanna della Corte dei conti avente ad oggetto una controversia in materia di diritti soggettivi sia soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario o contabile, laddove l’esecutato, erede del responsabile amministrativo, alleghi l’inesistenza di un titolo esecutivo azionabile nei propri confronti, in quanto non sia stato preventivamente accertato l’arricchimento del responsabile ed il proprio indebito arricchimento, come previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n. 20 del 1994;
– se appartenga al giudice contabile o al giudice ordinario la competenza ad accertare la sussistenza o meno del doppio presupposto dell’illecito arricchimento del de cuius e dell’indebito arricchimento degli eredi, richiesti dall’art. 1 predetto ai fini della trasmissibilità agli eredi dell’accertata responsabilità contabile del de cuius.
Tuttavia, non è necessario rimettere la causa alle Sezioni Unite affinché risolvano le questioni di giurisdizione anzidette, in quanto le medesime questioni sono state già, recentemente, decise dalle Sezioni Unite in relazione ad una fattispecie analoga, con sentenza n. 19280 del 2018 alla quale si può far riferimento per decidere il caso in esame, secondo la disposizione contenuta nell’art. 374, primo comma, c.p.c..
La sezione semplice infatti può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell’art. 374, primo comma, cod. proc. civ., se su di essa si siano già pronunciate le S.U. con orientamento univoco (v. Cass. n. 16069 del 2018).
La fattispecie sottoposta all’esame di da Cass. S.U. n. 19280 del 2018 era assai simile a quella in esame, ed identica è la questione di diritto sottoposta all’attenzione della Corte. In entrambi i casi, formatosi il titolo nei confronti del de cuius, a carico del quale risulta pronunciata la sentenza definitiva della Corte dei conti che lo condanna al risarcimento del danno erariale, l’esattore ha direttamente notificato agli eredi del soggetto condannato le cartelle esattoriali, senza che vi fosse stato preventivo accertamento dell’inverarsi dei presupposti di trasmissione del debito e gli eredi hanno proposto opposizione all’esecuzione deducendo la mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.
Come osservato da Cass. S.U. n. 19280 del 2018, giova ricordare che in tema di responsabilità amministrativa, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissibilità agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto illecito abbia non soltanto arrecato un danno all’erario, ma anche procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento (v. Cass. S.U. n. 4332 del 2008), il che richiede che tale presupposto – così come il conseguente indebito arricchimento degli eredi – sia stato “accertato nel giudizio dinanzi al giudice contabile”.
Ora, nel caso in esame la mancanza di questo accertamento impone alla Corte di cassazione, giudicando sull’asserito vizio attinente la giurisdizione, di rilevare che proprio l’assenza nei confronti dei pretesi eredi di un titolo debitamente formato in sede propria, prima dell’esecuzione, è la ragione che, al contempo, esclude la configurabilità della giurisdizione contabile sull’opposizione esecutiva e giustifica l’accoglimento della opposizione stessa.
Occorre infatti ribadire,da un lato,che non v’è alcun automatismo sulla trasmissione del debito, proprio perché soggetto a presupposti che debbono essere accertati in sede di giurisdizione contabile, dall’altro che “Presupposto del processo di esecuzione civile è l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l’accertamento dell’esistenza di un’obbligazione, con la conseguenza che, in punto di giurisdizione, non si può profilare l’altro giudice competente sulla materia e che quando sia posta in esecuzione una sentenza di condanna della P.A., ancorché pronunciata da un giudice speciale, viene introdotta una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo, rimessa alla competenza del giudice ordinario” (Cass. S.U. n. 7578 del 2006).
Ne consegue che ove sia fatta valere l’assenza di un titolo esecutivo – come nella specie è insito nella opposizione proposta dagli eredi, che nel caso esaminato da Cass. S.U. n. 19280/2018 hanno negato la opponibilità della sentenza nei loro confronti in quanto rinuncianti alla eredità paterna, nel caso sottoposto al nostro esame hanno negato l’esistenza del titolo nei loro confronti in mancanza del preventivo accertamento dei due predetti, necessari presupposti da parte del giudice contabile la controversia resta nell’ambito di cognizione del giudice ordinario.
La prima questione va quindi risolta con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario nella opposizione all’esecuzione proposta dall’erede di chi sia stato condannato in sede contabile, che neghi l’esistenza di un titolo esecutivo immediatamente azionabile nei propri confronti, in mancanza del preventivo accertamento dell’arricchimento del de cuius e dell’arricchimento degli eredi in conformità del principio di diritto espresso da Cass. S.U. n. 19280 del 2018: “Presupposto del processo di esecuzione civile è l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l’accertamento dell’esistenza di un’obbligazione, con la conseguenza in punto di giurisdizione che il giudizio di opposizione conseguente all’esecuzione di una sentenza di condanna della Corte dei conti, avendo ad oggetto una controversia relativa ad un diritto soggettivo, è soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e non quella contabile in relazione al giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dagli eredi di un pubblico dipendente condannato per danno erariale, perché la sentenza di condanna non era stata emessa nei loro confronti e mancava il necessario accertamento del loro indebito arricchimento quale presupposto della trasmissibilità del debito)”.
La seconda, va risolta nel senso della giurisdizione contabile sul necessario, preventivo accertamento della sussistenza dei presupposti per la trasmissibilità agli eredi della condanna al risarcimento danni da responsabilità contabile.
In virtù delle considerazioni sopra svolte in ordine alla giurisdizione, il ricorso deve essere rigettato. Infatti, quanto al primo motivo, la corte d’appello non ha confuso i due piani, ritenendo correttamente sussistere la propria giurisdizione in ordine all’opposizione all’esecuzione, e giudicando la fondatezza della stessa, ed al contempo affermando la sussistenza della giurisdizione contabile in relazione all’accertamento del presupposto del duplice arricchimento.
In relazione al secondo motivo di ricorso, valgono le considerazioni espresse richiamando il passo della decisione n. 19280: anche quando sia intervenuto un accertamento definitivo in merito alla responsabilità contabile di un soggetto, il quale abbia subito una condanna per danno erariale, la trasmissione del debito agli eredi non è automatica, ma presuppone il preventivo accertamento che il de cuius si sia indebitamente arricchito (il che può non verificarsi in molte fattispecie in cui pur il responsabile abbia procurato un danno erariale, quali quelle in cui il condannato abbia colposamente omesso il recupero di un credito erariale in favore dell’amministrazione) e che anche gli eredi se ne siano giovati, accertamento rientrante nella giurisdizione del magistrato contabile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate, atteso che solo di recente le questioni proposte sono state risolte dalle Sezioni Unite.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, poiché ricorrente è la pubblica amministrazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.

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