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Civile e procedura civile Sentenze

Cassazione Civile, sez. lavoro, 20 marzo 2009, n. 6911

Redazionedi Redazione20 Marzo 2009
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Fatto
Con ricorso al giudice del lavoro di Melfi, P.M. impugnava il licenziamento irrogatogli dalla CMD – Costruzioni Motori Diesel s.r.l. per assenza ingiustificata dal posto di lavoro per un periodo superiore a quattro giorni, sostenendone, per quanto ora interessa, la tardività.
Rigettata la domanda per motivi attinenti il merito della contestazione, il P. proponeva appello, ribadendo preliminarmente la già denunziata tardività e contestando la sentenza anche in punto di merito del recesso. Costituitosi l’appellato datore, la Corte d’appello di Potenza con sentenza 1- 16.12.05 accoglieva l’impugnazione e dichiarava nullo il licenziamento, condannando il datore alla reintegra del dipendente ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non corrisposte dal recesso all’effettiva reintegra.
La società CMD aveva contestato la violazione dell’art. 23 del ccnl 18.1.87 per gli addetti all’industria metalmeccanica privata, avendo il dipendente, dopo un periodo di malattia, prolungato l’assenza per oltre quattro giorni dal momento in cui era stato dichiarato idoneo;
pertanto, il licenziamento era sottoposto ai termini di decadenza previsti da detta norma, per la quale le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione dell’addebito dovevano ritenersi accolte ove il recesso non fosse intervenuto entro i sei giorni successivi alla loro presentazione. Essendo stata ricevuta la contestazione il (OMISSIS) ed avendo il P. offerto le sue giustificazioni a mezzo di messaggio fax il (OMISSIS), il licenziamento doveva ritenersi tardivo perchè irrogato solo il (OMISSIS). In ogni caso, anche a voler considerare quale dies a quo il giorno (OMISSIS), giorno in cui il datore assumeva di aver ricevuto a mezzo posta ordinaria le giustificazioni scritte, il recesso comunque avrebbe dovuto ritenersi intempestivo, essendo la lettera di licenziamento giunta al domicilio del lavoratore solo il (OMISSIS).
Propone ricorso per cassazione il la soc. CMD; risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato il P..
Diritto
Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi, onde procedere all’esame delle due impugnazioni in unico contesto.
Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione dell’art. 23, comma 4, del contratto collettivo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonché vizio di motivazione. Il giudice di merito non ha tenuto conto che il datore aveva fin dalla prima costituzione contestato il ricevimento del messaggio fax e che, in ogni caso, non era verosimile l’accertata data di spedizione del (OMISSIS), per il contenuto stesso del messaggio, che faceva riferimento ad un evento avvenuto il successivo giorno 24. Per tale inverosimiglianza il giudice non avrebbe potuto ritenere che le giustificazioni del lavoratore fossero giunte al datore il (OMISSIS) ed avrebbe dovuto prendere in considerazione, quale momento dell’avvenuta loro conoscenza da parte del datore stesso, la data del (OMISSIS), data in cui l’ufficiale postale gli aveva consegnato la lettera raccomandata contenente il messaggio di giustificazione.
Per quanto riguarda il secondo profilo di tardività, il giudice di merito per verificare la tempestività dell’irrogazione del licenziamento avrebbe dovuto prendere in considerazione il giorno di spedizione della lettera di licenziamento ((OMISSIS)) e non quello di ricevimento ((OMISSIS)), non potendo essere posta a carico del datore il ritardo del servizio postale.
Con il secondo motivo sono dedotti nuovamente la violazione della norma collettiva e la carenza di motivazione, in quanto avrebbe dovuto considerarsi che il datore non aveva tenuto alcun comportamento concludente diretto a legittimare la rinunzia al suo potere sanzionatorio. In altre parole il principio dell’immediatezza desumibile dalla norma collettiva avrebbe dovuto essere interpretato alla luce dei principi di correttezza e buona fede e il giudice, nella valutazione del ritardo, avrebbe dovuto considerare le particolari circostanze che lo avevano provocato (chiusura dell’azienda in concomitanza con le festività di fine ed inizio anno).
Con il ricorso incidentale condizionato il lavoratore ribadisce gli ulteriori motivi di censura della prima sentenza, già sottoposti al giudice di appello e dallo stesso non esaminati, che possono riassumersi nei termini seguenti: a) nullità del licenziamento perchè irrogato durante il periodo di comporto, b) mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in quanto non risultano prese in considerazione le illogicità del provvedimento di recesso, e) sproporzione della sanzione irrogata in relazione al comportamento contestato.
Il ricorso principale non è fondato.
Con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che la presente controversia trova applicazione il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, vigente anteriormente alla riforma processuale introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che non consentiva il ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto, non essendo dedotta la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg., la norma collettiva può essere presa in considerazione solo ai fini della valutazione del contenuto della motivazione, onde verificare la congruità delle argomentazioni adottate per l’applicazione della norma negoziale.
