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Cassazione civile, sez. VI, 6 marzo 2019, n. 6562

Redazionedi Redazione14 Marzo 2019Aggiornato il:14 Marzo 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. VI, 6 marzo 2019, n. 6562

Rilevato
che, con sentenza resa in data 7/8/2017, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’appello proposto dalla Liquigas s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato F.R. al pagamento, in favore della Liquigas s.p.a., di somme dallo stesso dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’avvenuta dimostrazione, da parte della Liquigas s.p.a., delle cessioni di gas riferite alle fatture dalla stessa prodotte in giudizio, essendo rimasta comprovata la continuità della fornitura di gas in relazione al periodo relativo al rilevamento dei consumi o all’atto dell’emissione delle fatture;
che, avverso la sentenza d’appello, F.R. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
che la Liquigas s.p.a. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo d’impugnazione;
che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis la Liquigas s.p.a. ha presentato memoria.

Considerato
che, con il motivo d’impugnazione proposto, i ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la necessità della dimostrazione, da parte della Liquigas s.p.a. (al fine di ritenere adeguatamente comprovato il credito dalla stessa vantato), della corretta funzionalità del contatore relativo all’impianto di distribuzione del gas, non essendo sufficiente la prova della sola circostanza che la fornitura di gas fosse ancora in corso all’atto dell’emissione delle fatture o del rilevamento dei consumi;
che, pertanto – una volta contestato il quantum del gas somministrato (come puntualmente avvenuto nel caso di specie) ad opera del F. – la mancata dimostrazione, da parte della società attrice, della corretta funzionalità del contatore relativo all’impianto di erogazione del gas avrebbe dovuto imporre il rigetto della relativa pretesa creditoria, pena la violazione del principio riferito alla distribuzione dell’onere della prova (di cui all’art. 2697 c.c.);
che il motivo è manifestamente fondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982-01);
che, nel caso di specie, la corte territoriale si è inammissibilmente limitata a ritenere sufficiente la prova della circostanza costituita dalla continuità della fornitura di gas nel periodo relativo al rilevamento dei consumi o all’atto dell’emissione delle fatture poste a fondamento del credito azionato in giudizio, senza alcun riferimento, neppure indiretto, alla decisiva circostanza relativa al regolare funzionamento (non già, genericamente, dell’impianto in sé, bensì) dei contatore dell’impianto, di per sé destinata a dar conto dell’effettiva entità della fornitura effettuata e indicata a fondamento del corrispettivo rivendicato dalla società somministrante;
che, conseguentemente, in assenza di tale prova, la decisione impugnata deve ritenersi effettivamente assunta in violazione dell’art. 2697 c.c., essendosi la stessa risolta in una sostanziale inversione dell’onere probatorio imposto al creditore di prestazioni rese a titolo di somministrazione, avendo il giudice a quo accolto la pretesa creditoria del somministrante senza verificare l’avvenuta dimostrazione, da parte dello stesso, del regolare funzionamento del contatore dell’impianto di erogazione del gas, a fronte della corrispondente contestazione del fruitore rivolta a negare l’esattezza del computo estimativo posto a fondamento del credito azionato in giudizio;
che, con il motivo d’impugnazione proposto in via incidentale condizionata, la Liquigas s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione del principio di non contestazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 5), per avere la corte d’appello disatteso l’istanza avanzata dalla medesima Liquigas s.p.a. diretta a rilevare il carattere non (tempestivamente e specificamente) contestato della circostanza relativa all’entità della fornitura posta dalla società attrice fondamento della pretesa creditoria rivendicata;
che il motivo è inammissibile;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dalla stessa disposizione normativa, nn. 3 e 4), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
che siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;
che, a prescindere dalla rilevabilità, nella specie, della contestazione della condotta della parte, è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
che nella violazione di tale principio deve ritenersi incorsa la società ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso l’istanza avanzata dalla medesima Liquigas s.p.a. diretta a rilevare il carattere non (tempestivamente e specificamente) contestato della circostanza relativa all’entità della fornitura posta dalla società attrice fondamento della pretesa creditoria rivendicata, ha tuttavia omesso di fornire in ricorso (non potendosene colmare le lacune con atti successivi) alcuna indicazione circa i documenti (e il relativo contenuto) in forza dei quali la corte territoriale sarebbe incorsa nel denunciato errore (od omissione), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
che, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso principale – e l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla Liquigas s.p.a. dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

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