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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Civile e procedura civile
Civile e procedura civile Sentenze

Cassazione civile, sez. Lavoro, 7 giugno 2011, n. 12315

Redazionedi Redazione1 Luglio 2016
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Fatto
Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Avellino, depositato in data 6.2.1998, F.G.P., dipendente del C. I. de. C. di. Av. con la qualifica di operaio meccanico elettrico, premesso di aver inoltrato domanda amministrativa all’Inail per il riconoscimento del nesso di derivazione eziologica della patologia sofferta (ernia discale con lombosciatalgia) dalla lavorazione svolta, e premesso che tale domanda non aveva trovato accoglimento, chiedeva l’accertamento dell’origine professionale della denunciata patologia, con condanna dell’Inail alla corresponsione della chiesta indennità da invalidità permanente.
Istauratosi il contraddittorio l’Inail contestava quanto dedotto chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo in particolare la intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente a percepire il chiesto beneficio assicurativo.
Con sentenza n. 2559/00 in data 22.11 – 4.12.2000 il Tribunale di Avellino, rilevata l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, rigettava la domanda proposta dal ricorrente sotto il profilo della carenza di prova del rapporto eziologico fra la patologia sofferta e la lavorazione svolta.
Avverso tale sentenza proponeva appello il F. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
Ripristinatosi il contraddittorio l’Inail reiterava l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e deduceva la infondatezza dell’appello nel merito.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 28.9 – 30.12.2006, rigettava il gravame ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione ribadita dall’Inail.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione F. G. P. con quattro motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l’Istituto intimato.
Lo stesso ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
Diritto
Col primo motivo di ricorso il F. lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 100, 112, 324, 329, 346, 436 c.p.c. e articolo 2909 c.c.), ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva dichiarato la prescrizione del diritto del ricorrente al conseguimento delle prestazioni assicurative, sulla base della eccezione sollevata dall’Istituto appellato, non considerando che la questione, che costituiva una questione preliminare di merito, era stata rigettata dal giudice di primo grado, e pertanto su tale questione l’Istituto avrebbe dovuto proporre appello incidentale. In assenza di tale impugnazione, si era formato sui punto il giudicato.
Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 115 e 346 c.p.c.; articoli 2697 e 2935 c.c.; Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112), ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la intempestività della richiesta presentata il 5.5.1997 all’Istituto assicuratore individuando, autonomamente, il dies a quo del termine triennale di prescrizione nella data del 23.3.1994 (in cui il ricorrente avrebbe avuto contezza del consolidamento dei postumi indennizzabili), sebbene il giudice di primo grado avesse ritenuto che tale piena conoscenza era stata acquisita dal lavoratore solo con la documentazione medica del 1997 e nessuna confutazione o diversa indicazione fosse stata fornita dall’Inail, cui incombeva il relativo onere.
Col terzo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
In particolare rileva che la Corte territoriale aveva risolto in modo contraddittorio ed equivoco la questione della decorrenza del suddetto termine triennale di prescrizione, indicando ben tre diverse date come epoca del consolidamento dei postumi indennizzabili (giugno 1988; anno 1991; 23.3.1994), omettendo qualsivoglia motivazione in ordine alle certificazioni mediche prodotte dal ricorrente in grado d’appello, senza alcuna opposizione da parte dell’Inail e ritenendo il consolidamento dei postumi alla predetta data del 23.3.1994, anteriore a tutte le certificazioni suddette che attestavano ulteriori e progressivi aggravamenti della malattia.
Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, articolo 4 e 6; Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, articoli 23, 33, 34, 36; articoli 2934, 2935 c.c.; Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112), ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva collegato la consapevolezza del consolidamento dei postumi alla nota in data 23.3.1994 del Direttore Generale, trattandosi di atto proveniente da organo al quale era inibito intervenire sullo svolgimento del rapporto di lavoro dei singoli prestatori, mentre l’organo a ciò preposto era la Commissione Amministratrice la quale si era espressa sul punto con la successiva nota del 28.5.1994.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Sul punto relativo alla necessità (o meno) che la parte, vittoriosa sul merito della domanda nel primo grado del giudizio ma che aveva visto in tale sede rigettata una questione preliminare all’esame del merito, dovesse proporre appello incidentale avverso la statuizione del primo giudice che la aveva visto soccombente, questa Corte ha avuto modo (Cass. sez. lav., 23.3.2010 n. 6965) di rilevare che sia da condividere il più recente orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU., ord. n. 25246 del 16.10.2008), espresso in materia di giurisdizione ma da considerare valevole per tutte le questioni pregiudiziali o preliminari all’esame del merito, con il quale si è superato, motivatamente, un precedente difforme indirizzo (Cass. SS.UU., 19.12.2007 n. 3717), e si è affermato che qualora le suddette questioni siano state espressamente affrontate e decise in senso sfavorevole alla parte che sia poi risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado, quest’ultima è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato la mera riproposizione delle questioni stesse, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello.
E nel caso di specie il Tribunale di Avellino, con la sentenza del 22.11 – 4.12.2000, ha affrontato la questione rilevando espressamente che andava rigettata “in via preliminare … l’eccezione di prescrizione avanzata dall’Istituto resistente, in quanto il decorso della prescrizione triennale del diritto alla rendita Inail di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112, comma 1 che la normativa fissava originariamente dal giorno dell’infortunio o della manifestazione della malattia professionale, è stato spostato dalla C. Cost. ad un momento successivo, occorrendo per l’avvio del termine la piena conoscenza, oltre che dello stato moroso, anche della sua eziologia e del raggiungimento della soglia indennizzabile (C. Cost. 14.7.99 n. 297)
Alla luce di tali principi giuridicamente errata deve ritenersi la sentenza d’appello per aver ritenuto l’intervenuta prescrizione del diritto de ricorrente a percepire il chiesto beneficio assicurativo, sulla base dell’eccezione di prescrizione riproposta dall’Inail ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. e non nelle forme dell’appello incidentale.
E pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di ricorso, e dovendosi ritenere in tale statuizione assorbiti i rimanenti motivi, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda alla definizione della controversa attenendosi ai principi sopra enunciati. Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli ulteriori; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.<

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