Tanto premesso, deve rilevarsi che nella norma contrattuale in discussione (art. 23, del ccnl 8.6.99 per gli addetti all’industria metalmeccanica privata), per come ricostruita dal giudice di merito, nel regolare le modalità di irrogazione della sanzione disciplinare, prevede che se, all’esito della contestazione dell’addebito e della formulazione delle difese del lavoratore, “il provvedimento non verrà comminato entro sei giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte”.
In applicazione di questa norma, il giudice di merito ha rilevato – per quello che ora qui rileva – che, essendo state le giustificazioni fomite in data (OMISSIS) con lettera inviata negli uffici aziendali a mezzo telefax e non essendo il licenziamento intervenuto entro il (OMISSIS) (sesto giorno successivo al ricevimento), le giustificazioni stesse avrebbero dovuto ritenersi per accettate, di modo che il licenziamento al momento dell’irrogazione risultava ormai tardivo.
Parte ricorrente, con il motivo in esame, contesta tale motivazione non perchè il giudice abbia ritenuto corretto – tra le tante modalità possibili di presentazione delle giustificazioni – il mezzo della comunicazione a mezzo telefax, ma perchè lo stesso avrebbe dato credito al contenuto del documento senza considerare il disconoscimento della ricezione fattone dal datore di lavoro fin dalla costituzione in giudizio e senza tener conto della intrinseca sua contraddittorietà.
Ai fini della delimitazione della questione sottoposta al Collegio, va rilevato che il motivo è carente di autosufficienza in punto di ricostruzione della contestazione che il datore oggi assume di aver effettuato, non essendo indicati la sede ed i termini concreti dell’eccezione di mancata ricezione. Peraltro, va rilevato che, nel formulare l’odierna censura, il datore non contesta che il contenuto delle giustificazioni fosse quello indicato nel messaggio – anche perchè, da come è dato desumere dalle posizioni assunte dalle parti, il messaggio anticipava e riproduceva la lettera inviata dal dipendente a mezzo posta ordinaria e pervenuta alcuni giorni dopo presso gli stessi uffici -, di modo che è qui sufficiente accertare se il giudice di merito, nel trarre dall’esame del documento la prova dell’inoltro delle giustificazioni, abbia correttamente verificato che il dipendente avesse provata l’effettiva spedizione e la ricezione del documento stesso da parte del destinatario.
Questa è la conclusione di diritto che, ai fini della presente controversia, può trarsi dalla qualificazione giuridica assegnata alla comunicazione a mezzo telefax dalla giurisprudenza di questa Corte, per la quale la riproduzione di un atto mediante telefax rientra tra le riproduzioni meccaniche indicate con elencazione non tassativa dall’art. 2712 c.c., che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, ove la parte contro cui (le riproduzioni) sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza – con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile – del contenuto di documenti (v. da ultimo Cass. 14.6.07 n. 13916 e 24.11.05 n. 24814).
Nella specie deve ritenersi che il giudice di merito abbia ottemperato al suo compito, avendo egli ritenuto adempiuto l’onere probatorio gravante sul dipendente sulle base di due argomenti: a) la produzione della attestazione della trasmissione del messaggio all’indirizzo telefonico del datore; b) la circostanza che l’utilizzo del telefax fosse abituale strumento di comunicazione tra le parti, atteso che il numero telefonico cui era stato inoltrato il messaggio era lo stesso indicato nella lettera di assunzione del dipendente.
Tale accertamento di merito è in questa sede incensurabile, essendo fondato su argomentazione congrua e logicamente articolata.
Appare congruo anche l’ulteriore passaggio argomentativo compiuto dal giudice di merito, e cioè che, una volta accertato che le giustificazioni erano pervenute presso gli uffici aziendali in data (OMISSIS), il termine iniziale di decorrenza dei sei giorni fissati dalla norma contrattuale non potesse essere fissato da un momento successivo, quale quello della riapertura post-natalizia dell’azienda. Appare al riguardo pienamente condivisibile sul piano giuridico, oltre che logico, il rilievo che, una volta adottata dal datore la scelta di promuovere il procedimento disciplinare, lo stesso debba necessariamente accettare i tempi fissati contrattualmente per l’espletamento della procedura, di modo che ai fini della regolazione dei rapporti intercorrenti tra datore e lavoratore sul piano del rapporto di lavoro a nulla rilevano le circostanze – quali la sospensione dell’attività produttiva nell’intervallo tra le festività natalizie e quelle di inizio anno – che possono aver rilevanza nei confronti dei terzi.
L’accertata correttezza della pronunzia in punto di decadenza del datore dal potere di recesso successivamente all’accettazione delle giustificazioni della controparte, esime dalla necessità di esaminare le ulteriori censure a proposito dell’altro profilo di tardi vita del licenziamento rilevato dal giudice di merito.
E’ invece inammissibile il secondo motivo di ricorso, secondo cui il ritardo del datore avrebbe dovuto essere interpretato alla luce dei principi di correttezza e buona fede, con considerazione della circostanza che esso era stato determinato dalla chiusura dell’azienda per le dette festività. Trattasi, infatti, di questione che non risulta trattata dal giudice di appello, che parte ricorrente non evidenzia di aver sollevato nel giudizio di merito e che, pertanto, deve ritenersi inammissibilmente sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Deve essere, pertanto, rigettato il ricorso principale con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese che liquida in Euro 22,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009

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