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Assicurazioni Responsabilità civile Codice della strada e trasporti Sentenze

Cassazione civile, sez. VI, 12 aprile 2011, n. 8409

Redazionedi Redazione18 Gennaio 2016Aggiornato il:18 Gennaio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.
“Il relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro, letti gli atti depositati, osserva:
1. Con sentenza 12 agosto 2010 il Tribunale di Firenze rigettava l’appello proposto da S.C. avverso la decisione del locale giudice di pace n. 4506 del 2002 che aveva respinto la domanda di risarcimento di danni proposta dallo stesso nei confronti di G.S. e della compagnia di assicurazione Aviva Italia in relazione all’incidente stradale del (OMISSIS). Nell’atto di citazione il S. aveva dedotto che nella data sopraindicata, egli alla guida del motociclo Yamaha targato (OMISSIS), percorreva la (OMISSIS), quando era stato urtato e gettato in terra, nei pressi dell’incrocio con (OMISSIS), dal veicolo Opel Tigra, condotto da G.S., che, sopraggiungendo da tergo, aveva tentato di sorpassarlo.
2. Il giudice di appello ha rilevato che l’attore, nel giudizio di primo grado, non aveva fornito la prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa. Infatti, il teste escusso dal giudice di pace aveva reso dichiarazioni in contrasto con quelle rilasciate per iscritto. Dalle varie deposizioni non era dato comprendere quale fosse stata la dinamica del sinistro. E non era credibile che in una strada così stretta – come quella dell’incidente – vi fosse stato un tentativo di sorpasso.
3. Avverso tale decisione il S. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Il Tribunale aveva confermato la decisione del primo giudice, ritenendo non raggiunta la prova in ordine alla pretesa risarcitoria fatta valere, in quanto le dichiarazioni rese dal teste R.F. sarebbero state contraddittorie. Non era verosimile che in una strada così stretta, come quella in cui si era verificato l’incidente, vi fosse stato un tentativo di sorpasso. Né era chiara la dinamica dell’incidente e dove fosse andato a finire il S. sulla sua motocicletta. In tal modo, osserva il ricorrente, il giudice di appello non aveva tenuto conto delle ammissioni della convenuta G., la quale aveva riferito che l’urto era avvenuto vicinissimo all’incrocio il sig. S. era quasi fermo perché aveva fatto la curva; provenivo da Via (OMISSIS) a bassa velocità ed avevo davanti a me un motorino che aveva svoltato sulla destra in (OMISSIS). Poiché l’urto aveva interessato lo sportello dell’autovettura, con rottura dello specchietto, era del tutto evidente che lo scontro era avvenuto quando i due veicoli si trovavano sulla stessa direttrice di marcia. Il S., dunque, si era già immesso nella via Pilastri (proveniente da (OMISSIS)) prima del sopraggiungere dell’autovettura della G. quando si era verificato l’incidente. Le dichiarazioni rese dal teste R. F. al giudice di pace non erano affatto contraddittorie Né in contrasto con la sua deposizione scritta. Infatti, lo stesso procedeva a piedi lungo la via (OMISSIS), in senso contrario a quello di marcia dei veicoli. La zona destinata a parcheggio, in effetti, era posta sul lato destro, rispetto all’unico senso di marcia dei veicoli. Del tutto correttamente il testimone aveva rappresentato lo stato dei luoghi in modo speculare rispetto alla dichiarazione sottoscritta, tenendo conto del suo senso di marcia, opposto a quello di provenienza dei veicoli, riferendo che la parte di sinistra della strada era destinata a parcheggio dei veicoli.
Nessun contrasto, pertanto, era possibile ravvisare tra la dichiarazione sottoscritta dal R. e la successiva sua deposizione resa dinanzi al primo giudice.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. In via subordinata, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il giudice di appello esaminato la domanda subordinata, proposta dal ricorrente, intesa ad ottenere – in caso di mancato accoglimento della domanda principale – la affermazione di una responsabilità concorsuale delle parti nella produzione del sinistro, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2.
Con il terzo motivo si deduce, sotto altri profilo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Anche ad ammettere che il S. non avesse assolto all’onere probatorio posto a suo carico, in ordine alla responsabilità esclusiva della convenuta G., la sentenza del giudice di pace avrebbe dovuto essere riformata sul punto relativo al mancato accertamento di una responsabilità concorsuale, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2.
4. Il ricorso è ammissibile, dovendosi rigettare i profili di inammissibilità rilevati dalla parte controricorrente Aviva Italia spa (già Commerciai Union Insurance s.p.a.).
I tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
Il Tribunale non ha spiegato sufficientemente le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile il teste R. e contraddittorie le dichiarazioni dallo stesso rese dinanzi al giudice di pace. Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello si basano, sostanzialmente, solo su un giudizio di inverosimiglianza della possibilità che in una strada così stretta, la conducente del veicolo ( G.) avesse tentato di superare la motocicletta, procedente nel suo stesso senso di marcia. Donde la manifesta fondatezza del primo motivo, sotto il profilo dei vizi della motivazione denunciati. Sotto altro profilo (e con riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso) occorre precisare che nel caso di specie è mancata sostanzialmente qualsiasi pronuncia del giudice di appello in ordine alla impossibilità di dare applicazione alla presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. Il giudice di appello ha, contraddittoriamente, ritenuto insufficienti le prove fornite dall’attore e, dall’altro, invece ha ritenuto dimostrata la tesi opposta della esclusiva responsabilità del S., pur in assenza di elementi di prova, idonei al superamento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. È appena il caso che la convenuta G., nel corso dell’interrogatorio reso il 30 aprile 2002, aveva dichiarato che il sinistro si sarebbe verificato a causa della omessa precedenza all’incrocio, da parte del S., che si era immesso sulla strada da lei percorsa, provenendo da una via laterale. Secondo la tesi sostenuta dall’attore, nell’atto di citazione, la G., provenendo da tergo, nei pressi dell’incrocio, aveva tentato di superarlo da destra, stringendolo contro il marciapiede sinistro, urtandolo e facendolo quindi cadere in terra. Si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, opera anche quando non sia possibile stabilire le modalità del sinistro (Cass. 5 maggio 2009, n. 10304).
Il ricorso, per quanto riguarda il secondo e terzo motivo, appare fondato sia sotto il profilo dei vizi di motivazione denunciati, che sotto quello della violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2.
Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: la presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro). Ne consegue che l’accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei due conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico.
Sotto altro profilo, deve poi rilevarsi che anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente. E dunque deve ribadirsi che: in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 cod. civ., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se questo ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile.
Conclusivamente, il ricorso si presta ad essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5 (per manifesta fondatezza dei motivi)”.
2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla quale non sono state depositate memorie.
Il proposto ricorso, pertanto, deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per nuovo esame, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, allo steso tribunale di Firenze, in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame allo steso tribunale di Firenze, in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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