Estratto della sentenza:
Merita invece accoglimento il ricorso dell’Inail, non condividendo
il Collegio la decisione della Corte di appello che ne ha negato la
legittimazione ad agire anche con riferimento all’art. 2 della legge 3
agosto 2008 n. 123.
Tale norma stabilisce che
”In caso di esercizio dell’azione penale
per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il
fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia
determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà
immediata notizia all’INAIL ai fini dell’eventuale costituzione di parte
civile e dell’azione di regresso”.
La disposizione è stata evidentemente dettata allo scopo di
migliorare il coordinamento tra azione penale e azione civile di
regresso dell’Inail per il recupero delle somme erogate a favore
dell’infortunato […].
È noto che ai sensi dell’art. 11 dpr n.1124 del 1965 l’Inail ha azione
di regresso nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli
importi erogati a titolo di indennizzo ogni qual volta l’infortunio sul
lavoro o la malattia professionale siano dipesi da un reato perseguibile
di ufficio commesso dallo stesso datare di lavoro, da un suo preposto o
dipendente.
Secondo la giurisprudenza civile (Cass. 1 marzo 2001 n.2952;
Cass.25.8.2004 n.16874) l’azione di regresso nei confronti del datore di
lavoro è distinta ed autonoma rispetto ad una comune azione di
restituzione o risarcimento del danno ex art. 74 c.p.p. e può essere
promossa solo in sede civile, con una azione civile del tutto autonoma
rispetto all’esito del processo penale; all’Inail non è riconosciuto il
diritto di costituirsi parte civile nel processo penale, non ritenendosi
l’Istituto soggetto “offeso” dal reato legittimato ad esercitare nel
processo penale l’azione civile per le restituzioni e per il
risarcimento del danno (art. 185 c.p.) nei confronti dell’imputato o del
responsabile civile (art. 74 c.p.p.), e non rinvenendosi alcuna legge
speciale che ne consentisse la costituzione di parte civile sia pur nei
limiti di quanto previsto dall’art. 212 disp.att. al c.p.p.
Si riconosce però all’Istituto la possibilità di agire in regresso senza
attendere l’instaurazione o l’esito del procedimento penale, non
sussistendo, secondo la prevalente interpretazione civile, alcuna
pregiudizialità tra i due giudizi, pur in presenza delle disposizioni
dell’art. 10 del dpr 1124/1965 (in quanto, come chiarito dalla Corte
Cost. n.102 del 1981, la condanna penale non configura elemento di
diritto sostanziale del regresso).
Si è pertanto affermato (Cass. 14.7.2001 n.9601) che “In base al diritto
vivente formatosi anche in seguito ai numerosi interventi della Corte
costituzionale in materia, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti
del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell’azienda o
alla sorveglianza dell’attività lavorativa, ritenuti civilmente
responsabili di un infortunio verificatosi in danno di un dipendente è
esercitabile autonomamente senza dover necessariamente attendere
l’instaurazione o l’esito del procedimento penale per il fatto da cui è
derivato l’infortunio e senza che, quindi, assuma alcun rilievo
l’eventuale conclusione di tale ultimo procedimento con un provvedimento
di archiviazione o di proscioglimento in sede istruttoria”. Continua
tuttavia a sussistere qualche opinione dissenziente (Cass. 21 gennaio
2004 n.968).
In applicazione del disposto di cui agli artt. 651 c.p.p., il giudice
civile risulta vincolato solo a quanto accertato nella eventuale
sentenza di condanna, mentre l’art. 652 non risulta applicabile in
quanto dettato per l’azione di danno e neppure risulta applicabile
l’art. 654 c.p.p. atteso che l’opponibilità del giudicato penale di
assoluzione in altri giudizi civili è circoscritta alla sola posizione
del danneggiato che si sia costituito parte civile e quindi non
all’Inail cui tal diritto non compete.
In tale quadro, in cui è evidente l’assenza di collegamento tra quanto
accertato in sede penale e in sede civile, si è inserita la L. 123/2008.
