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Sentenze

Cassazione penale, sez. unite, 22 giugno 2017, n. 31345

Redazionedi Redazione25 Giugno 2017Aggiornato il:25 Giugno 2017
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25 maggio 2015, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa il 23 ottobre 2007 dal Tribunale di Macerata, sez. dist. di Civitanova Marche, con la quale T. D. era stato condannato, applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. (perché, infrangendo la finestra dell’esercizio commerciale “La locanda dei ….” vi si introduceva ed asportava euro 200 ed una macchina fotografica al titolare dell’esercizio A. G.. Furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose e con la recidiva specifica infraquinquennale).
Rilevava la Corte territoriale che il fatto era stato correttamente qualificato ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., essendo la nozione di privata dimora, prevista dalla norma, più ampia di quella di abitazione, sì da comprendere ogni luogo in cui la persona si trattenga, anche in modo transitorio e contingente, per svolgere atti della vita privata, con l’astratta possibilità di precluderne l’accesso al pubblico, attraverso l’impiego di meccanismi di sbarramento.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del D., denunciando l’erronea applicazione dell’art. 624-bis cod. pen., nonché l’omessa e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, anche con successiva memoria, assume che, perché un luogo possa considerarsi privata dimora, è necessario che in concreto vi si svolgano, anche se in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, mentre nella specie si trattava di un ristorante e il fatto si era verificato in orario di chiusura dell’esercizio quando non vi erano persone presenti.

3. Con ordinanza in data 19 dicembre 2016, la Quinta Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite, ravvisando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione:
“Se sia configurabile il reato di cui all’art. 624-bis cod.pen. quando l’azione delittuosa venga posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, segnatamente qualora la condotta sia ivi posta in essere in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa e, in particolare, nell’ipotesi di assenza di persone dedite ad una qualche attività o mansione all’interno di tali luoghi in detti orari”.
Secondo l’orientamento prevalente, per privata dimora deve intendersi qualsiasi luogo che serva all’esplicazione di atti della vita privata e, quindi, anche attività di lavoro, culturali, professionali, politiche.
Secondo altro orientamento, invece, esulano dalla nozione di privata dimora quei luoghi che consentano comunque l’accesso al pubblico, tranne i locali annessi o accessori nei quali l’ingresso è inibito senza autorizzazione del titolare.
Rappresenta, poi, la Sezione rimettente l’esistenza di orientamenti, per così dire, intermedi, secondo i quali non va fatto riferimento all’accessibilità al pubblico in astratto ma in concreto, con riferimento quindi al momento dell’azione delittuosa (e cioè se questa sia avvenuta durante l’orario di chiusura o meno); e ricorda che da altre pronunce viene, invece, valorizzato il criterio di stabilità della presenza, escludendosi che possa parlarsi di privata dimora in relazione a quei luoghi in cui il soggetto si trovi occasionalmente e transitoriamente.

