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Sentenze Ordinamento Giudiziario Forense

Cassazione civile, sez. VI, 4 novembre 2019, n. 29543

Redazionedi Redazione2 Ottobre 2020
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. VI, 4 novembre 2019, n. 29543

L’avvocato R.S. , assumendo di avere svolto l’incarico di difensore di fiducia di M.E. nel procedimento civile intentato dinanzi al Tribunale di Asti e conclusosi con l’accoglimento della domanda della propria assistita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, formulava domanda di liquidazione dei compensi dovutile, che però era respinta con decreto del 31 marzo 2017.

A seguito di opposizione i il Tribunale con ordinanza del 20/9/2017 confermava il provvedimento impugnato, ritenendo di dover rilevare d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito azionato, atteso che il procedimento per il quale era chiesto il compenso si era concluso nel luglio del 2008, mentre la richiesta dell’opponente era del marzo del 2017.

In tal senso, il provvedimento riteneva di condividere le motivazioni di altra ordinanza del Tribunale di Milano del 2 aprile 2015 che aveva del pari rilevato d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito vantato dal difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, in quanto trattasi di credito rientrante nel novero delle obbligazioni pubbliche (o di diritto pubblico) nelle quali il rapporto assume rilievo non solo tra le parti ma anche nei confronti dell’intera collettività, dovendosi far fronte al pagamento con denaro dei contribuenti. Ne consegue che al giudice al quale è demandata la liquidazione, è affidato il compito anche di verificare la ricorrenza ed attualità dei presupposti del diritto vantato, tra cui rientra anche quello della maturata prescrizione, dovendosi altresì escludere che il Ministero che non è parte del procedimento di liquidazione possa sollevare la relativa eccezione.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione R.S. sulla base di un motivo.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Con un unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2938 e 2956 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, e la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Osserva la ricorrente che erroneamente è stata rilevata d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito vantato dall’opponente, in spregio di quanto previsto per la prescrizione estintiva dall’art. 2938 c.c., che prevede che trattasi di eccezione in senso stretto, con una disposizione ritenuta tuttavia applicabile anche alla prescrizione presuntiva.

Inoltre la mancata prescrizione, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, non è un fatto costitutivo del credito ma un successivo fatto estintivo, il cui rilievo è rimesso al monopolio del convenuto.

Inoltre non deve trascurarsi che la ratio delle prescrizioni presuntive, che risiede nel fatto che in relazione a determinati rapporti quotidiani, il pagamento avvenga nell’immediato, potendosi quindi presumere l’avvenuto pagamento per il decorso del tempo, non si estende alle obbligazioni dello Stato, che, pur non quando non sia previsto un contratto in forma scritta, sono assoggettate a determinate formalità, anche per quanto attiene alla fase del pagamento.

Il ricorso è fondato.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d’ufficio da parte del giudice (cfr. Cass. n. 5959/1996), essendosi altresì precisato che l’eccezione debba essere specifica, non potendosi a tal fine estendere l’eccezione di prescrizione estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva (cfr. Cass. n. 16486/2017).

La natura pubblica del debitore non appare quindi idonea ad incidere su tale regola, dovendosi quindi ritenere erronea la soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito, occorrendo altresì rilevare che quanto alla deducibilità dell’eccezione da parte del debitore, inizialmente non partecipe del procedimento di liquidazione, la stessa sia assicurata tramite il rimedio dell’opposizione, una volta che il decreto di liquidazione sia stato portato a conoscenza del debitore per l’esecuzione.

Del pari meritevoli di accoglimento appaiono le deduzioni della ricorrente quanto all’incompatibilità a monte tra l’eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito oggetto di causa.

Ed, infatti, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia n. 30539/2017, avente ad oggetto la richiesta di un avvocato che aveva svolto la propria attività professionale a favore di un collaboratore di giustizia, con i relativi oneri a carico del Ministero dell’Interno, l’istituto de quo è inapplicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un’amministrazione dello Stato e più precisamente nei confronti di un Ministero.

A tal fine, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che (cfr. Cass. n. 1304/1995) la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all’art. 2956 c.c., n. 2, il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 324 e 325, può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento (conf. Cass. n. 244/1971). Nella fattispecie, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all’applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 55, e del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal D.L. n. 8 del 1991, come posto a carico del Ministero convenuto, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento.

Il rigore formale imposto dalla normativa richiamata costituisce quindi elemento idoneo ad escludere l’invocabilità della previsione di cui all’art. 2956 c.c., la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato.
Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato per effetto dell’accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Asti in composizione monocratica, ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Asti in composizione monocratica, ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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