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Lavoro Previdenza Sentenze

Cassazione civile, sez. lavoro, 14 gennaio 2010, n. 507

Redazionedi Redazione14 Gennaio 2010
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile , sez. lav., 14 gennaio 2010 , n. 507
Fatto e Diritto
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
P.C., premesso di avere percepito dall’INPS l’indennità di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, con ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge, agiva nei confronti dell’Inps al fine di ottenerne la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione sulle prestazioni ricevute in ritardo.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda con sentenza che veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che riconosceva fondata la pretesa della lavoratrice, sul presupposto, tra l’altro, che nella specie doveva trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione, e in particolare il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32, secondo cui il pagamento dell’indennità deve avvenire il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese.
L’Inps propone ricorso per cassazione ribadito da successiva memoria.
La lavoratore non si è costituita.
Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, e del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, l’istituto sostiene che il rinvio di cui all’art. 7, comma 12, cit., alla disciplina della disoccupazione implica l’applicazione di quest’ultima anche al trattamento di mobilità, ma l’inserimento di tale disposizione vale solo a qualificare l’indennità come prestazione giornaliera, ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario, ma non anche per il termine (quindicinale) di pagamento, che invece resta ancorato alla scadenza mensile.
Il ricorso appare manifestamente fondato, alla stregua dell’orientamento in materia di questa Corte, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’indennità di mobilità, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, pur essendo determinata, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposta con cadenza mensile, attese le peculiarità della relativa disciplina che si riferisce ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 5, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonché alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono una attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, per questo aspetto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, in due scadenze, il giorno 15 e l’ultimo giorno del mese” ( Cass. n. 12747/2008 e numerose altre analoghe; cfr. Cass. n. 18415 e 18588 del 2003).
Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al già riportato principio di diritto e provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

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