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Cassazione civile, sez. VI, 6 marzo 2017, n. 5598

Redazionedi Redazione6 Novembre 2017Aggiornato il:6 Novembre 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

•IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – Gi.elle.a. Giovani Lavoratori Associati soc.coop., in liquidazione coatta amministrativa, impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno depositato il 21.10.2015, che ha accolto l’opposizione allo stato passivo della procedura, promossa dalla Banca delle Marche s.p.a. – poi Nuova Banca delle Marche s.p.a. relativamente ad un credito nascente da due mutui ipotecari stipulati dalla cooperativa ancora in bonis.
Nuova Banca delle Marche s.p.a. ha depositato controricorso.
Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., la controricorrente ha depositato memoria.
2. – Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli art. 115 c.p.c., comma 1, poiché il tribunale, eccepita dall’opposta la nullità degli interessi moratori pattuiti per superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, non ha ritenuto ammessa siffatta circostanza, pure in mancanza di specifica contestazione da parte della banca.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 1, comma quarto, L. n. 108 del 1996, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito omesso di valutare il superamento del tasso soglia in riferimento agli interessi moratori pattuiti al momento della stipula dei due contratti di mutuo.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il tribunale errato nel ritenere rinunciata l’eccezione di nullità degli interessi moratori applicati, solo in considerazione dell’intervenuta acquiescenza alla quantificazione degli interessi proposta dalla banca, da parte del difensore della procedura nel corso del giudizio.
3. – Il primo motivo è infondato.
È vero infatti che il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell’attore (Cass. 3 maggio 2016, n. 8647), ma nella vicenda in esame risulta dagli atti che, a seguito del deposito della comparsa di risposta da parte della difesa della società in liquidazione coatta amministrativa, nel termine accordato dal tribunale per il deposito di una memoria illustrativa, la Banca delle Marche s.p.a. contestò espressamente e compiutamente l’eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi moratori per violazione della soglia usuraria.
4. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono manifestamente fondati.
Invero, è pacifico che in comparsa di riposta la difesa della procedura eccepì il superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, in relazione agli interessi moratori pattuiti per entrambi i mutui oggetto della domanda di insinuazione al passivo.
Orbene, è noto che in tema di contratto di mutuo, la L. n. 108 del 1996, art. 1, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).
Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso; e ancora ha errato il detto giudice nel ritenere che, non contestando la quantificazione degli interessi moratori come operata dalla banca, l’opposta avrebbe sostanzialmente rinunciato all’eccezione di nullità della clausola relativa ai detti interessi.
In direzione contraria non vale quanto osservato nella memoria ex art. 378 c.p.c., dalla banca controricorrente, per la decisiva considerazione che il tribunale non ha affatto ritenuto di porre a fondamento della decisione la consulenza di parte (prodotta in giudizio dall’opponente) dalla quale pure emergerebbe la mancata violazione della L. n. 108 del 1996.
4. – In definitiva, respinto il primo motivo di ricorso ed accolti il secondo e il terzo, il decreto impugnato va cassato con rinvio per un nuovo esame e anche sulle spese del grado, al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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