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Finanze Fisco Tributi Sentenze

Cassazione civile, sez. tributaria, 25 gennaio 2008, n. 1652

Redazionedi Redazione25 Gennaio 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria di primo grado di Trento accoglieva i ricorsi proposti dalla s.r.l. Canale Sei-Quattro avverso cartelle di pagamento relative a sanzioni per irregolarità concernenti l’IVA con riguardo agli anni dal 1989 al 1992, rilevando l’irritualità delle notifiche dei prodromici avvisi di irrogazione sanzioni.
La Commissione Tributaria di secondo grado del Trentino accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio delle Entrate di Riva del Garda rilevando che, a prescindere dalla effettiva irritualità delle notifiche degli avvisi di irrogazione sanzioni, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, l’impugnazione di un atto può estendersi anche ad altri atti che, come nella specie, non siano stati impugnati per difetto di notifica, sempre che l’impugnante non si limiti (come nella specie è avvenuto) a dedurre la nullità della notifica dell’atto presupposto, ma deduca l’infondatezza nel merito della pretesa con quell’atto azionata.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la società; resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, la ricorrente rileva che, essendo subordinata l’emissione del ruolo alla notifica dell’avviso di accertamento, in mancanza di tale notifica, l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale realizzano una situazione procedimentale illegittima, essendo peraltro in contrasto con i principi posti a tutela del contribuente ritenere che questi debba, in pendenza di un breve termine di impugnazione, reperire l’avviso di accertamento non notificatogli per poterlo impugnare nel merito unitamente alla cartella.
Rileva altresì la ricorrente che in ogni caso i giudici d’appello avrebbero dovuto annullare la cartella opposta per vizio proprio (mancata precedente notifica dell’atto presupposto) e che, in relazione all’iscrizione a ruolo del 10 agosto 1995, il credito IVA per sanzioni relative all’anno 1989 si sarebbe prescritto il 31 dicembre 1994 ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 25, la ricorrente rileva che in ogni caso, a norma delle disposizioni richiamate in epigrafe, i giudici di appello avrebbero dovuto nella specie ritenere applicabili le nuove sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.
La prima censura espressa nel primo motivo di ricorso è fondata.
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità si è infatti ormai decisamente consolidata nel senso che l’impugnazione di atti prodromici non notificati unitamente agli atti successivi prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, deve ritenersi costituire una facoltà concessa al contribuente, non un obbligo, senza che il mancato esercizio di tale facoltà tolga al contribuente la possibilità di impugnare l’atto notificatogli per vizio proprio, tale dovendosi ritenere anche la mancata notifica dell’atto ad esso prodromico (v. per tutte SS.UU. n. 6412 del 2007).
E’ pertanto evidente che nella specie ben poteva la ricorrente limitarsi ad impugnare esclusivamente la cartella deducendo un vizio proprio della medesima consistente nell’inesistenza (per difetto di notifica) di un valido titolo sottostante.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto in relazione alla censura de qua, con assorbimento di ogni altra censura, e la sentenza impugnata che ha fatto applicazione di una regula iuris diversa deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento dei ricorsi introduttivi.
In relazione alle alterne vicende della controversia ed al relativamente recente consolidamento del principio sopra esposto, va disposta la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie i ricorsi introduttivi. Compensa le spese dell’intero processo.

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