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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Europa Affari esteri
Europa Affari esteri Sentenze

Cassazione civile, sez. VI, 11 luglio 2016, n. 14157

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano14 Luglio 2016Aggiornato il:14 Luglio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 26673/2014 proposto da O. G.E. nei confronti del Ministero dell’Interno il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
O.G.E., cittadino del Ghana, presentava domanda di riconoscimento dello status di rifugiato dinanzi al Tribunale di Roma, il quale, con ordinanza n. 15043/2012, respingeva la domanda.
Successivamente, l’ O. proponeva reclamo avverso detto provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Roma che, con sentenza deposita il 17 marzo 2014, rigettava il reclamo.
Avverso quest’ultima pronuncia l’ O. ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte con un motivo, con il quale si duole della violazione della presunzione semplice per determinare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sostenendo che l’onere probatorio debba considerarsi assolto se correlato con i diritti garantiti all’art. 19 Cost., all’art. 9 della CEDU e agli artt. 1, 4, 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E..
Il Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna attività difensiva.
L’unico motivo di ricorso è infondato.
Premesso che la disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme sul contenuto della protezione riconosciuta, va rammentato che tale Corte ha da tempo enunciato che un requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la “credibilità” dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006). Affinché l’onere probatorio possa ritenersi assolto, gli elementi allegati devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza desumibili dai dati anche documentali offerti (Cass. 26287/2005).
Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che “l’istante ha allegato circostanze che non trovano il benchè minimo riscontro probatorio () in quanto oltre a non essere suffragate da alcun elemento diverso rispetto alle dichiarazioni rese da lui stesso, si presentano scarsamente circostanziate e peraltro non appaiono neppure idonee ad integrare i fatti di persecuzione o il perdurare del pericolo di danno grave alla persona” ed ancora che “l’istante, pur richiesto dalla Corte di circostanziare meglio l’episodio posto a base dell’abbandono del proprio paese, non ha saputo neppure precisare quali e quanti fossero i soggetti che lo avrebbero minacciato Né ha saputo precisamente collocarlo sotto un profilo spazio temporale. Viene dunque irrimediabilmente compromessa la sufficiente attendibilità delle circostanze medesime e la possibilità stessa per il giudicante, proprio a causa delle genericità dei fatti narrati, di attivare d’ufficio strumenti probatori”.
Appare, pertanto, chiaro che il Giudice di merito ha effettuato la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente applicando i principi sanciti da questa Corte, secondo la quale la valutazione deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (Cass. 16202/2012).
Dunque, nel caso di specie l’attore non ha provato l’esistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di protezione internazionale e non ha assolto l’onere probatorio su di esso gravante.
Peraltro, la Cedu e la Carta dei diritti fondamentali della UE non rilevano ai fini dell’inversione dell’onere probatorio, che grava in ogni caso sullo straniero seppur in modo attenuato, come già evidenziato.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M..
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma;
Il Cons. relatore;
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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