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Cassazione civile, sez. unite, 16 marzo 2010 , n. 6307

Redazionedi Redazione16 Novembre 2010
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Fatto

1. – C.F. ha proposto alla corte d’appello di Roma una domanda di equa riparazione.
Ciò per la non ragionevole durata del processo di merito a suo tempo iniziato davanti al tribunale amministrativo regionale di Catanzaro, proseguito in appello e definito a seguito di sentenza del Consiglio di Stato.
La corte d’appello di Roma ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio.
Ha indicato come giudice competente la corte d’appello di Catanzaro, che a sua volta ha chiesto il regolamento di ufficio della competenza.
2. – La prima sezione – in seguito alla discussione dell’istanza in camera di consiglio – ha rimesso il procedimento al primo presidente, che lo ha assegnato alle sezioni unite.

Diritto

1. – La questione su cui le sezioni unite si debbono pronunciare riguarda l’interpretazione della norma sulla competenza dettata dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1.
La disposizione è così formulata:
– “La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata”.
2. – La disposizione ha conosciuto sin qui un’interpretazione che ne ha progressivamente ristretto l’ambito di applicazione ai soli casi di giudizio presupposto svoltosi davanti ai giudici ordinar, per il resto dando spazio alle regole processuali di diritto comune (così, tra le altre, Cass. 5317 del 2008, 4480 del 2006, 11300 del 2004).
A questa interpretazione si è richiamata la corte di appello di Catanzaro nel richiedere di ufficio il regolamento della competenza.
2.1. – La sezione semplice, nel chiedere che sulle questioni sorte in sede di interpretazione della disposizione prima richiamata intervenissero le sezioni unite, ha anzitutto ricordato le considerazioni svolte in altre ordinanze di rimessione, quanto all’analoga soluzione per il caso della domanda, in cui ci si lamenta della durata del processo che si è avuta davanti a questa Corte.
Ha poi osservato, che seguendo il principio accolto dalla corte di appello di Catanzaro si può determinare una concentrazione di contenzioso nel foro di Roma, dove hanno sede sia il Consiglio di Stato sia questa Corte.
3. – Le sezioni unite ritengono che della disposizione che è in discussione sia da accogliere una interpretazione, che non incompatibile con il suo dato letterale, ne coglie le ragioni ed al tempo stesso assicura una uniforme applicazione della norma per tutta l’area del contenzioso originato dalla L. n. 89 del 2001.
Interpretazione, quella che si accoglie, che considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole; assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; ed al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p. ed è richiamato nell’art. 3, comma 1 della Legge.
4.1. – Diversamente da quanto pure si è ritenuto in precedenza, tutto ciò non può trovare ostacolo sul piano lessicale nel fatto che la disposizione faccia uso di un termine (distretto), che è proprio della distribuzione sul territorio delle corti di appello.
Ciò che ha costituito argomento per restringerne l’ambito di applicazione ai soli casi in cui il giudizio presupposto si svolga davanti al giudice ordinario e d’altra parte ha favorito la formazione d’una giurisprudenza volta ad escludere che l’art. 3, comma 1 della legge si applichi al caso che il segmento di giudizio presupposto dedotto a fondamento della domanda si sia svolto davanti a questa Corte.
È agevole osservare che il termine distretto appartiene alla descrizione del criterio di collegamento, che il legislatore importa dalla disposizione processuale penale e che la sua valenza di delimitare un certo ambito territoriale può funzionare in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario davanti al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, perché dell’ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non l’ambito territoriale di competenza.
4.2. – È agevole ancora osservare che, quando si è trattato di disciplinare la legittimazione passiva rispetto alla domanda di equa riparazione, il legislatore ha previsto una serie di distinzioni, appuntando la legittimazione sulle amministrazioni governative di riferimento per gli aspetti organizzativi delle diverse giurisdizioni (art. 3, comma 3 di Legge).
E non è allora giustificato ipotizzare che un legislatore il quale affida ad una legge destinata a regolare gli effetti del fenomeno della durata non ragionevole del processo, quale che sia il giudice davanti al quale si svolge, abbia espresso la volontà di statuire una diversità di disciplina della competenza mediante l’impiego della parola “distretto” anziché con una specifica disposizione intesa a far salva l’applicazione della norma processuale civile.
4.3. – Il dilatarsi del contenzioso innescato dalla L. n. 89 del 2001, che fa ricadere sul bilancio dello Stato un onere sempre più gravoso a causa del perdurare del fenomeno della eccessiva durata del processo, in diverso modo comune alle varie giurisdizioni, rende a questo punto ragionevole l’interpretazione qui accolta, che i giudici ordinari che debbono deciderne non siano prossimi a quelli speciali davanti ai quali il ritardo si manifesta e consente di ritenere superate le considerazioni svolte nella sentenza 17 luglio 2007 n. 287, dove la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le preoccupazioni, che invece danno ragione del perché la norma speciale debba applicarsi al posto di quelle ordinarie.
4.4. – L’interpretazione accolta d’altro canto favorisce la diffusione del contenzioso sull’intero sistema delle corti di appello, anziché una sua elevata concentrazione su quella di Roma, resa possibile dal fatto di avervi sede gli organi di vertice dei diversi ordini giudiziari, ordinario e speciale.
5. – La decisione sul regolamento di ufficio chiesto dalla corte di appello di Catanzaro è che la competenza a decidere sulla domanda spetti alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte di appello di Salerno ed assegna per la riassunzione davanti alla stessa il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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