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Codice della strada e trasporti Sentenze

Cassazione civile, sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8282

Redazionedi Redazione18 Maggio 2016Aggiornato il:18 Maggio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’avv. A.P. impugna la sentenza n. 3806/2013 del Tribunale di Milano, depositata in data 19.3.2013 e non notificata, che ha respinto la sua impugnazione alla sentenza del giudice di pace che, pur accogliendo la sua opposizione avverso sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada (mancato pagamento di sosta tariffata), compensava le spese.
2. – Rileva il ricorrente che “il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, ma compensava le spese di mediante la classica formula “Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della controversia e nelle considerazioni poste a base della decisione, per compensare tra le parti le spese di lite””.
3. Impugna tale decisione il ricorrente che formula due motivi.
Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 – “Erronea motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, precisamente dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2”.
Rileva il ricorrente che “la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo ed esclusivamente per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”, e che “non è assolutamente ammissibile la ed motivazione implicita. che costituisce, dunque, palese violazione di legge”. Richiama al riguardo Cass. 2013 n. 3723. Il GDP di Cassano d’Adda non ha speso una sola parola sulle ragioni della compensazione, limitandosi puramente e semplicemente ad accogliere quanto dedotto dal ricorrente ed aggiungendo la sopra citata formula, definita “di stile”. Il giudice di pace nulla aveva motivato al riguardo, mentre “il giudice di secondo grado… ha risolto la questione con il rigetto dell’appello e con una laconica motivazione”, affermando che “il GDP ha esplicitamente descritto le ragioni giustificanti la compensazione richiamando non solo genericamente la particolare natura della controversia, ma indicando e richiamando (per evidenti ragioni di sinteticità) le considerazioni che lo hanno indotto ad accogliere l’opposizione esposte nel periodo immediatamente precedente”.
Aggiunge che il giudice dell’appello “ha laconicamente fatto proprie le considerazioni del Giudice di Pace di Cassano D’Adda, senza fare alcun riferimento e/o richiamo alla mancata descrizione, da parte del GDP, delle gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione delle spese del giudizio, Né tantomeno una motivazione implicita”. Precisa che la “grave ed eccezionale ragione” richiamata dalla norma, “non poteva di cedo essere riferita al fatto di non aver esposto “correttamente” il tagliando o ticket della sosta sul sedile anteriore, lato passeggero dell’autovettura”. Aggiunge che “secondo il Giudice dell’appello, la presunta “correttezza dell’operato del vigile” (che secondo il GDP, ha “legittimamente elevato il verbale di contravvenzione” perché il ticket esposto sul sedile anteriore della auto non era assolutamente visibile e quindi non esposto in modo “corretto”) avrebbe legittimato una grave ed eccezionale ragione per la compensazione”. Rileva che manca una norma che disciplini espressamente le modalità di esposizione del ticket, posto che “l’art. 7, comma 1, lett. f (e non l’art. 157 C.d.S., comma 6 come erroneamente contestato), recita infatti: “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, tondo in cui la sosta ha avuto inizio””. Il ricorrente sostiene che debba ritenersi “chiaramente visibile il ticket posto sul sedile anteriore e non necessariamente sul parabrezza”, e aggiunge che comunque tale fatto non può “essere considerato (grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite, ex art. 92 c.p.c. in caso di opposizione alla contravvenzione come nel caso di specie”.
1.2 – Col secondo motivo il ricorrente lamenta “la palese ingiustizia della sentenza impugnata in violazione dell’art. 24 Cost.”, posto che “il ricorso avverso detta contravvenzione è stato presentato soltanto per una meni questione di giustizia, stante l’esiguità della somma da pagare Euro 45,00 oltre al costo del ticket”. Osserva che “per ottenere l’annullamento di una contravvenzione ingiusta di Euro 45,00 ha dovuto sborsare, a dir poco, dieci volte la somma della contravvenzione stessa” (costi di spostamento e costi di iscrizione a ruolo), nonché “le spese per l’impugnazione in sede di appello ed oggi alla S.C.”.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2.1 – Data la peculiarità della vicenda appare opportuno riportare la motivazione del giudice dell’appello.
“Ciò promesso, va osservato che il giudice di Pace ha esplicitamente descritto le ragioni giustificanti la compensazione richiamando non solo, genericamente, la particolare natura della controversia, ma indicando e richiamando (per evidenti ragioni di sinteticità) le considerazioni che lo hanno indotto ad accogliere l’opposizione esposte nel periodo immediatamente precedente. Ivi, pur dando atto che tagliando per il pagamento della sosta non era stato esposto correttamente all’intento dell’abitacolo, il Giudice tuttavia ha escluso la sanzionabilità del comportamento, a affermando che, appunto, la mancata regolare esposizione non può essere assimilata alla mancanza di titolo abilitante alla sosta. È di tutta evidenza, quindi, il ragionamento giustificante la compensazione: l’agente accertatore ha legittimamente elevato il verbale di contravvenzione opposto, giacché l’auto era in sosta senza tagliando di pagamento;
solo successivamente è emersa che il contravventore-opponente aveva pagato il corrispettivo della sosta, il cui tagliando non era stato esposto in maniera visibile (sembra fosse sul sedile anteriore): insussistenza della violazione contestata, ma correttezza dell’operato del vigile che, per difetto dell’opponente, non aveva potuto verificare l’assolvimento dell’obbligo; accertamento elevato quindi, era stato indotto da un erroneo comportamento dell’opponente.
Valutazione, quindi, del tutto condivisibile e integrante le gravi ragioni evocate nell’art. 92 c.p.c., comma 2”.
2.2 – La motivazione esposta chiarisce adeguatamente le ragioni della disposta compensazione. Il comportamento del vigile risulta corretto perché non era dato riscontrare la presenza del tagliando, né, se anche fosse stato lasciato sul sedile, in tale posizione sarebbe stato agevole operare il dovuto controllo. Al riguardo, data la tipologia della infrazione, è evidentemente affidato al buon senso dei conducenti esporre in modo visibile il tagliando, per agevolare l’attività di controllo e per evitare disguidi. Del resto, il giudice di pace ha correttamente escluso che la mancata adeguata esposizione del tagliando potesse legittimare la contestazione della violazione, ma ha sostanzialmente affermato che la specifica vicenda non poteva consentire di individuare un errore o negligenza riferibile al vigile e di conseguenza alla Autorità amministrativa, ai fini anche della regolazione delle spese di giudizio.
I giudici di merito hanno quindi applicato correttamente la normativa processuale in materia di regolazione delle spese, restando le altre considerazioni svolte dal ricorrente non rilevanti in questa sede.
3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2016

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