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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Finanze Fisco Tributi
Finanze Fisco Tributi Sentenze

Cassazione civile, sez. unite, 5 agosto 2009, n. 17943

Redazionedi Redazione10 Maggio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

OSSERVA

quanto segue:
Con atto spedito a mezzo posta il 14/11/2007, la spa Equitalia Polis ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.
L’intimato B.V. ha resistito con controricorso e depositata memoria dalla ricorrente, la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 19/5/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla lettura della sentenza impugnata emerge in fatto che con atto di citazione notificato il 23 – 27/1/2007 alla spa Gezt Line ed al Consorzio di bonifica integrale del comprensorio (OMISSIS), B.V. ha proposto al Giudice di pace di Castellamare di Stabia opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato richiesto, sulla base di un ruolo reso esecutivo in data 4/9/2006, il pagamento di complessivi 172,82 Euro per contributi consortili relativi all’anno 2002.
Nessuno degli intimati si è costituito ed il giudice adito ha innanzitutto distinto fra questioni precedenti e successive alla formazione del titolo, declinando la giurisdizione sulle prime e ritenendola sulle seconde.
Passando poi all’esame di queste ultime e, più in particolare, di quella concernente la decadenza per mancata notificazione della cartella nel termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ha riconosciuto la fondatezza dell’eccezione, annullando l’atto impugnato con condanna della Gest Line al pagamento della metà delle spese di lite.
La soccombente (oramai denominata Equitalia Polis) ha impugnato l’anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (nel testo vigente all’epoca dei fatti), in quanto una volta ritenuta la natura tributaria delle quote consortili richieste con la cartella esattoriale, il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare il suo difetto di giurisdizione anche per quel che concerneva la pretesa decadenza dal diritto alla riscossione.
La doglianza è fondata, avendo questa Corte già stabilito che attribuendo alle Commissioni Tributarie “tutte le controversie” in materia d’imposte e tasse (L. n. 448 del 2001, art. 12), la lettera della legge dimostra chiaramente che quella loro riservata è una giurisdizione esclusiva (C. Cass. 2006/20889), non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto, ma generale (C. Cass. 2007/7388), ovverosia estesa ad ogni questione relativa all’anno al quantum del tributo e, quindi, anche a quelle riguardanti la decadenza dal potere impositivo o la prescrizione del diritto alla riscossione o la regolarità dell’iscrizione a ruolo (v., in proposito, anche C. Cass. 2007/11077, 2007/11080, 2007/11081 e 2007/11082).
La giurisdizione delle Commissioni Tributarie è, in altre parole, totalmente indifferente al contenuto della domanda in quanto dipende unicamente dalla “materia” del contendere e si arresta soltanto di fronte agli “atti della esecuzione forzata tributaria”, fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (C. Cass. 2008/18193).
Trattandosi di affermazioni che il Collego condivide a ribadisce, va enunciato il seguente principio di diritto: “rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie la controversia con la quale il contribuente si opponga al pagamento delle quote consortili deducendo la intervenuta decadenza dell’ente impositore e del concessionario per inosservanza dei termini di notificazione della cartella esattoriale”.
Dichiarata, perciò, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, il primo motivo del ricorso deve essere accolto con assorbimento degli altri che, riguardando l’esistenza o meno della eccepita decadenza, dovranno essere scrutinati dal giudice munito della giurisdizione sulla questione. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata nei capi relativi all’annullamento della cartella ed alle spese di lite, con rimessione delle parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, che provvederà anche sulle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, che provvederà anche sulle spese dell’intero giudizio.

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