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Affari costituzionali Sentenze

Cassazione civile, sez. unite, 26 maggio 2017, n. 13403

Redazionedi Redazione1 Giugno 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Rilevato che:
– in relazione al medesimo giudizio pendente con n. 908/2016 dinanzi al Tribunale amministrativo per la Calabria, dapprima Ma.Ro. ed i suoi litisconsorti, indicati in epigrafe, candidati a consigliere comunale nella coalizione a sostegno di Ma.St. e poi il Comune di (OMISSIS) hanno chiesto che questa Corte dichiari la giurisdizione ordinaria nella causa, promossa da S.F., candidato sindaco non eletto, Sa.Lu., C.G. e Mi.Ma., iscritti nelle liste elettorali del Comune di (OMISSIS) e presentatori di liste collegate al candidato S., contro il Comune ed altri, volta ad ottenere l’annullamento del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio relativo alle elezioni di giugno 2016 per il rinnovo del Consiglio comunale di (OMISSIS), nelle parti in cui riporta la proclamazione di Ma.St. alla carica di sindaco e dei candidati nella coalizione a sostegno di Ma.St. alla carica di consiglieri comunali, della delibera n. 1 dell’8 luglio 2016 di convalida degli eletti, del provvedimento del 23 giugno 2016 col quale il sindaco del Comune di (OMISSIS) rendeva note le risultanze elettorali e la proclamazione degli eletti alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale, di tutti i verbali relativi alle operazioni elettorali e di quelli con i quali la 2 sottocommissione elettorale circondariale di (OMISSIS) ammetteva alle elezioni la lista con contrassegno “(OMISSIS)” a sostegno del candidato alla carica di sindaco Ma.St., la lista con contrassegno “ Ma. Sindaco”, la lista con contrassegno “PD” a sostegno del candidato alla carica di sindaco Stefano Ma., i verbali attestanti il ricevimento delle suddette liste e delle relative dichiarazioni di accettazione delle candidature, e di ogni altro atto connesso, previo eventuale accertamento incidenter tantum dell’avvenuta decadenza automatica di L.P. dalla carica di consigliere provinciale a seguito delle sue dimissioni dalla carica di componente del consiglio comunale di (OMISSIS);
– nel solo regolamento proposto dal Comune di (OMISSIS) iscritto al n. 21892/16 r.g. si sono costituiti con controricorso S.F., Sa.Lu., C.G. e Mi.Ma., i quali hanno sostenuto che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo;
– con riguardo al giudizio pendente dinanzi al medesimo tribunale amministrativo regionale con n. 889/16, il Comune di (OMISSIS) ha chiesto che queste sezioni unite dichiarino la giurisdizione ordinaria nella causa, promossa da Fo.Al., Sa.Lu. ed R.E., i primi due nella qualità di elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di (OMISSIS), il terzo nella qualità di candidato a sindaco non eletto nella competizione elettorale di rinnovo del Consiglio comunale di (OMISSIS), volta ad ottenere l’annullamento dei verbali della 2 sottocommissione elettorale circondariale del Comune di (OMISSIS) di ammissione della candidatura alla carica di Sindaco di Ma.St. e delle liste collegate, del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri comunali del Comune di (OMISSIS) del 21 giugno 2016, di ogni altro atto sotteso e connesso, al fine di conseguire la correzione del risultato elettorale, previo parziale annullamento degli atti impugnati e la proclamazione a Sindaco di (OMISSIS) di R.E., con l’attribuzione del 60% dei seggi alle liste a quest’ultimo collegate, nonché, in via subordinata, previa declaratoria di nullità e comunque d’illegittimità degli atti impugnati, l’annullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale; ciò in base alla carenza di ogni potere certificativo di L.P. in ordine alle autentiche delle firme apposte dai sottoscrittori sugli atti relativi alle liste “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”, “ Ma.St.”, derivante dalla cessazione di L. e dalla carica di consigliere comunale del Comune dal 17 novembre 2015 e, in pari data, da quella di consigliere della Provincia di Cosenza;
– in relazione a questo regolamento, nessuno degli intimati ha presentato memoria.
Considerato che:
– i due ricorsi promossi dal Comune di (OMISSIS) e quello promosso da Ma.Ro. e dai suoi litisconsorti vanno riuniti, per connessione oggettiva e soggettiva;
– nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cass., sez. un., ord. 20 ottobre 2016, n. 21262);
– per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo, giusta il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126, a norma del quale “il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia”;
– nel caso in esame, le argomentazioni poste dal Procuratore generale a sostegno delle conclusioni sono da condividere alla luce della univoca giurisprudenza di queste sezioni unite, secondo la quale spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo (da ultimo, Cass., sez. un., ord. 17 febbraio 2016, n. 3058);
– il petitum sostanziale dei giudizi intrapresi dai candidati a Sindaco, nonché dagli elettori, presentatori di lista e candidati alla carica di consiglieri comunali indicati in narrativa è volto ad ottenere la declaratoria di esclusione dal procedimento elettorale delle liste collegate alla candidatura a sindaco di Stefano Ma. e la proclamazione a sindaco di diverso candidato, in ragione dell’irregolarità dell’autenticazione delle firme apposte nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature relative alla coalizione guidata dal candidato a sindaco Ma.St.;
– la richiesta di accertamento dell’avvenuta decadenza dalla carica di consigliere provinciale di L.P., che ha autenticato le firme, è strumentale alle richieste principali, che concernono il diritto di elettorato passivo del candidato a sindaco Ma.St. e che per conseguenza radicano la giurisdizione ordinaria;
– sussiste per conseguenza la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad entrambi i giudizi cui si riferiscono i regolamenti preventivi di giurisdizione;
– la peculiarità di questo contenzioso comporta la compensazione delle spese del regolamento iscritto al n. 21892/16 in relazione alle parti costituite e l’irripetibilità delle restanti voci di spesa.

P.Q.M.
dispone la riunione dei regolamenti iscritti ai nn. 21242, 21887 e 21892 del 2016 e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad entrambi i giudizi cui essi si riferiscono.
Compensa le spese del regolamento iscritto al n. 21892/16 in relazione alle parti costituite e dichiara l’irripetibilità delle restanti voci di spesa.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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