SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avvisi di accertamento nn. 1434/51417 e 392/56004, notificati il 26 ottobre 1993 e il 9 novembre 1993, il Comune di Roma determinava l’imposta sulla pubblicità dovuta dalla società per l’installazione di due impianti, relativamente al 1992.
Da tali accertamenti scaturivano le cartelle esattoriali nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), notificate il 10 aprile 1997, contro cui la Ettore Sibilia S.r.l. ricorreva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, dopo aver riunito i ricorsi, con la sentenza 101/26/99, depositata il 19 aprile 1999, dichiarava inammissibili i ricorsi in quanto non diretti a denunciare vizi propri delle cartelle da pagare.
Avverso detta sentenza, la società contribuente si appellava davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che, con la sentenza 08/1/01 depositata il 12 febbraio 2001, accoglieva l’appello della società, ritenendo che l’imposta fosse stata iscritta a ruolo oltre il termine di L. di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993.
Contro detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Comune di Roma corroborato da due motivi e presentava memoria.
Resisteva con controricorso l’intimata società e depositava documenti ex art. 372 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il Comune ha lamentato la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992”, atteso che, a suo parere, la Commissione avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso di specie il D.P.R. n. 507 del 1993, con la conseguente dichiarazione di tardività dell’iscrizione a ruolo.
Secondo l’Ufficio, i ricorsi della società sarebbero stati rivolti contro le cartelle esattoriali, non per vizi propri di tali atti, ma per contestare gli avvisi di accertamento ed il fondamento dell’imposizione. Poiché la Sibilia S.r.l. non aveva a suo tempo proposto alcun impugnativa contro detti avvisi (nonostante le fossero stati notificati), secondo il Comune dovrebbe trovare: applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, che sancisce l’autonoma impugnabilità di ciascuno degli atti in esso indicati, con la conseguenza che le cartelle esattoriali sarebbero impugnabili per se stesse solo ove non fossero state precedute dagli atti di accertamento.
Nel caso di specie, pertanto, l’impugnazione rivolta contro le cartelle sarebbe da dichiarare inammissibile.
La censura è infondata perchè l’impugnazione della cartella esattoriale costituisce l’unico valido veicolo processuale per impugnare la tardività dell’iscrizione al ruolo.
Tardività che costituisce la ratio deciderteli della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo, il Comune ha denunciato la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1972, art. 26, e dell’art. 22 reg. att. nonché della L. n. 4 del 1929”.
A parere del ricorrente Comune, la Commissione avrebbe errato nell’applicare alla fattispecie la disciplina del D.Lgs. n. 507 del 1993, stabilendo che l’iscrizione a ruolo del tributo dovesse avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è stato notificato, anziché quella del D.P.R. n. 639 del 1972, che sancirebbe un termine triennale per l’esercizio del potere accertativo del Comune.
Il Comune ritiene che il giudice di merito non abbia tenuto conto del principio della ultrattività previsto dalla L. quadro n. 4 del 1929, secondo la quale sarebbe legittima l’applicazione della normativa vigente al momento in cui si è formata la materia impositiva o sarebbe stata contestata la violazione.
Nel caso di specie gli accertamenti de quibus sarebbero divenuti definitivi dal 25 dicembre 1993, il n. 12434, e dall’8 gennaio 1994, il n. 393, il ruolo sarebbe stato formato il 15 settembre 1996 ed il visto di esecutività sarebbe stato apposto il 19 dicembre 1996.
Il termine triennale di legge, pertanto, sarebbe stato rispettato in entrambi i casi. La censura è infondata.
Nel sistema previgente al D.P.R. n. 507 del 1993, l’imposta sulla pubblicità, accertata dall’ente locale era riscossa mediante ingiunzione con azione soggetta a prescrizione triennale. Con l’entrata in vigore del suddetto D.P.R., il sistema di riscossione è stato sostituito da quello mediante iscrizione a ruolo che deve avvenire entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è stato notificato. Non risulta la posizione di alcuna norma transitoria o di raccordo tra i due sistemi per cui il sistema di riscossione tramite ruoli deve ritenersi di immediata applicazione anche per gli accertamenti già notificati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 507 del 1993.
Del tutto inconferente è il richiamo alla L. 7 gennaio 1929, n. 4 dal momento che, tra l’altro, detta normativa riguarda le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.
Consegue il rigetto del ricorso, poiché essendo stati gli accertamenti notificati il 26/10/93 ed il 9/11/93, l’iscrizione a ruolo doveva avvenire improrogabilmente, a pena di decadenza, entro il 31/12/95.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio.