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Finanze Fisco Tributi Sentenze

Cassazione civile, sez. V tributaria, 11 giugno 2008, n. 15381

Redazionedi Redazione6 Giugno 2016Aggiornato il:6 Giugno 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra L.S. ricorre per cassazione deducendo cinque motivi avverso la sentenza 55/15/98 del 17 marzo 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio Imposte Dirette di (OMISSIS) determinava in L. 22 milioni per il 1988 e in L. 23 milioni per il 1989 il reddito d’impresa della contribuente.
La amministrazione si è costituita con memoria, La sentenza impugnata così motiva:
– l’avviso di accertamento ha posto in rilievo l’imponibile e le imposte liquidate con le indicazioni delle aliquote minime e massime previsti dagli scaglioni per reddito, così come determinati per legge.
Tale accertamento ha pertanto soddisfatto quanto previsto dall’art. 42, comma 2 essendo definiti per legge e quindi noti gli scaglioni di reddito;
– in merito ai valori accertati va preliminarmente osservato che l’Ufficio ha rilevato una serie di indizi tra loro concordanti che hanno giustificato l’accertamento induttivo. Infatti la mancanza di giacenze finali cosi come dichiarato dal contribuente, è del tutto inverosimile nell’attività aziendale del settore considerato. Tale grave indizio trova;
– riscontro nel carente reddito dichiarato posto in relazione ai costi del personale. Va comunque osservato che il criterio di valutazione al fine della determinazione del reddito deve portare ad un valore coerente con le premesse del parametro “costo del personale”. È pertanto da ritenersi congruo, tenuto conto della remunerazione normale per il lavoro prestato, un reddito di L..22.000.000 per l’anno 1988 e L. 23.000.000 per l’anno 1989.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso attinente alla mancata indicazione delle aliquote applicate al reddito accertato a carico della contribuente. È infatti prevalente nella giurisprudenza di questa Corte la tesi secondo cui l’avviso di accertamento ai fini irpef il quale non riporti l’aliquota applicata, ma contenga solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della funzione di tutela del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve essere consentito, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal 3 comma dello stesso articolo (cfr ex pluribus Cass. sez. trib., 27 giugno 2005, n. 13810).
Questa conclusione trova del resto conforto nella dizione letterale della legge secondo cui “l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate”.
Si vuole cioè che l’avviso non rechi soltanto la tabella astratta delle aliquote ma indichi le “aliquote applicate” al caso concreto;
ed il plurale pone in evidenza come debba essere evidenziata quale aliquota sia applicata su ogni importo imponibile.
La legge vuole cioè che il contribuente sia messo in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito, senza che gli sia necessario ricorrere ad un esperto.
E la omissione dei necessari elementi di cognizione determina la nullità dell’atto così come espressamente affermato dell’art. 42, u.c., senza che sia consentita una valutazione di merito circa l’incidenza che la omissione abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente (come invece sostenuto dalla sentenza n. 9784 del 14 aprile 2008).
I residui motivi risultano così assorbiti.
È possibile decidere la controversia ex art. 384 c.p.c..
Appare opportuno procedere a compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte:
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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