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Cassazione penale, sez. I, 19 gennaio 2018, n. 2203

Redazionedi Redazione29 Settembre 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione penale, sez. I, 19 gennaio 2018, n. 2203

Fatto

1. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa con sentenza in data 19/9/2016 all’esito del celebrato giudizio abbreviato dichiarava B.O. colpevole del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, e con le ritenute circostanze aggravanti di cui al comma 3 lett. a), b), d) e di cui al comma 3 bis lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed Euro 800.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui al D.Lgs. cit. art. 12 comma 3 quinquies; riconosceva il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Lo assolveva dal delitto di cui all’art. 586 c.p., relativo all’evento morte non voluto di uno dei cittadini extracomunitari trasportati, con formula secondo cui il fatto non costituiva reato. 1.1. Si era accertato che il B., alla guida di un gommone, assunto il comando del natante, aveva posto in essere atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di 123 migranti, non aventi titolo al soggiorno. Sui fatti avevano reso dichiarazioni S.S., K.B., D.O. e Bo.Ma. e tutti i dichiaranti, in maniera convergente, avevano riconosciuto il B. stesso come colui che aveva condotto l’imbarcazione. Il decesso del cittadino extracomunitario si accertava che era stato causato dall’asfissia prodottasi, al momento dell’avvistamento della nave di soccorso, per la ressa tra gli occupanti.
Il giudice territoriale riconosceva le circostanze attenuanti generiche e quella di cui al D.Lgs. n. 186 del 1998, art. 12 comma 3 quinquies. Riteneva, infatti, che il contributo conoscitivo offerto dal B. legittimasse il riconoscimento dell’elemento circostanziale anzidetto.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania e lamenta il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al riconoscimento della indicata circostanza attenuante di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 quinquies.
Alcuna delle dichiarazioni rese dall’imputato avrebbe permesso a giudizio del ricorrente di riconoscere la circostanza attenuante non potendosi ritenere che egli avesse aiutato l’autorità a ricostruire i fatti offrendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero che attraverso le dichiarazioni si fosse proceduto alla cattura di uno o più autori o alla sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
Diritto

1. Il ricorso è fondato relativamente al riconoscimento dell’attenuante di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 – quinquies, per quanto si passa ad esporre.
Il giudice a quo ha, invero, ritenuto sussistente l’elemento circostanziale indicato valorizzando la condotta collaborativa dell’imputato dal momento in cui giungeva nel porto di (OMISSIS), condotta che si sarebbe concretizzata nella descrizione delle modalità del viaggio e della sua organizzazione.
Questa Corte ha avuto modo di spiegare che in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non sono sufficienti un atteggiamento qualsiasi di resipiscenza dell’imputato, una sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è richiesto che egli dia da solo il contributo decisivo all’accertamento dei fatti, essendo necessario che fattivamente contribuisca nel fornire agli inquirenti e al processo un aiuto nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti stessi e per la punizione degli autori dei delitti. Ne discende che, in presenza di una effettiva volontà di collaborazione e di un comportamento in tal senso univoco, l’applicazione dell’attenuante può essere esclusa solo quando il contributo alle indagini, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non è risultato determinante ai fini della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 6296 del 01/12/2009 Ud. (dep. 16/02/2010), Lin, Rv. 246104).
Si deve, invero, evidenziare che la diminuzione di pena è prevista per l’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. Come in diverse ed ulteriori previsioni similari si richiede una attività “collaborativa” i cui contenuti risultano esattamente descritti. La norma include l’attivazione del singolo soggetto e tutti quei contributi protesi a evitare che l’attività delittuosa sia anche portata a conseguenze ulteriori. Occorre che la collaborazione, tuttavia, si traduca in un aiuto concreto alle Autorità (di polizia e giudiziaria). Gli ambiti di ausilio enucleati dalla norma comprendono gli apporti che inducano la raccolta di elementi di prova decisivi per l’accertamento dei fatti; l’individuazione o la cattura di uno o più correi; la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. Pur assumendo “forma libera” l’ausilio conoscitivo deve, dunque, indurre negli ambiti anzidetti un accrescimento di informazioni funzionale ai risultati indicati. La circostanza, di indubbia valenza premiale, non è legata a un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza, a una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di importanza secondaria o marginale (tra molte, Sez. 1, n. 4824 del 18/04/1997, Galli) Né richiede, in senso opposto, che l’imputato dia da solo il contributo decisivo all’accertamento dei fatti. Occorre, piuttosto, che l’”adoperarsi” di cui si fa menzione nella disposizione, si risolva concretamente e fattivamente in un apporto apprezzabile, che non assuma caratteristiche meramente neutre, specie in ragione delle conoscenze che competono al dichiarante stesso, conoscenze rispetto alle quali la collaborazione deve essere piena e completa.
Deriva che, in presenza di una affermata collaborazione spetta al giudice di merito, secondo un ragionamento improntato ai criteri di logica formale e di razionalità, verificare se e in che misura la collaborazione offerta possa dirsi reale e utile alle attività di indagine, in funzione delle cognizioni specifiche che appartengono al singolo imputato.
Nella specifica vicenda,9hdagine siffatta risulta decisamente carente. Il giudice di merito ha omesso ogni accertamento sul punto e, soprattutto, ogni verifica sul piano degli effetti potenzialmente producibili attraverso le delazioni offerte dal B.O. sulle attività investigative.
Il richiamo alla “descrizione” delle modalità del viaggio e della sua “organizzazione”, invero, finisce per tradursi in riferimenti neutri ai fini degli ambiti conoscitivi tracciati dalla norma e apporta elementi spuri, così tracciati in funzione del riconoscimento della circostanza attenuante in esame.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata per nuovo giudizio sul punto con rinvio al giudice di merito, diversa persona fisica, per nuovo esame e valutazione sulla possibile incidenza delle informazioni attinte, attraverso la collaborazione del B., sulla ricostruzione investigativa della vicenda.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 quinquies, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al G.U.P. del Tribunale di Ragusa in diversa composizione fisica.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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