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Penale Procedura Penale Sentenze

Cassazione penale, sez. III, 26 ottobre 2015, n. 42993

Redazionedi Redazione30 Ottobre 2015Aggiornato il:30 Ottobre 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Ritenuto in fatto

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – L’imputato è stato accusato di maltrattamenti e violenza sessuale in danno della propria moglie e, per tale motivo, è stato condannato in primo grado alla pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione che la Corte d’Appello, con la sentenza impugnata, ha ridotto a quattro anni di reclusione, pur riaffermando la responsabilità dei D.F. per entrambi i reati.
2. Motivi del ricorso – Con il ricorso odierno, l’imputato si duole della decisione con riferimento al solo reato di violenza sessuale denunciando, in proposito, vizio della motivazione.
In particolare, esso viene rilevato ricordando che, con il secondo motivo di appello, era stata richiamata l’attenzione sulle discrasie esistenti nelle dichiarazioni della p.o. a riguardo. Più precisamente, si rammenta che la signora Scalise, in data 28.1.13, aveva dichiarato che a seguito delle continue ed insistenti richieste di rapporti, da parte dei coniuge, ella “ormai sfinita e stanca” era “costretta a cedere alle sue pretese”.
Il 4.2.13, invece, la donna aveva sostenuto che, di fronte alle assillanti richieste di rapporti del marito, ella le aveva “rifiutate” arrivando a dormire nel letto della figlia per evitarlo e che, in ogni caso, ella “non aveva rapporti sessuali con lui da diversi mesi”.
Sebbene sollecitata a pronunciarsi sullo stridente contrasto tra le due dichiarazioni, la Corte nulla aveva detto a riguardo.
Altro argomento di censura è costituito dal fatto che i giudici di appello abbiano ritenuto la sussistenza della violenza sul rilievo che la costrizione della vittima può essere ottenuta anche con comportamenti dell’autore idonei ad indurre nella vittima un senso di vergogna e di disagio. In tal modo, però – osserva il ricorrente – si finisce per valorizzare una mera elaborazione interiore a dispetto di ciò che viene percepito dell’interlocutore che bene avrebbe potuto credere di agire con il consenso della donna. Si invoca, pertanto, il riconoscimento della scriminante putativa di cui all’art. 50 c.p.. Anche a riguardo, la Corte non ha fornito alcuna risposta.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