Differenti sono le valutazioni da parte dei primi commentatori in merito al portato della nuova normativa.
Secondo una prima interpretazione, l’impatto sarebbe assai ridotto;
mancando un preciso riconoscimento del diritto dell’istituto di
costituirsi parte civile ai fini di far valere nel processo penale
l’azione di regresso, non sarebbe possibile riconoscere all’Inail la
possibilità di scegliere tra azione penale e azione civile.
Secondo altre interpretazioni, la nuova normativa ha una chiara ed ampia
portata innovativa; si è osservato cheessa “con il legittimare
espressamente l’Inail alla costituzione di parte civile nel giudizio
penale, non solo finisce per incidere in modo radicale sulla precedente
regolamentazione dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, ma
mostra di volere attribuire all’Istituto un ruolo e dei poteri più
incisivi, disegnando un assetto ordinamentale funzionalizzato ad
assicurare migliori margini di tutela alla salute dei lavoratori
attraverso scelte normative dirette ad un rafforzamento della
prevenzione degli infortuni e della effettività delle sanzioni (anche di
natura patrimoniale) ai danni di coloro che di tali infortuni si sono
resi responsabili”.
Secondo un altro autore, in virtù della nuova norma, l’azione di rivalsa
di cui l’Inali è titolare per perseguire altresì “lo scopo pratico di
incentivare l’adempimento dell’obbligo del datore di lavoro di adottare
ogni misura idonea a prevenire i sinistri (C.Cost. n.134 del 1971)”
viene favorita sotto un duplice aspetto, quello dell’ampia e
generalizzata conoscenza dell’esercizio dell’azione penale per
perseguire i reati dai quali presumibilmente sono scaturiti gli
infortuni sul lavoro o le malattie professionali ammesse alla tutela
previdenziale e quello consistente nella facoltà di agire in regresso
anche nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile;
concludendosi che alla luce della nuova normativa l’Inail può agire
indifferentemente in sede penale o in sede civile per cercare di
recuperare le somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali.
Il Collegio condivide tali seconde posizioni che, pur in assenza di
elementi di sostegno ricavabili dai lavori preparatori (che nulla dicono
sulla specifica disposizione in esame), danno della disposizione una
interpretazione corrispondente alla generale “ratio” dell’intervento
posto in essere dal legislatore con la legge n.123 del 2007, in cui la
disposizione stessa è stata inserita come norma di immediata
applicazione.
Con tale legge infatti, come è noto, è stata conferita apposita delega
al governo per il riordino della normativa in materia di sicurezza e
salute dei luoghi di lavoro al fine di rafforzare la tutela dei
lavoratori, attuata anche attraverso la estensione della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche ai reati di cui agli artt. 589 e
590, co.3, cp commessi appunto con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela del lavoro.
In tale ambito, la disposizione in esame deve essere intesa nel
significato atto a conferirle la più ampia pregnanza nella prospettiva
anzidetta di un rafforzamento degli strumenti che possono rendere
efficace la protezione dei lavoratori; deve dunque ritenersi che con
essa si è voluto riconoscere la peculiare posizione dell’Inail anche in
relazione all’azione di regresso quale ripetutamente sottolineata anche
dalla Corte Costituzionale; peraltro, come diffusamente messo in luce
nel ricorso presentato dall’istituto, all’Inail sono affidati compiti di
tutela del lavoratore, la cui protezione può giovarsi anche dello
strumento della costituzione di parte civile e dell’esercizio ione di
dunque ritenersi legittimato per espressa previsione normativa.
L’avviso
che il pubblico ministero è tenuto a dare servirà non solo e non tanto a
rendere più agevole il compito dell’istituto di conoscenza degli
incidenti verificatisi su tutto il territorio nazionale, ma anche a
consentire al medesimo, così come la disposizione stessa espressamente
stabilisce pur nella sua laconicità, di esercitare a propria scelta
l’azione civile, di risarcimento o di regresso, nel processo penale
ovvero in sede civile, rimanendo assoggettate tale scelta e le sue
conseguenze alle regole ordinarie dettate dai codici di rito.
