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Sentenze Assicurazioni Responsabilità civile

Cassazione civile, sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14468

Redazionedi Redazione21 Luglio 2021Aggiornato il:21 Luglio 2021
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14468

RILEVATO che:
1. C.A. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Ital Norge s.r.l. e la RAS Assicurazioni S.p.A. (già Allianz S.p.A.) al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 24 maggio 2006 allorquando mentre era alla guida del proprio veicolo, venne tamponato da un autocarro condotto in locazione dalla Ital Norge S.r.l. assicurato presso la RAS assicurazioni S.p.A..
Si costituì in giudizio la società assicuratrice contestando la domanda attorea e depositando una lettera cautelativa della Ital Norge S.r.l. con la quale quest’ultima smentiva qualsiasi coinvolgimento del veicolo in un sinistro avvenuto nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall’istante.
In sede istruttoria venne escusso il teste Ca.An., dipendente della Ital Norge S.r.l. Rilevato che egli era stato alla guida dell’autocarro nel giorno del sinistro, C.A. ne eccepì l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c. per essere il Ca. portatore di un interesse attuale e concreto all’esito della controversia.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 101066/2019 rigettò la domanda attorea sul presupposto che non fosse stata fornita prova adeguata delle ragioni poste a fondamento della domanda.
2. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 9704/2018 del 09 novembre 2018 ha confermato la decisione del giudice di primo grado ritenendo che l’attore non avesse fornito adeguata prova dell’esistenza del danno, delle modalità del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati, non essendo sufficienti le dichiarazioni rese dall’unico testimone attoreo a confutare le dichiarazioni testimoniale e la documentazione di controparte.
3. Avverso tale pronuncia C.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.
Si duole del fatto che il Tribunale di Napoli avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di incapacità a testimoniare del teste Ca.An., immediatamente sollevata in primo grado ed oggetto di un autonomo motivo in appello, con la quale era stato rilevato che essendo il teste conducente del veicolo nel giorno del sinistro egli era portatore di un interesse attuale e concreto, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio.
Sostiene che tale eccezione, oltre ad essere stata oggetto di discussione tra le parti, sarebbe stata decisiva ai fini della controversia avendo sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Napoli fondato il loro convincimento sulla inidoneità della prova attorea a scalfire quanto dichiarato dal teste.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Si duole del fatto che il Tribunale avrebbe ritenuto preponderante la deposizione del teste di parte convenuta rispetto a quello di parte attorea omettendo di fornire adeguata motivazione o comunque indicare l’iter logico che lo avrebbe condotto a tale preferenza.
I motivi di ricorso, congiuntamente trattati per la loro connessione, sono fondati.
Il tema in questione, nel caso di specie, è la capacità a testimoniare del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro stradale, in particolare la testimonianza resa dal teste Ca., conducente del camion coinvolto nel sinistro, contestata dal ricorrente sin dal processo di primo grado.
Ebbene è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. come da ultimo chiarito da Cass. 19121/2019), che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004.
Il principio in questione rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, secondo cui la configurabilità in capo ad un soggetto di quell’interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev’essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell’interesse; pertanto l’eventuale opponibilità della prescrizione cosi come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell’interesse previsto dall’art. 246 c.p.c. come causa d’incapacità a testimoniare”.
La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell’adempimento o della rinuncia.
In tal senso, è la motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell’8 giugno 2012, ove si legge che “l’incapacità prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l’interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso”.
Tale principio è sempre stato applicato da questa Corte.
In particolare: - Sez. 3, Sentenza n. 21106 del 16 settembre 2013 ha ritenuto incapace a deporre il mandatario dell’acquirente di un immobile, nonostante il mediatore avesse rinunciato a qualsiasi provvigione nei suoi confronti;
- Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell’8 giugno 2012, ha ritenuto capace a deporre il mediatore, nella lite pendente tra il venditore e l’acquirente, non perché titolare di un interesse “non concreto e non attuale”, sul presupposto che l’oggetto del giudizio (il pagamento del pezzo) fosse diverso da quello che dell’interesse del testimone (il pagamento della provvigione);
Sez. 3, Sentenza n. 1022 del 25 gennaio 2012 non è pertinente rispetto al presente giudizio, in quanto aveva ad oggetto il diverso problema della rilevabilità d’ufficio dell’incapacità a deporre;
Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l’antagonista, quanto a quella introdotta da quest’ultimo contro il primo. Così nell’uno, come nell’altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando:
- all’accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;
- all’accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;
- all’accertamento dell’assenza della ricorrenza d’un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell’art. 141 cod. ass..
Nel caso di specie il Tribunale ha fornito una motivazione ai limiti dell’apparenza e non esaustiva delle ragioni che hanno condotto a ritenere sufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della domanda. In particolare il Tribunale si è basato sulle dichiarazioni del teste Ca. conducente del camion, coinvolto nel sinistro, e conseguentemente incapace a deporre ai sensi dell’art. 246 c.p.c..
5. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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