3. Motivi della decisione – Il ricorso è inammissibile perché in fatto e, comunque manifestamente infondato.
3.1. Non risponde alla realtà l’affermazione secondo cui la Corte non avrebbe fornito risposta alle deduzioni difensive circa le asserite incongruenze presenti delle dichiarazioni della p.o..
A prescindere dal rilievo che l’assunto è sostenuto dal ricorrente grazie alla mera estrapolazione di un paio di affermazioni tra le molte rilasciate dalla donna, si deve ribattere, per contro, che la lettura della decisione impugnata convince dei fatto che i giudici, non solo hanno tenuto conto dei rilievi difensivi circa la presunta contraddittorietà delle denunce della vittima ma hanno, anche, affrontato con attenzione il tema della affidabilità delle sue dichiarazioni pervenendo motivatamente alla conclusione che esse erano dotate di una tale attendibilità intrinseca da non necessitare neppure di riscontri “esterni”. Ad ogni buon conto – si sottolinea – nella specie erano anch’essi presenti grazie alle parole di A.M. ed A. G., vale a dire, i figli della donna che erano grandi all’epoca delle loro deposizioni (e,
quindi, difficilmente, suggestionabili e manovrabili, come insinuato dal ricorrente) ed, a propria volta,
risultavano essere stati anch’essi (nello specifico, M.) vittima dei comportamenti violenti dell’imputato.
Tutto ciò consente, quindi, di sostenere che le accuse di maltrattamenti e prevaricazioni violente e gratuite dell’uomo nei confronti della moglie erano da considerare un dato di fatto indiscutibile. Del resto, ad implicita riprova di ciò, vi è la constatazione che neppure l’imputato, nel presente ricorso, ha impugnato la condanna relativa al delitto di cui all’art. 572 c.p..
A seguire lo schema difensivo, però, si dovrebbe ritenere che la moglie dell’imputato – risultata credibile quando denuncia i maltrattamenti – abbia mentito nel riferire degli abusi sessuali.
A prescindere dal rilievo che lo stesso imputato non spiega il perché di un tale asserito mendacio, vi è da dire che, come anticipato, la tesi è stata formulata grazie alla semplice evocazione di due affermazioni della donna che, estrapolate dal contesto, possono solo apparire tra loro in contraddizione.
Invero, anche la (pur sintetica) replica della Corte è esplicativa del motivo per cui la donna è risultata credibile dai giudici quando ha riferito di avere soggiaciuto alle richieste di rapporti sessuali avanzate dal marito «ormai sfinita e stanca». L’affermazione, infatti, è sopraggiunta alla descrizione di quel contesto di continue vessazioni e “torture psicologiche” cui l’uomo sottoponeva la donna quando poneva in essere quegli atteggiamenti «frenetici» di cui ella parla in altra parte della deposizione del 15.2.13 (ricordata proprio dal ricorrente) (f. 3 ricorso).
È, quindi, nel giusto la Corte quando ricorda che la violenza idonea ad integrare il delitto di violenza sessuale è anche quella che induce la vittima in uno stato di soggezione, disagio o vergogna sì che ella si determina ad “assecondare” le richiesta del proprio abusatore per evitare danni maggiori, a sé stessa o ai figli. Si tratta, in altri termini, di condotta necessitata che, anzi, più che mai evidenzia la chiara assenza di consenso da parte della donna quando, «ormai sfinita e stanca», si era decisa ad accettare le iniziative sessuali dei marito.
Sul punto, la risposta della Corte esiste ed è chiara oltre ad essere totalmente in linea con l’orientamento costante di questa S.C. che, anche di recente, ha avuto modo di precisare
(Sez. III, 24.1.13, R., n. 14085, Rv. 255022) come l’idoneìtà della violenza o della minaccia a coartare la
vittima di abusi sessuali non va esaminata secondo criteri astratti ma valorizzando le circostanze concrete «sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva».
Il principio – enunciato in una fattispecie nella quale era stato attribuito valore di coercizione psicologica alle reazioni scomposte del marito, percepibili di notte dal figlio convivente e dal vicinato, che avevano ingenerato una situazione di disagio e vergogna tale da indurre la moglie ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà – risulta particolarmente calzante nello specifico ove, quasi specularmente, si incontra una donna, sicuramente sottoposta ad un regime di vessazioni ed umiliazioni di varia natura e, per di più, richiesta con tale insistenza di prestazioni sessuali non gradite da essersi vista costretta, per “proteggersi” a cercare rifugio nella stanza dei propri figli, salvo, poi, esasperata e stanca, finire per accedere alle richiestAdel marito.
A fronte di una tale realtà, perciò, il marito-imputato non può invocare utilmente un consenso putativo della vittima. Sostenere il contrario, da parte dei ricorrente, equivale ad ignorare del tutto l’accertato regime di maltrattamenti cui egli stesso aveva sottoposto la propria moglie tanto è vero che, in situazione analoga, questa S.C. (Sez. III, 7.3.06, n. 16292, Rv. . 234171) ha asserito che non ha valore scriminante il fatto che la moglie non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l’autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della propria vittima, aveva la consapevolezza dei rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.
Ad ogni buon conto, giova anche ricordare che, nel reato de quo, la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie, con il risultato che l’errore sul dissenso si sostanzia in un errore inescusabile sulla legge penale e l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile (sez.
III, 10.3.11, n. 17210, Rv. 250141).
Nello specifico, quindi, non è che – come sostiene il ricorrente – sia stato valorizzato un punto di vista “soggettivo” della vittima ma si è, per contro, semplicemente tenuto conto di tutte le peculiarità oggettive della vicenda osservandosi che l’attendibilità acciarata della vittima nel denunciare i maltrattamenti non era discutibile neppure quando ella aveva denunciato di essere stata costretta a subire i rapporti sessuali (reiteratamente ed ostinatamente richiestile dal marito) pur a fronte dei suoi dinieghi e tentativi di sottrarvisi andando a dormire in camera dei figli. 
La doglianza è quindi, del tutto priva di pregio sotto plurimi punti di vista e, per l’effetto, impone la preannunciata declaratoria di inammissibilità cui segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €

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