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Cassazione penale, sez. VI, 4 maggio 2011 n. 20094

Redazionedi Redazione4 Maggio 2011
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 12/4/2005 il G.I.P. del Tribunale di Trieste assolveva perché il fatto non sussiste M.D. dal reato di cui all’art. 323 c.p., comma 5, 6, per avere in assenza di qualsivoglia legittimazione, quale ispettore della Polizia di Stato, abusato del proprio ufficio, utilizzando col pretesto di compiere accertamenti afferenti l’ufficio, il fax in dotazione della Sezione, per richiedere informazioni all’ACI di (OMISSIS) sulla autovetture di lusso, immatricolate in provincia di (OMISSIS) al fine di procurare un ingiusto vantaggio alla moglie, assicuratrice, che solo previo pagamento avrebbe potuto acquisire tali notizie, evento non verificatosi, per l’intervento dei superiori che avevano intercettato il fax.
All’imputato era anche contestato il reato di peculato ex art. 314 c.p., oggetto di separato provvedimento di archiviazione, mentre il proscioglimento seguiva dopo che le parti avevano concordato una pena di giorni venti di reclusione sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria e senza la sospensione condizionale.
In motivazione il giudice di primo grado riteneva che il concorrente delitto di peculato rappresentasse violazione più grave dell’abuso di ufficio che, come tale, fosse in quello assorbito, e che in ogni caso una volta ritenuta la insussistenza del peculato per la irrilevanza del danno patrimoniale alla stregua delle motivazioni contenute nel provvedimento di archiviazione, non poteva per ciò stesso rivivere l’imputazione di abuso di ufficio.
A seguito di gravame del P.M. la Corte di Appello di Trieste condivideva le osservazioni dell’organo requirente in ordine alla diversa oggettività giuridica del bene tutelato dalle due norme incriminatici e alla diversità delle persone offese dai rispettivi reati e con la sentenza indicata in epigrafe, ritenuta sussistente l’ipotesi di reato in contestazione, recuperato l’accordo intervenuto tra le parti in sede di indagini preliminari, in riforma della sentenza impugnata dichiarava l’imputato colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena, come in precedenza patteggiata, dichiarandola interamente condonata.
Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore ne denuncia con il primo motivo il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in riferimento alla errata valutazione dei rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 314 e 323 c.p., insistendo nella tesi sostenuta dal giudice di primo grado in ordine alla identità oggettiva della condotta posta in essere da M., che nella prospettiva accusatoria aveva dato luogo ad una duplice qualificazione giuridica del fatto e alla sovrapponibilità della condotta di abuso in quella di peculato o quanto meno all’assorbimento del primo reato nel secondo.
Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del fatto, essendo funzionale ai doveri dell’ufficio il fine prevalente e primario della condotta posta in essere dall’imputato. Lamenta infine con il terzo motivo la contraddittorietà della motivazione, che da un lato aveva ritenuto l’ACI persona offesa del reato di abuso e dall’altro aveva riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 del risarcimento del danno cagionato dall’utilizzo del fax mediante il versamento di Euro 50,00 alla Polizia di stato.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero diversa è l’oggettività del bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatici. Mentre nel delitto di peculato la condotta consiste nell’appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio – onde la violazione dei doveri di ufficio costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell’appropriazione -, nella figura criminosa di abuso di ufficio – di carattere sussidiario – la condotta si identifica con l’abuso funzionale, cioè con l’esercizio delle potestà e con l’uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l’esercizio del potere è concesso, e finalizzate, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno (Cass. Sez. 6 16/10/95-10/1/96 n. 607 Rv.203404; 4/6/97-8/6/98 n. 6753 Rv. 211011; 14/11/01-17/1/02 n. 1905 Rv. 220431).
Nel caso in esame esente da vizi logici o interne contraddizioni, oltre che in linea con il suindicato principio, si rivela la considerazione del giudice del gravame, secondo la quale l’abuso, contestato all’imputato, è consistito in realtà nell’avere chiesto indebitamente, simulando una inesistente necessità di informazioni afferenti l’ufficio, e per scopi del tutto privati – per favorire la moglie, procacciatrice di affari per conto di un’agenzia di assicurazioni – utilizzando il fax dell’Ufficio, informazioni all’ACI di (OMISSIS) sulle autovetture di grossa cilindrata immatricolate a (OMISSIS); informazioni che i privati avrebbero potuto ottenere solamente a pagamento.
Non riconducibile ai casi di ricorso previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1 è la censura di cui al secondo motivo, laddove introduce come “thema decidendum” una rivisitazione del “meritum causae”, preclusa come tale in sede di scrutinio di legittimità.
Manifestamente infondata è la censura di cui al terzo motivo, concernente una pretesa confusione nella individuazione della persona offesa dal reato, giacché è del tutto evidente nel caso in esame non solo la diversità del bene giuridico, ma anche della persona offesa dal reato, che nel caso in esame è lo Stato, cui l’imputato ha rimborsato il costo dell’utilizzo del fax, mentre l’ACI è solo persona danneggiata dal reato, avendo subito il danno, conseguente al mancato pagamento del compenso, che sarebbe spettato, ove la richiesta fosse pervenuta dal privato.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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