Tale interpretazione corrisponde altresì ad evidenti ragioni di
semplificazione ed economia processuale, ormai riconosciute a livello
costituzionale, consentendo di ricondurre il complesso meccanismo
attraverso il quale l’istituto persegue la protezione del lavoratore,
anche con l’azione di regresso, nell’ambito dei normali rapporti tra
processo penale e processo civile e rimettendo la scelta tra le due
possibili strade all’istituto
stesso.
Ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione può
desumersi da una disposizione del d.lgs. n.81 del 2008, che ha dato
attuazione alla delega sopra menzionata, precisamente l’art. 61 che al
primo comma riproduce integralmente il testo dell’art. 2 della legge
delega 123/2007 e con il secondo comma stabilisce che le organizzazioni
sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul
lavoro possono esercitare i diritti e le facoltà delle persona offesa
anche questa disposizione conferma la diversità di posizione che si è
voluta riconoscere all’Inail rispetto agli altri soggetti menzionati al
comma 2, e conferma che con il prescrivere l’obbligo di dare notizia
all’Inail dell’inizio dell’azione penale ai fini della costituzione di
parte civile e dell’azione di regresso si è voluto attribuire
all’istituto quella legittimazione in tal senso in precedenza discussa e
prevalentemente ritenuta mancante».
Ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione può
desumersi da una disposizione del d.lgs. n.81 del 2008, che ha dato
attuazione alla delega sopra menzionata, precisamente l’art. 61 che al
primo comma riproduce integralmente il testo dell’art. 2 della legge
delega 123/2007 e con il secondo comma stabilisce che le organizzazioni
sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul
lavoro possono esercitare i diritti e le facoltà delle persona offesa
anche questa disposizione conferma la diversità di posizione che si è
voluta riconoscere all’Inail rispetto agli altri soggetti menzionati al
comma 2, e conferma che con il prescrivere l’obbligo di dare notizia
all’Inail dell’inizio dell’azione penale ai fini della costituzione di
parte civile e dell’azione di regresso si è voluto attribuire
all’istituto quella legittimazione in tal senso in precedenza discussa e
prevalentemente ritenuta mancante.
Ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione può
desumersi da una disposizione del d.lgs. n.81 del 2008, che ha dato
attuazione alla delega sopra menzionata, precisamente l’art. 61 che al
primo comma riproduce integralmente il testo dell’art. 2 della legge
delega 123/2007 e con il secondo comma stabilisce che le organizzazioni
sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul
lavoro possono esercitare i diritti e le facoltà delle persona offesa
anche questa disposizione conferma la diversità di posizione che si è
voluta riconoscere all’Inail rispetto agli altri soggetti menzionati al
comma 2, e conferma che con il prescrivere l’obbligo di dare notizia
all’Inail dell’inizio dell’azione penale ai fini della costituzione di
parte civile e dell’azione di regresso si è voluto attribuire
all’istituto quella legittimazione in tal senso in precedenza discussa e
prevalentemente ritenuta mancante».
Ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione può
desumersi da una disposizione del d.lgs. n.81 del 2008, che ha dato
attuazione alla delega sopra menzionata, precisamente l’art. 61 che al
primo comma riproduce integralmente il testo dell’art. 2 della legge
delega 123/2007 e con il secondo comma stabilisce che le organizzazioni
sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul
lavoro possono esercitare i diritti e le facoltà delle persona offesa
anche questa disposizione conferma la diversità di posizione che si è
voluta riconoscere all’Inail rispetto agli altri soggetti menzionati al
comma 2, e conferma che con il prescrivere l’obbligo di dare notizia
all’Inail dell’inizio dell’azione penale ai fini della costituzione di
parte civile e dell’azione di regresso si è voluto attribuire
all’istituto quella legittimazione in tal senso in precedenza discussa e
prevalentemente ritenuta mancante.