L’Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo due
motivi avverso la sentenza 126/14/99 del 18 novembre 1999 con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello
dell’Ufficio del Registro di Siena per l’effetto confermava
l’applicabilità dei benefici “prima casa” di cui alla L. n. 118 del 1985
all’acquisto di beni immobili conseguito dai sig.ri F. O. e M. a
seguito di sentenza di usucapione.
Diritto
Nel suo ricorso la Amministrazione deduce la inidoneità della sentenza
dichiarativa di usucapione a costituire presupposto per l’applicazione
dei benefici “prima casa” di cui alla L. n. 118 del 1985.
Il ricorso deve essere accolto in adesione ai principi affermati recente
sentenza di questa Corte n. 23900 del 19 novembre 2007 (relativa alle
agevolazioni per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina
previste dalla L. n. 604 del 1954 e dalla L. n. 246 del 1976), secondo
cui la nota 2 bis apposta (in funzione antielusiva) all’art. 8 della
Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e che parifica la tassazione
delle sentenze di usucapione a quella degli atti di trasferimento non
consente l’estensione agli atti giudiziali accertativi dell’usucapione
di qualunque norma, anche a carattere generale, agevolatrice degli atti
di trasferimento a titolo oneroso. Né può essere invocata l’applicazione
analogica a fattispecie di acquisizione della proprietà a titolo
originario, sia per l’insuscettibilità di applicazione analogica delle
leggi eccezionali, sia per la insussistenza della identità di ratio.
È possibile decidere la controversia nel merito ex art. 384 c.p.c..
Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente compensa fra
le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008