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Civile e procedura civile Ordinamento Giudiziario Forense Sentenze

Cassazione civile, sez. unite, 18 maggio 2016, n. 10157

Redazionedi Redazione20 Maggio 2016Aggiornato il:20 Maggio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Svolgimento del processo

D.L. – giudice presso il Tribunale di Locri – stato sottoposto al giudizio della Sezione disciplinare perché incolpato della violazione degli artt. 1 e 2, lettere a), g) e n), del d.lgs. n. 109 del 2006, per avere tra il 2011 e il primo trimestre del 2014, effettuato nomine di consulenti tecnici d’ufficio in controversie previdenziali in violazione del criterio della rotazione, in quanto su un totale di 2.239 incarichi, 415, 252 e 177 erano stati affidati a tre professionisti, disattendendo anche gli specifici richiami rivoltigli dal Presidente del Tribunale; nonché per avere, nell’anno 2009, conferito incarichi a due dei tre professionisti in numero di 172 e 71.
La Sezione disciplinare, con sentenza n. 76 del 2015, pronunciata in data 12 giugno 2015 e depositata l’8 luglio 2015, ha affermato la responsabilità dell’incolpato, applicando la sanzione della perdita dell’anzianità di un anno.
Esclusa la sussistenza dell’illecito di cui all’art. 2, lettera a), la Sezione disciplinare ha accertato la violazione dell’obbligo di assicurare la trasparenza nella trattazione degli affari di cui all’art. 2 lettere g) ed n) del d.lgs. n. 109 del 2006,resa evidente dalla concentrazione su tre professionisti di numerosissimi incarichi e dovendosi altresì escludere l’interpretazione proposta dall’incolpato, per il quale l’art. 23 disp. att. c.p.c. dovrebbe essere intesa nel senso che il limite del 10% andrebbe valutato con riferimento agli incarichi conferiti dall’intero ufficio e non già dal singolo magistrato. Quanto alla sanzione, la Sezione disciplinare ha ricordato i precedenti disciplinari del D. e ha ritenuto congrua la indicata sanzione della perdita dell’anzianità di un anno.
Avverso questa decisione D.L. ha proposto ricorso sulla base di due motivi illustrati con memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Sezione disciplinare abbia errato a ritenere sussistente l’illecito di cui alla lettera g), trattandosi di norma che riguarda le decisioni delle cause e non anche l’inosservanza delle norme che riguardano il modo di rendere il servizio giudiziario. Quanto alla lettera n) ribadisce il proprio assunto secondo cui il limite del 10% dovrebbe riferirsi agli incarichi conferiti dall’intero ufficio.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, sempre con riferimento alle percentuali di incarichi conferiti ai singoli professionisti, non essendo chiaro né a quale periodo si riferiva la rilevazione, né gli altri dati di riferimento della contestata percentuale di incarichi conferiti ai medesimi professionisti. In particolare, il ricorrente sostiene che la contestazione riguarderebbe piuttosto una interpretazione degli artt. 22 e 23 disp. att., e quindi si sarebbe al di fuori della rilevanza disciplinare.
I due motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi si rivelano infondati.
Va preliminarmente rammentato che l’articolo 2 lettere g) ed n) del d.lgs. n. 109 del 2006 prevede,tra gli altri, come illeciti disciplinari di un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni: “(omissis) g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; (omissis) n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e in/armatici adottate dagli organi competenti“.
In relazione a siffatte disposizioni, ma in generale in riferimento alla responsabilità disciplinare dei magistrati, questa Sezioni Unite hanno avuto già modo di chiarire che la grave violazione di legge rileva in relazione non al risultato dell’attività giurisdizionale, bensì al comportamento deontologicamente deviante posto in essere nell’esercizio della funzione, ed impone. perciò, una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto “quantomeno” ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario (Cass. Sez. un 11069/12).
Nel caso di specie la norma che su cui il ricorrente principalmente controverte è l’art. 23 disp. att. cpc che nella sua prima parte recitata come segue. – “Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici“.
