Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Codice della strada e trasporti
Codice della strada e trasporti Sentenze

Cassazione civile, sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 533

Redazionedi Redazione16 Aprile 2018Aggiornato il:16 Aprile 2018
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 533

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che F.S.V. ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna, depositata in data 11 marzo 2015, che ha accolto l’appello proposto dalla Prefettura di Bologna avverso la sentenza del Giudice di pace di Imola n. 95 del 2014, e per l’effetto ha rigettato l’opposizione al verbale di accertamento dell’infrazione stradale di eccesso di velocità, rilevata in data 24 maggio 2013 dal sistema SICVe, lungo l’autostrada (OMISSIS) direzione nord, in territorio del Comune di (OMISSIS);
che con ordinanza interlocutoria depositata in data 16 febbraio 2017, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, che risulta effettuata in data 9 marzo 2017;
che l’Avvocatura generale dello Stato non ha svolto difesa in questa sede;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del quinto motivo di ricorso;
che con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del comb. disp. del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, e art. 163 c.p.c., nn. 2 e 7, in relazione all’art. 164 c.p.c., art. 324 c.p.c., nn. 1 e 2, art. 359 c.p.c., artt. 324 e 325 c.p.c., e si contesta l’erroneità del rito seguito nel giudizio di appello e la nullità della citazione, per mancato rispetto del termine di 90 giorni tra la data di notifica dell’atto di appello e la prima udienza e per mancata indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, con conseguente violazione del contraddittorio e nullità della sentenza d’appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
che la doglianza è infondata;
che il presente procedimento di opposizione a verbale di accertamento d’infrazione stradale è disciplinato, ratione temporis, dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, entrato in vigore in data 11 settembre 2011 (l’infrazione era stata rilevata il giorno 24 maggio 2013);
che il D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, prevedono l’applicazione del rito del lavoro, con la conseguenza che l’appello doveva essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c., (ex plurimis, Cass. 02/11/2015, n. 22390), come nella specie è avvenuto, e che il termine a comparire, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 3, era di giorni 25 e non di giorni 90;
che con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., per il mancato rilievo della tardività sia dell’eccezione con cui la Prefettura, soltanto in appello, aveva contestato la “mancata coltivazione della querela di falso” del verbale di contestazione, sia della produzione documentale che attestava la sottoposizione a verifica periodica dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità;
che la doglianza è infondata sotto tutti i profili;
che la mancata presentazione della querela di falso nella specie avverso il verbale di contestazione – non integra eccezione in senso stretto preclusa dal divieto dei nova in appello, ma mera difesa;
che, pertanto, il Tribunale poteva rilevare, come ha fatto (pag. 2 della sentenza), che era preclusa la contestazione della veridicità del contenuto del verbale, nella parte in cui era attestata “la corretta installazione” del sistema rilevamento automatico della velocità i nonché l’esistenza di cartelli di presegnalazione della relativa postazione;
che la questione della tardività della produzione documentale – in assunto del ricorrente attestante la sottoposizione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità a verifica periodica – è priva di decisività in questa sede e rimane pertanto impregiudicata;
che la ratio decidendi della sentenza impugnata è basata esclusivamente sul contenuto del verbale, dal quale, secondo il Tribunale, risultavano la “corretta installazione” e il “perfetto funzionamento del sistema di misurazione della velocità” e l’esistenza della presegnalazione della postazione di controllo (pag. 3 della sentenza);
che con il quarto motivo è denunciata violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, e si contesta la mancata applicazione della cosiddetta riduzione progressiva della velocità, prevista dal comma 3 della norma, in luogo della riduzione del 5%, di cui al comma 2 stessa norma, che era stata applicata in concreto;
che la doglianza è infondata;
che la riduzione progressiva è prevista, dall’art. 345 citato, comma 3, per i soli casi in cui il controllo dell’osservanza del limite di velocità sia stato effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, mentre al caso in esame, di rilevamento della velocità con il sistema cd. Tutor, si applica la riduzione fissa (il 5%, comunque non inferiore a 5 km/h) che il comma 2, prevede per gli accertamenti della velocità “qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata”;
che con il quinto motivo è denunciata l’erroneità dell’affermazione del giudice d’appello, secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità cd. Tutor;
che la doglianza è fondata;
che la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”;
che, pertanto, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura;
che con il sesto motivo è denunciata violazione ed erronea applicazione dell’art. 142 C.d.S., e D.L. n. 121 del 2002, art. 4, e si lamenta che il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione dell’assenza di presegnalazione della postazione di controllo sulla base dell’attestazione, contenuta nel verbale, dell’esistenza di cartelli di presegnalazione della postazione di controllo;
che la doglianza è inammissibile;
che il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, mentre, con riferimento alle altre circostanze di fatto – che il pubblico ufficiale abbia appreso da terzi o in seguito ad altri accertamenti – il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha comunque un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (ex plurimis, Cass. 06/10/2016, n. 20025; Cass. 20/03/2007, n. 6565);
che, nel caso in esame, il ricorrente denuncia l’erroneità dell’affermazione del Tribunale riguardo alla necessità della querela di falso ma non riferisce di avere formulato richiesta di prova contraria, sicché l’efficacia del contenuto del verbale non è stata messa in discussione e il motivo, pertanto, è privo di decisività;
che l’accoglimento del ricorso, limitatamente al quinto motivo, comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo esame del motivo di appello concernente la verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio rilevatore della velocità;
che il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, Così deciso in Roma, il della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collocatum velit.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it