MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GIP del Tribunale di Ravenna rigettava l’istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia domiciliare, avanzata da O.P., indagato per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p..
Il Tribunale di Bologna ex art. 310 c.p.p. confermava, osservando che O. si era reso autore di minacce, violenza privata e danneggiamento nel periodo dal […] e che ulteriori condotte aveva posto in essere nei giorni […].
Ricorre il difensore, assumendo che gli episodi precedenti l’entrata in vigore della norma incriminatrice in questione non possono essere oggetto di considerazione alcuna; che due sole condotte, quali quelle contestate nella specie, non sono suscettibili di integrare l’illecito gravato, qualificato da condotta plurima.
In punto di adeguatezza si evidenzia che le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte con la misura cautelare introdotta dall’art. 282 ter c.p.(divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.).
Le censure sono prive di fondamento.
Le condotte di minaccia o molestia devono essere “reiterate”, sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, infine, costringere la p. l. a modificare le sue abitudini di vita.
Il termine “reiterare” denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza.
Se ne deve evincere, dunque che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto.
Del resto, l’assunto difensivo è smentito dal provvedimento impugnato, atteso che l’indagato, nel corso del 25 e del 26 febbraio ‘09, “è giunto tre volte dinanzi al bar gestito dal C., senza altro vero scopo, se non quello di indirizzare verso di lui sguardi eloquenti, gesti minacciosi e di tenere atteggiamenti di sfida”.
Ineccepibile e diffusa appare la motivazione in punto di adeguatezza della misura cautelare adottata, posto che il Tribunale evidenzia i numerosi e gravi precedenti penali dell’indagato, che ne rivelano la capacità a delinquere e la proclività all’uso della violenza.
Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010