Fatto
Il giudice di pace di Trentola – Ducenta con sentenza 493/05 condannava il Ministero della Difesa a versare alla CARS sas di Crispino Giuseppe le somme recate da provvedimenti ingiuntivi, e dovute dal Ministero come corrispettivo della custodia di veicoli, disposta ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 8.
Il Ministero ricorre per Cassazione deducendo due motivi.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione art 37 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 1 – difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sostenendo che il Giudice di pace erroneamente ha disatteso l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria che lo ha emesso.
Argomenta la ricorrente: “l’ingiunzione trova titolo nell’indennità di custodia e demolizione di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. Il rapporto che si instaura tra l’amministrazione e il custode delle cose sottoposte a sequestro (nella fattispecie i veicoli depositati) non ha natura privatistica, bensì pubblicistica (così Cass. Pen. 3/12/1988 n. 6772, Teresi e Cass. sez. 4 n. 1609 del 13/7/98), sicché per le relative controversie la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo, ai sensi della L. 21 luglio 2000, n. 205, art 7, lett. e), trattandosi di prestazioni di natura patrimoniale rese nell’espletamento di pubblici servizi”.
Si tratta per altro di considerazioni non risolutive, in quanto oggetto della controversia, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dalle stesse argomentazioni della ricorrente, non è il rapporto concessorio bensì la pretesa consequenziale del custode ad ottenere il compenso dovuto in base alla concessione stessa.
Ed è orientamento di questa Corte di Cassazione che la materia dei pubblici servizi forma oggetto della giurisdizione esclusiva del G.A. quando la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo ma, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, non quando le pretese creditorie ineriscono unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale, essendo insufficiente il generico coinvolgimento nella controversia di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del Giudice amministrativo (cfr.
Cass. S.U. ordinanza n. 20959 del 29 ottobre 2004).
Alla luce di tali principi va quindi affermata la giurisdizione dell’A.G.0. E rigettato il primo motivo.
Con il secondo motivo di ricorso la Amministrazione lamenta, in primo luogo, la violazione degli artt. 81, 83 e 100 c.p.c. ed il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa.
Assume il ricorrente che nella fattispecie il legittimato passivo è il Ministero dell’Interno, in quanto, i Carabinieri (che nella specie hanno proceduto al sequestro) dipendono funzionalmente dal Ministero dell’Interno, per quanto attiene a compiti di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.
La censura deve essere respinta in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex pluribus Cass. 12 luglio 2007, n. 15602) secondo cui legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei carabinieri nell’esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il ministero della difesa da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l’obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, art 11, comma 1), e non il ministero dell’interno, riferendosi il rapporto che si stabilisce tra l’arma dei carabinieri e quest’ultimo ministero al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e dei progetti riguardanti l’efficienza numerica dell’arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell’arma in militari e civili.
Sempre nell’ambito del secondo motivo la ricorrente deduce di aver eccepito dinanzi al Giudice di Pace l’estinzione per prescrizione quinquennale del diritto vantato dall’attore È, per altro sufficiente osservare che l’omessa indicazione del momento iniziale della dedotta inerzia del titolare del diritto, come nella specie, impedisce di dare ingresso all’eccezione di prescrizione per mancata specificazione del suo elemento costitutivo (Cass. 27/10/2005, n. 20929; Cass. n. 4468/2004; cfr. da ultimo Cass. sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 9033, pronunciata ex art. 375 c.p.c.).
Inoltre il termine prescrizionale del diritto al compenso del custode di cose sequestrate è quello decennale stabilito dall’art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4. Infatti – la prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, non trova applicazione con riguardo al credito del custode di cose sequestrate, atteso che il D.P.R. 571 del 1982, art. 12, esclude l’obbligo dell’amministrazione di pagare il compenso periodicamente ad anno o in termini più brevi e senza che rilevi, in senso contrario, che il compenso stesso sia commisurato alla durata della custodia o che siano concessi acconti. (Cass. n. 10672/2003; Cass. 10/11/2003, n. 16829; nonché la già citata sentenza 9033/2008).
Anche la terza parte del motivo deve essere rigettata in conformità al costante indirizzo di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 9033, pronunciata ex art. 375 c.p.c.) secondo cui il custode di cose sottoposte a sequestro penale, ove non vi sia stata pronuncia per il suo compenso ovvero questa non sia stata ottenuta dal giudice penale, ha facoltà di adire il giudice civile (Casa. 26705/2000, N. 6975; Cass. S.U. n. 4781 del 1992, Cass. S.U. n. 5689 del 1993); ed eguale principio opera, evidentemente, per il compenso a custode di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, anche quale corollario del principio esposto in tema di giurisdizione.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2008