4. Con decreto in data 16 gennaio 2017 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La soluzione della questione controversa sottoposta alle Sezioni Unite (“Se, ed eventualmente a quali condizioni, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624-bis cod.pen., i luoghi di lavoro possano rientrare nella nozione di privata dimora”) comporta che venga correttamente definita la nozione di “privata dimora”.
A tale nozione si fa riferimento non solo nell’art. 624-bis, ma anche in altre norme, sia di carattere sostanziale (artt. 614, 615, 615-bis, 624-bis, 628, terzo comma, n. 3-bis, 52, secondo comma, cod. pen.), sia di carattere processuale (art. 266, comma 2, cod. proc. pen.).
L’orientamento maggioritario, richiamato nell’ordinanza di rimessione, partendo dalla considerazione che il concetto di privata dimora sia più ampio di quello di abitazione, ne dà una interpretazione estensiva, tanto da ricomprendervi tutti i luoghi, non pubblici, nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.
Si è ritenuto, pertanto, configurabile il delitto previsto dall’art. 624-bis cod. pen. in ordine al furto commesso: all’interno di un ristorante in orario di chiusura (Sez. 2, n. 24763 del 26/05/2015, Mori, Rv. 264283); in un bar-tabacchi in orario di chiusura (Sez. 5, n. 6210 del 24/11/2015, Tedde, Rv. 265875); all’interno di un cantiere edile allestito nel cortile di un immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione (Sez. 5, n. 2768 del 01/10/2014, Baldassin, Rv. 262677); all’interno di un’edicola (Sez. 5, n. 7293 del 17/12/2014, Lattanzio, Rv. 262659); in uno studio odontoiatrico (Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio, Rv. 249850); in una farmacia durante l’orario di apertura (Sez. 4, n. 37908 del 25/06/2009, Apprezzo, Rv. 244980); all’interno di un ripostiglio di un esercizio commerciale (Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca, Rv. 247969); in una baracca di un cantiere edile adibito a spogliatoio (Sez. 5, n. 32093 del 25/06/2010, Truzzi, Rv. 248356).
Della nozione di “privata dimora” si è data una interpretazione ancora più ampia in tema di rapina, ritenendo sussistente la circostanza aggravante prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen., nell’ipotesi in cui la condotta delittuosa venga commessa, nell’area aperta al pubblico, nei confronti dei clienti di un istituto di credito (Sez. 2, n. 28405 del 05/04/2012, Foglia, Rv. 253413), o all’interno di un supermercato durante l’orario di apertura (Sez. 2, n. 24761 del 12/052015, Porcu, Rv. 264383).

2. Secondo tale indirizzo, cui si richiama anche la sentenza impugnata, gli elementi identificativi del luogo di privata dimora sarebbero uno di carattere strutturale (vale a dire l’astratta possibilità di inibire l’accesso al pubblico attraverso dispositivi di sbarramento, quali portoni, saracinesche o altri meccanismi; senza escludere che, in determinate ore del giorno, sia liberamente consentito detto accesso) e l’altro di carattere funzionale (la natura privata, cioè, dell’attività che vi si svolge; specificandosi che atti della vita privata non sono soltanto quelli della vita intima o familiare, ma anche quelli dell’attività professionale o lavorativa, o quelli posti in essere a contatto con altri soggetti, quali l’acquisto di merce in un supermercato, la fruizione di una prestazione professionale, il compimento di operazioni bancarie).

2.1. Ritiene il Collegio che l’ampliamento della nozione, propugnato dall’indicato orientamento, contrasti sia con il dato letterale sia con la ratio e la interpretazione sistematica della norma.
Non c’è dubbio che la nozione di privata dimora sia più ampia di quella di abitazione.
È arbitrario, tuttavia, far discendere da tale constatazione un significato che prescinde, innanzitutto, dalla lettera della norma.
L’aver il legislatore adoperato l’espressione “privata dimora” ha una indubbia valenza sul piano interpretativo.
“Dimora”, secondo i dizionari della lingua italiana, è, invero, il luogo in cui una persona, che non vi risiede in modo stabile, attualmente abita e permane.
La parola, derivata dal latino morari, implica il fermarsi, trattenersi, soggiornare.
Basterebbe già questo per escludere dalla nozione di dimora tutti i casi in cui ci si trovi in un luogo in modo del tutto occasionale (anche se per svolgere atti della vita privata) e senza avere alcun rapporto (tranne la presenza fisica) con il luogo medesimo.
Per di più occorre considerare che, nella descrizione della fattispecie di cui all’art. 624-ò/s cod. pen., l’espressione “privata dimora” è preceduta dalle parole “in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte […]”
Deve trattarsi, quindi, di un luogo “destinato” a privata dimora: il che rafforza il significato dell’espressione.
Il riferimento della norma è, allora, ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell’abitazione).
Va aggiunto ancora che, significativamente, la rubrica dell’art. 624-bis è intitolata «Furto in abitazione» e il riferimento è in linea con il significato restrittivo della nozione di privata dimora in precedenza evidenziato.
In essa vanno, conseguentemente, ricompresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le “caratteristiche” dell’abitazione.