La regola fondamentale stabilita dalla norma in esame è che “gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all’albo” mentre la successiva specificazione relativa al limite del 10% (che è stata introdotta dall’art. 52 della legge 69/09) costituisce un criterio da applicarsi dal Presidente del Tribunale in relazione agli incarichi complessivi conferiti da tutti i magistrati dell’Ufficio ad un singolo consulente,dovendosi notare che solo il Presidente è in condizione di avere una cognizione generale dell’insieme degli incarichi attribuiti ad un consulente e, in caso di superamento del limite in questione comunicare la circostanza ai magistrati dell’Ufficio affinché si astengano da ulteriori nomine.
In tal senso può condividersi l’interpretazione fornita dal ricorrente.
Ciò peraltro non significa in alcun modo che i motivi siano fondati, come correttamente ritenuto dalla impugnata sentenza, che,sia pure con una argomentazione sintetica, ha escluso che il limite del 10% fosse da applicare agli incarichi conferiti dai singoli magistrati in ragione della ovvia considerazione che nei tribunale di dimensioni medio – grandi quel limite sarebbe talmente alto che ciascun giudice potrebbe concentrare gli incarichi da esso conferiti su un unico consulente senza mai raggiungerlo.
Il criterio corretto a cui occorre fa riferimento è, quindi, quello dianzi riportato dell’equa distribuzione degli incarichi che fa in ogni caso capo ai singoli magistrati e che non è suscettibile di una predeterminazione numerica o percentuale, dovendosene di caso in caso verificare la violazione.
Del resto, nei due capi di incolpazione riportati pedissequamente nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno al predetto limite del 10% ma si fa riferimento alla mancata osservazione del criterio di rotazione degli incarichi di cui viene indicato il considerevole numero totale e della conseguente violazione del dovere di correttezza e diligenza.
La stessa sentenza, a sua volta, basa la propria decisione su una valutazione del complesso numerico degli incarichi conferiti dal ricorrente a ciascuno dei tre consulenti presi in esame, determinandone la percentuale in relazione a quelli conferiti ad altri consulenti,senza che,a tale proposito, fosse necessario fare un raffronto con il numero delle sentenze depositate o con gli incarichi conferiti ai medesimi consulenti dagli altri giudici del Tribunale, non avendo tale ultima circostanza rilevanza alcuna dovendo il comportamento di ogni singolo magistrato essere valutato distintamente da quello degli altri.
La motivazione della Sezione disciplinare appare ineccepibile sotto l’ulteriore profilo dell’avvenuto richiamo alla nota del Presidente del tribunale di Locri che aveva segnalato che più del 50% degli incarichi erano stati assegnati a due soli professionisti e che il magistrato ricorrente aveva conferito alla dr.ssa C. n.105 incarichi e al dr. Ch. n. 71 incarichi, pari rispettivamente al 24% e al 16% del totale.
La valutazione di eccessività di tali conferimenti appare del tutto corretta in relazione proprio all’elevato numero degli stessi.
Infondata si appalesa altresì la contestazione avanzata dal ricorrente sotto il profilo che,nel caso di specie,si sarebbe trattato di una diversa e se vogliamo discutibile interpretazione dal medesimo effettuata dell’articolo 23 disp.att. cpc che, come tale, dovrebbe far escludere ogni sua responsabilità ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del d.lgs. 109/06.
Tale assunto non appare sostenibile nel caso di specie in cui il Presidente del tribunale per ben due volte nel 2009 e nel 2012 ha contestato al ricorrente l’eccessiva concentrazione degli incarichi senza ottenerne alcuna modifica del comportamento; circostanza in relazione alla quale la Sezione disciplinare ha accertato incontrovertibilmente la violazione dell’art. 2 lett. n) del d.lgs. n. 109 del 2006 e che fa escludere la possibilità di una autonoma interpretazione in buona fede da parte del ricorrente perché questi era tenuto, in ogni caso, a seguito dell’esercizio del potere di vigilanza da parte del presidente del Tribunale che aveva impartito disposizioni sul servizio giudiziario ai sensi della norma citata, ad attenersi ad esse senza dar corso ad una arbitraria e,comunque, non corretta interpretazione dell’ari 23 disp. att. cpc..
Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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