Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Famiglia Successioni
Famiglia Successioni Lavoro Previdenza Sentenze

Cassazione civile, sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 25053

Redazionedi Redazione29 Ottobre 2017Aggiornato il:29 Ottobre 2017
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 25053
Fatto

Rilevato che L.R. ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 6 maggio 2015, con cui la Corte d’appello di Catania ha rigettato il gravame da lei interposto avverso la sentenza emessa il 12 agosto 2014 dal Tribunale di Catania, che aveva riconosciuto all’appellante il diritto di percepire una quota pari al 70% della pensione di reversibilità del defunto coniuge Le.Ga., attribuendo il residuo 30% a M.G.A.R., in qualità di coniuge divorziato del Le.;
che la M. ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, e art. 9, comma 3, e dell’art. 113 c.p.c., sostenendo che, nel riconoscere al coniuge divorziato il diritto alla quota della pensione di reversibilità, la sentenza impugnata ha negato erroneamente rilievo alla circostanza che la M. non era titolare di assegno divorzile, in quanto l’importo corrispostole mensilmente dal Le. non aveva costituito oggetto di determinazione giudiziale, ma di un accordo intervenuto tra i coniugi all’udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio;
che con il secondo motivo la ricorrente ribadisce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e art. 9, comma 3, deducendo inoltre la violazione dell’art. 291 c.p.c. e degli artt. 2907 e 2909 c.c., anche in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osservando che, nel riconoscere efficacia di giudicato alle affermazioni della sentenza di divorzio riguardanti l’assegno, la Corte di merito non ha considerato che nel relativo giudizio, svoltosi in contumacia della M., non era stata avanzata alcuna domanda in tal senso;
che le predette censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione;
che in tema di divorzio, anche alla stregua dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5 questa Corte ha già avuto modo di affermare che il tenore letterale della L. n. 898 del 1970, art. 9 subordinando il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 medesima legge, postula “l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale”, con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento del predetto diritto, non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, occorrendo invece che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell’art. 5 cit., ovvero successivamente, quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell’art. 9 cit. (cfr. Cass., Sez. lav., 18/11/2010, n. 23300; Cass., Sez. I, 1/08/2008, n. 21002; 24/05/2007, n. 12149);
che nella specie è pacifico che l’importo mensilmente percepito dalla M. a seguito dello scioglimento del matrimonio contratto con il Le., e fino al decesso di quest’ultimo, non era stato determinato nella sentenza di divorzio, ma costituiva il frutto di un accordo raggiunto dai coniugi all’udienza presidenziale, cui non aveva fatto seguito la proposizione di una domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile, in quanto la M. era rimasta contumace, con la conseguenza che il Tribunale, nel pronunciare il divorzio, si era limitato a dare atto in motivazione del predetto accordo, senza adottare alcuna statuizione al riguardo;
che non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, premesso che “il contenuto della sentenza va determinato integrando quanto riportato nel dispositivo con ciò che è stato dichiarato in parte motiva”, ha ritenuto che il richiamo della sentenza di divorzio all’accordo intervenuto tra le parti, posto anche in relazione con le conclusioni rassegnate dall’attore nel predetto giudizio, concretasse un riconoscimento giudiziale del diritto della M. a percepire l’assegno divorzile, tale da giustificare l’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità;
che infatti, nell’interpretazione del giudicato, pur dovendosi riconoscere la necessità di fare riferimento, in via principale, al tenore letterale del titolo giudiziale, valutato alla stregua del dispositivo e della motivazione che lo sorregge, non può escludersi l’ammissibilità di un’indagine che tenga conto, in via suppletiva, delle domande proposte dalle parti, le quali, pur non essendo utilizzabili per contrastare i risultati interpretativi univocamente ricavabili da altri elementi idonei ad escludere un’obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, possono senz’altro svolgere una funzione integratrice nella ricerca del suo esatto valore, ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo (cfr. Cass., Sez. 1, 20/11/2014, n. 24749; 23/11/2005, n. 24594; Cass., Sez. 3, 20/07/2011, n. 15902);
che, in riferimento all’assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il principio secondo cui il riconoscimento del relativo diritto, anche nella disciplina introdotta dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, non rientra nei poteri d’ufficio del tribunale ma presuppone un’apposita domanda della parte interessata (cfr. Cass., Sez. 6, 14/04/2016, n. 7451; Cass., Sez. 1, 15/11/2002, n. 16066; 7/05/1998, n. 4615), precisando che la stessa dev’essere formulata nella fase contenziosa successiva all’udienza presidenziale, ed escludendo la possibilità di valorizzare, a tal fine, le istanze formulate in detta udienza, in quanto esclusivamente correlate ai provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. Cass., Sez. 1, 26/06/1991, n. 7203);
che nella specie, essendo pacifica la mancata costituzione della M. nel giudizio di divorzio, può escludersi che nello stesso sia stata avanzata la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile, ai fini della quale non possono considerarsi sufficienti le conclusioni rassegnate dal coniuge all’esito dell’istruttoria, con la conseguenza che il riferimento all’accordo intervenuto tra le parti all’udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, contenuto nella motivazione della pronuncia di divorzio, non avrebbe in alcun modo potuto essere interpretato nel senso risultante dalla sentenza impugnata;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi d’impugnazione, riguardanti i criteri di ripartizione della pensione di reversibilità ed il regolamento delle spese processuali;
che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la dichiarazione del diritto della L. a percepire l’intero importo della pensione di reversibilità del coniuge defunto;
che l’oggettiva incertezza in ordine all’interpretazione della sentenza di divorzio giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara il diritto di L.R. di percepire per intero l’importo della pensione di reversibilità dovuta dalla Cassa Forense a seguito del decesso del coniuge avv. Le.Ga.. Compensa integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Res communis omnium

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it