2.2. L’indirizzo interpretativo sopra richiamato, inoltre, nel dare rilievo al “luogo in sé”, si limita a far riferimento allo svolgimento in esso di atti della vita privata, siano essi lavorativi, professionali o di altro genere, senza ulteriori approfondimenti.
Si ritiene, cioè, configurabile il reato di furto in abitazione, disciplinato dall’art. 624-bis cod. pen., tutte le volte in cui l’azione delittuosa venga commessa in un luogo nel quale si svolgano atti della vita privata, a prescindere dall’orario e dalla presenza di persone (tra le altre, Sez. 2, n. 24763 del 26/05/2015, Mori, Rv. 264283; Sez. 5, n. 6210 del 24/11/2015, Tedde, Rv. 265875; Sez. 5, n. 428 del 30/06/2015, Feroleto, Rv. 265694).
In altre decisioni, invece, rendendosi evidentemente conto della portata troppo estensiva, nella interpretazione della norma, del generico riferimento ai luoghi in cui si svolgano atti della vita privata, si cerca di delimitarne l’applicazione.
Si afferma, invero, che non commette il reato di furto in abitazione il soggetto che si introduca all’interno di un esercizio commerciale in orario notturno, trattandosi di un locale non adibito a privata dimora in ragione del mancato svolgimento di attività commerciali che caratterizza le ore di chiusura (Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013, Pignalosa, Rv. 254854).
Secondo altre pronunce il criterio discretivo da applicare è rappresentato dall’accertamento della prevedibile presenza di persone nel luogo di svolgimento di atti della vita privata, a prescindere dall’orario (notte o giorno) e dalla chiusura o meno dell’esercizio (Sez. 5, n. 10747 del 17/11/2015, Casalanguida, Rv.
267560; Sez. 5, n. 18211 del 10/03/2015, Hadovic, Rv. 263458; Sez. 5, n. 55040 del 20/10/2016, Rover, Rv. 268409; Sez. 4, n. 12256 del 26/01/2016, Cisulli, Rv. 266701; Sez. 5, n. 10440 del 21/12/2015, Fernandez, Rv. 266807).
Tali soluzioni risultano non condivisibili, in quanto si fa dipendere l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave (previsto dal legislatore per il reato di furto in abitazione, al fine di apprestare una più intensa tutela al luogo in cui l’azione delittuosa viene commessa) da elementi estranei alla fattispecie e, per di più, vaghi, incerti ed accidentali (di carattere temporale o di effettivo esercizio dell’attività ivi svolta).
L’esigenza di maggior tutela dei luoghi destinati a privata dimora non viene meno solo perché il furto è commesso in orario notturno o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone.
È stato, in proposito, incisivamente osservato che lo “spostamento del baricentro della previsione normativa dal luogo del commesso reato al momento della consumazione” determinerebbe una inaccettabile “tutela ad intermittenza” (Sez. 5, n. 428 del 2015, cit.).

2.3. Che il luogo destinato a privata dimora debba avere determinate “caratteristiche”, che non possono essere certamente quelle del mero svolgimento in esso di atti della vita privata, è confermato dal dato sistematico nella sua evoluzione.
Il Codice Zanardelli faceva riferimento, in ordine al reato di violazione di domicilio (art. 157), «all’abitazione altrui o alle appartenenze di essa».
Dopo però che la dottrina maggioritaria, sotto la vigenza di quel codice, aveva già ritenuto che il termine abitazione andasse interpretato estensivamente come ogni luogo adibito ad uso domestico, nel quale si fossero compiuti atti caratteristici della vita privata, il codice Rocco, nell’art. 614, introduceva la nozione di “altro luogo di privata dimora”, affiancandola a quella di abitazione, e nella Relazione si precisava che la tutela apprestata dalla norma riguardava «tutti i luoghi che servano, in modo permanente o transitorio, alla esplicazione della vita privata».
Per il reato di furto la tutela (più intensa in termini di trattamento sanzionatorio) rimaneva, però, limitata alla sola abitazione: l’art. 625, primo comma, n. 1, cod. pen., prevedeva, infatti, come circostanza aggravante, «se il colpevole, per commettere il furto, si introduce o si trattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione».
Con la legge 26 marzo 2001, n. 128, venne inserito nel codice penale l’art. 624-bis.
Previa abrogazione dell’art. 625, primo comma, n. 1, cod. pen., è stata introdotta una ipotesi autonoma di reato definita in rubrica come “Furto in
abitazione e furto con strappo”, con l’evidente scopo di ampliare la tutela penale non solo sotto il profilo patrimoniale, ma anche personale.
E ciò è tanto vero che l’approvazione della legge n. 128 del 2001 era stata preceduta dalla presentazione al Parlamento, da parte del Governo, del disegno di legge n. 5925, nel quale il reato di furto in abitazione, attraverso la previsione nel codice penale di un art. 614-bis, era stato inserito nel Libro II, Titolo XII (“Delitti contro la persona”), al fine di rafforzare «la tutela del domicilio non tanto nella sua consistenza oggettiva, quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale».
Tale originaria impostazione non poteva non riflettersi nella formulazione del “nuovo” art. 624-bis, pur mantenendosi la collocazione dello stesso nei reati contro il patrimonio.
Si è visto già come, a fronte della rubrica che fa riferimento al furto in abitazione, il testo normativo ricomprende qualsiasi luogo destinato in tutto in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso.
L’ampliamento dell’ambito di applicabilità della “nuova” fattispecie anche a luoghi che non possano considerasi abitazione in senso stretto risulta dettato, da un lato, dalla necessità di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall’altro, di tutelare l’individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell’abitazione.
Deve, però, trattarsi, come si evince dalla ratio della norma, di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell’abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto.

