Fatto Diritto
Con sentenza 26/27 giugno 2000 il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice monocratico del lavoro, ha condannato il signor M.C. a pagare all’Inail la somma di L. 589.196.160 a titolo di regresso per le prestazioni erogate per l’infortunio sul lavoro occorso al dipendente C.D..
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 1/22 luglio 2004 n. 805, in accoglimento dell’appello del M., ha rigettato la domanda dell’Inail, ritenendo l’istituto decaduto dall’azione di regresso per decorso del termine triennale di decadenza previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, calcolato dal 16 giugno 1993, data di pronuncia della sentenza penale della Corte di appello di Catanzaro di estinzione del reato per prescrizione, al 9 agosto 1996, data del deposito del ricorso introduttivo dell’azione di regresso.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Inail, con unico motivo.
Il ricorso, cui resiste il M. con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c., è palesemente fondato, sicchè va deciso con sentenza in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., come modificato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1, secondo le conformi conclusioni scritte del Procuratore Generale.
Infatti costituisce jus receptum che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma ultimo, contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse (previste allorchè esisteva la pregiudizialità penale), delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale (come nel caso presente di prosciglimento per prescrizione), e la seconda, invece, dall’esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente l’azione di regresso dell’I.N.A.I.L. soggiace, nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell’ultimo comma dell’art. 112 su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscettibile di interruzione) decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere, e cioè dal momento del suo passaggio in giudicato (Cass. S.U. n. 3288/1997, paragrafo (e) della motivazione nella parte conclusiva; Cass. 6 settembre 2000 n. 11722) o, il che è lo stesso, da quando essa è divenuta irrevocabile (Cass. 12 ottobre 1998 n. 10097). La decisione impugnata ha invece illegittimamente computato, ai fini del calcolo del termine decadenziale nei riguardi dell’azione di regresso dell’INAIL, non la data di formazione del giudicato, ma quella della emanazione della decisione in sede penale.
Ricorrono pertanto le condizioni di evidenza decisoria di cui all’art. 375 c.p.c., per l’accoglimento del ricorso in camera di consiglio.
Avendo il M., nell’atto di appello, lamentato il mancato accoglimento delle proprie istanze istruttorie, erronea valutazione delle prove in ordine alla sussistenza del nesso eziologico ed erronea determinazione del quantum, la causa va rimessa ad altro giudice, che si designa nella corte d’appello di Reggio Calabria, la quale provvederà altresì alle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’ Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2008