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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Codice della strada e trasporti
Codice della strada e trasporti Sentenze

Cassazione civile, sez. III, 22 aprile 2009, n. 9550

Redazionedi Redazione1 Gennaio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26 maggio-22 giugno 2004 il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto da R.P.E. avverso la decisione del locale giudice di pace che aveva condannato in solido i convenuti S.S. ed Aurora assicurazioni (nella rispettiva qualità di proprietario e compagnia di assicurazione dell’altra autovettura) al pagamento di L. 882.000 per i danni derivati dall’incidente stradale del (OMISSIS), dopo aver dichiarato il concorso paritario di responsabilità di entrambi i conducenti, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2.
Osservava il Tribunale che la infrazione – anche grave – accertata a carico di uno dei due conducenti non dispensa comunque il giudice dall’obbligo di verificare il comportamento dell’altro conducente, al fine di stabilire se sussista – o meno – un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso.
Nessuna rilevanza, tanto meno di giudicato, poteva poi attribuirsi alla sentenza definitiva emessa in relazione al medesimo sinistro tra altre parti.
Era stato accertato che l’autovettura condotta da H.F. (di proprietà dello S.) procedeva in senso vietato (in una strada a senso unico), ma nulla era stato riferito in ordine alla condotta di guida dell’attore, se non che questi marciava nel senso di marcia consentito.
Nulla era stato accertato sulla velocità dell’autovettura condotta dal R. e sulle manovre che questi aveva posto in essere per evitare l’incidente.
Avverso tale decisione il R. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre distinti motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, artt. 7 e 14 C.d.S., art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Il giudice di appello non aveva valutato correttamente il comportamento posto in essere dal conducente dell’altra vettura, che pure marciava in senso vietato in una strada a senso unico.
In pratica, avendo osservato tutte le regole stabilite dal codice della strada e dalla comune prudenza, il R. – venutosi improvvisamente a trovare di fronte una vettura che procedeva in senso inverso, in una strada angusta – non aveva potuto compiere alcuna manovra, per evitare l’incidente.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, sotto altro profilo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, operasse nel senso della paritaria attribuzione di responsabilità, senza possibilità di effettuare alcuna graduazione di colpa.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3).
La presunzione di responsabilità prevista dalla norma riguarda esclusivamente il danno subito dai veicoli.
La stessa, dunque, non era applicabile nel caso di specie, in cui era in discussione solo il danno subito dal conducente dell’autoveicolo.
In altre parole, l’attore era un creditore solidale che domandava l’intero risarcimento del danno ad uno dei condebitori solidali.
Osserva il Collegio: i tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Occorre innanzi tutto premettere che non vi è motivo per discostarsi dal consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente stabilito dall’art. 2054 c.c., comma 2, essendo a tal fine necessario che l’altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione.
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è necessario verificare anche il comportamento dell’altro conducente, per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell’evento (Cass. 14 aprile 1997 n. 3185).
Tanto premesso in linea generale, è da precisare, tuttavia, che la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo – liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo – può risultare indirettamente dall’accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l’evento dannoso: in questo senso Cass. 18 febbraio 1998 n. 1724.
In altre parole, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonché dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11 aprile 1988 n. 2834).
La prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 23 agosto 1990 n. 8622).
Tanto premesso in linea generale, con riferimento al caso di specie, va precisato che, senza adeguata motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto la presunzione di pari responsabilità a carico dei due conducenti osservando che il R. – che pur procedeva nel senso di marcia consentito – nulla aveva dimostrato in ordine alla velocità osservata al momento dell’incidente ed alla effettuazione di manovre concrete, atte ad evitare l’incidente.
In tal modo, tuttavia, ad avviso del Collegio il giudice di appello non si è affatto posto il problema – che pure avrebbe dovuto affrontare e risolvere – se, in ipotesi, data anche la gravità della infrazione compiuta dal conducente della vettura di proprietà dello S. (il quale procedeva in senso vietato di marcia in una strada a senso unico) – il comportamento posto in essere da questo conducente fosse stato causa esclusiva del verificarsi dell’incidente.
Pertanto, il Tribunale è incorso nel vizio di motivazione e di violazione di norme di legge denunciato.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

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