2.4. Tale interpretazione della norma è conforme ai principi enucleagli dalla giurisprudenza costituzionale in tema di privata dimora.
La Corte costituzionale è stata chiamata a decidere le questioni di costituzionalità sollevate in relazione all’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alle intercettazioni eseguite «nei luoghi indicati dall’art. 614 del codice penale», vale a dire nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi.
E, per stabilire se detti luoghi avessero la copertura dell’art. 14 Cost., il Giudice delle leggi ne ha individuato ambito, limiti e caratteristiche.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 135 del 2002, evidenziava che il domicilio, cui fa riferimento l’art. 14 Cost., viene in rilievo «nel panorama dei diritti fondamentali di libertà come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona».
Nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata, la Corte costituzionale, con la sentenza sopraindicata, dopo aver inquadrato la libertà domiciliare nel sistema delle libertà fondamentali, sottolineava che il problema di costituzionalità si poneva con riferimento a forme di «intrusione nel domicilio in quanto tale», avendo la libertà di domicilio «una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo».
Tali principi venivano ancor di più rimarcati nella sentenza n. 149 del 2008.
Il Giudice delle Leggi osservava, infatti, che la tutela del domicilio prevista dall’art. 14 Cost. viene in rilievo sotto due aspetti: «come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi».
Perché sia operativa la tutela costituzionale del domicilio è necessario, quindi, che si tratti di un luogo in cui sia inibito l’accesso ad estranei e sia tale da garantire la riservatezza ovvero la impossibilità di essere “percepito” dall’esterno anche senza necessità di una intrusione fisica. Laddove, invece, il luogo sia accessibile visivamente da chiunque, venendo meno la caratteristica della riservatezza, si rimane fuori «dall’area di tutela prefigurata dalla norma costituzionale de qua».

2.5. Gli elementi, delineati dalla giurisprudenza costituzionale come caratterizzanti il “domicilio” e ritenuti indefettibili per garantire la copertura costituzionale dell’art. 14 Cost., si rinvengono anche nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269.
Dopo aver premesso che la nozione di domicilio di cui all’art. 14 Cost. è più estesa di quella ricavabile dall’art. 614 cod. pen., le Sezioni Unite sottolineano che, quale che sia il rapporto tra le due disposizioni, «il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza». Non c’è dubbio che «il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia questo o meno presente».
Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Unite introducono, come elemento caratterizzante la nozione di privata dimora, il requisito della stabilità, «perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un’autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità».

