Fatto
Con decisione del 4/11/2005 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vasto deliberava l’iscrizione del Dott. D.R.M. nel registro dei praticanti avvocati.
Avverso tale delibera il Procuratore Generale presso la corte di appello de L’Aquila proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense chiedendone l’annullamento in quanto adottata in violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3. In particolare il ricorrente sosteneva l’incompatibilità tra la funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e l’attività di praticante avvocato essendo inconcepibile l’esclusione dalla pratica forense di appartenenti all’Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato e l’ammissione di un appartenente (come il Dott. D.R.) alla Polizia Penitenziaria.
Con decisione depositata il 26/2/2007 il Consiglio Nazionale Forense accoglieva il ricorso del Procuratore Generale e per l’effetto disponeva i l’annullamento della Delib. 4 novembre 2005 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto.
La cassazione della detta decisione è stata chiesta dal Dott. D.R.M. con ricorso affidato a tre motivi. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto non ha svolto attività difensiva.
L’avvocato Andrea Ruggiero in data 29/12/2007 ha depositato atto denominato “costituzione e comparsa di risposta” contenente in calce mandato rilasciato dal D.R.. L’avvocato Ruggiero ha anche depositato memoria.
Il Procuratore Generale presso questa Corte al termine della discussione orale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto sottoscritto personalmente dal Dott. D.R. privo dello ius postulandi.
Diritto
Innanzitutto va osservato che all’udienza di discussione il Collegio ha rilevato l’invalidità della procura rilasciata dal ricorrente – dopo la notifica ed il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità – all’avvocato Andrea Ruggiero essendo stata questa procura conferita a margine di un atto denominato “costituzione e comparsa di risposta” depositato nelle more del giudizio di Cassazione. Infatti l’art. 83 cod. proc. civ., nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto il ricorso e il controricorso, per cui, quando il mandato è rilasciato con atto diverso è necessario il conferimento nella forma prevista dal citato art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, con specifico riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.
È quindi inammissibile l’atto con il quale l’avvocato Ruggiero si è costituito in giudizio per il ricorrente D.R.M.: da ciò la conseguente inammissibilità della memoria depositata dall’avvocato Ruggiero.
Ciò premesso va dichiarata, in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale, l’inammissibilità del ricorso in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente Dott. D.R. senza il ministero di altro difensore abilitato ad esercitare le funzioni di avvocato.
In proposito è appena il caso di rilevare che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la deliberazione del consiglio nazionale forense in tema di diniego di iscrizione nel registro dei praticanti procuratori con patrocinio sottoscritto personalmente dalla parte interessata, non iscritta in alcun albo professionale (sentenza 28/12/1994 n. 11227).
Il detto principio è del resto coerente con la costante giurisprudenza di queste S.U. per la quale l’avvocato, cui il Consiglio nazionale forense abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo privi, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, avverso la decisione anzidetta, derivandone, in caso contrario, l’inammissibilità dell’impugnazione, perchè la sanzione è – ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56 – immediatamente esecutiva e non rileva, in contrario, la circostanza che con il medesimo ricorso ne sia stata chiesta la sospensione (tra le tante sentenze 19/5/2004 n. 9491; 15/3/2002 n. 3877; 8/8/2001 n. 10956).
Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in tema di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti procuratori, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in alcun albo professionale.
La declaratoria d’inammissibilità impedisce l’esame del merito del ricorso.
Nulla per le spese per non avere gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2008.