2.6. La interpretazione letterale e sistematica della norma, confortata dai principi enucleaabili dalle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate e dalla sentenza Prisco delle Sezioni Unite, consente di delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

3. Non resta che applicare le linee tracciate in precedenza in relazione alla nozione di privata dimora, contenuta nell’art. 624-bis cod. pen., ai luoghi di lavoro.
È indiscutibile che nei luoghi di lavoro il soggetto compia atti della vita privata.
Ma ciò non è sufficiente, come invece ritiene l’indirizzo interpretativo maggioritario, per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora e che, per i reati di furto in essi commessi, trovi applicazione la norma rubricata come furto in abitazione (con conseguente tutela rafforzata in termini di trattamento sanzionatorio).
I luoghi di lavoro, generalmente, sono accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell’avente diritto: ad essi è quindi estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione, alla “intrusione” altrui. Si pensi agli esercizi commerciali o agli studi professionali o agli stabilimenti industriali accessibili a un numero indeterminato di persone, che possono pertanto prendere contatto (e non solo visivo) con il luogo senza alcun filtro o controllo.
L’attività privata svolta in detti luoghi avviene a contatto con un numero indeterminato di altri soggetti e, talvolta, in rapporto con gli stessi.
Con riferimento ad essi è, pertanto, fuor di luogo parlare di riservatezza o di necessità di tutela della sfera privata dell’individuo.
L’orientamento che interpreta estensivamente la nozione di privata dimora si pone, quindi, in contrasto con la lettera e la ratio della norma.
Ritengono le Sezioni Unite che vada confermato l’orientamento che interpreta la disciplina dettata dall’art. 624-bis cod. pen. come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell’abitazione (accertamento questo riservato ai giudici di merito).
Potrà, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento).
La conferma che i luoghi di lavoro, di per sé, non costituiscano privata dimora si ricava, infine, dal terzo comma dell’art. 52 cod. pen. (aggiunto dall’art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59), nel quale si afferma che la disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nel richiamato secondo comma si fa riferimento, ai fini della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa, ai luoghi previsti dall’art. 614 cod. pen. (vale a dire a quelli di privata dimora).
Se, dunque, la nozione di privata dimora comprendesse, indistintamente, tutti i luoghi in cui il soggetto svolge atti della vita privata, non vi sarebbe stata alcuna necessità di aggiungere il terzo comma nell’art. 52 per estendere l’applicazione della norma anche ai luoghi di svolgimento di attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Evidentemente tale precisazione è stata ritenuta necessaria perché, secondo il legislatore, la nozione di privata dimora non è, in generale, comprensiva dei luoghi di lavoro.

4. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
“Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare”.

5. Alla stregua del principio di diritto in precedenza enunciato, il reato contestato va diversamente qualificato.
Non risulta dagli atti che l’esercizio commerciale, in cui fu commesso il furto, avesse un locale con le caratteristiche in precedenza delineate, in cui cioè si potessero svolgere atti della vita privata del titolare, in modo riservato e senza possibilità di accesso da parte di estranei.
Risulta, piuttosto, che la somma di denaro sottratta si trovava nella cassa dell’esercizio e la macchina fotografica su un tavolo, vale a dire in luogo accessibile al pubblico.
Non è configurabile, pertanto, il furto in abitazione a norma dell’art. 624-bis cod. pen., bensì il reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. (furto aggravato dalla violenza sulle cose), essendo la sottrazione dei beni, di cui alla contestazione, avvenuta mediante effrazione della finestra dell’esercizio commerciale.
6. La sentenza impugnata, previa riqualificazione del reato originariamente contestato, va, quindi, annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena.
Va solo aggiunto, per completezza, che, nonostante la riqualificazione, il reato non è prescritto. È stata, invero, contestata e ritenuta dai giudici di merito la recidiva specifica infraquinquennale (art. 99, secondo comma, n. 1 e 2, cod. pen.), per cui, a norma dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., trattandosi di circostanza ad effetto speciale, il tempo necessario a prescrivere è di nove anni (pena edittale massima pari a sei anni, aumentata della metà) e, quindi, per effetto della interruzione ex artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., di tredici anni e sei mesi.
Tale termine di prescrizione non è maturato alla data odierna, essendo stato il reato commesso il 18 giugno 2007.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena in ordine al reato p. e p. dagli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., così qualificata l’originaria imputazione.
Così deciso il 23/03/2017.

Il Componente estensore Silvio Amoresano

Il Presidente Giovanni Canzio

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