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Famiglia Successioni Penale Procedura Penale Sentenze

Cassazione penale, sez. VI, 31 maggio 2016, n. 23010

Redazionedi Redazione14 Giugno 2016Aggiornato il:14 Giugno 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

FATTO

1. Il difensore di F.M.C. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di MILANO che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di due mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa per il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 per essersi il F. sottratto ai doversi di coniuge separato e padre di due minori riducendo l’importo dell’assegno di mantenimento mensile dal 4.000,00 a 800,00 Euro, facendo quindi mancare i mezzi di sussistenza.
2. Il difensore ha dedotto quattro motivi di ricorso.
2.1 Con i primi due motivi, il ricorrente, come già aveva fatto con i motivi di appello, ha lamentato che il Tribunale di Milano avesse revocato l’ordinanza di ammissione di una teste già ammessa con la motivazione che, essendo la stessa in stato di gravidanza, non si sarebbe presentata alla successiva udienza già calendarizzata, che lo stesso Tribunale non avesse disposto l’audizione ex art. 507 c.p.p. e che la Corte di Appello avesse negato la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l’audizione della stessa teste, da ritenersi decisiva per la dimostrazione della sostanziale impossidenza del F. dal gennaio al luglio 2009.
2.2 Con il terzo motivo, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche sulla motivazione della sentenza della Corte che aveva affermato sia lo stato di bisogno della moglie e dei figli, sia la concreta possibilità di adempimento da parte del F. dal momento che, per un verso, la riduzione dell’assegno di mantenimento a 800,00 Euro mensili era durata solo pochi mesi, da gennaio a luglio 2009, dall’altro la ex moglie aveva risparmiato, per sua stessa ammissione, la somma di 25.000,00 Euro, così che l’aiuto dei familiari era in realtà del tutto inutile, per l’altro ancora che l’imputato si era trovato effettivamente, nel periodo indicato, nella impossibilità di versare interamente quanto dovuto.
2.3 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente ha impugnato il punto relativo alla liquidazione delle spese di lite, quantificate in violazione di quanto previsto dal D.M. n. 127 del 2004 vigente all’epoca.
3. La parte civile ha depositato una memoria con la quale ha ripercorso la vicenda processuale oggetto di ricorso e ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità dello stesso.

DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di MILANO. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono palesemente infondati; va ricordato infatti che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la prova decisiva la cui mancata assunzione legittima il ricorso ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) è solo quella che risulti determinante per un diverso esito del processo e che, valutata unitamente alle prove già assunte, si riveli tale da determinare sicuramente una pronuncia giurisdizionale di segno diverso o contrario rispetto a quella effettivamente adottata (in tal senso, tra le tante di analogo tenore e da ultimo, Cass. sez. 4 del 23/1/2014 n. 6783, Rv 250323).
2.1 Nel caso in esame la testimonianza ammessa ma non assunta non avrebbe avuto quel valore determinante cui si è fatto cenno più sopra posto che la stessa, anche se effettivamente assunta secondo le indicazioni di fatto proposte dal difensore, non sarebbe stata in grado di apportare alcuna reale modifica al giudizio di concreta capacità dell’imputato di adempiere ai suoi obblighi di versamento enunciati nella motivazione della sentenza impugnata; in questa linea argomentativa, quindi, sono del tutto esenti da censure in termini di vizi motivazionali le decisioni del Tribunale in sede di negazione della ammissione ex art. 507 c.p.p. della testimonianza richiesta e della Corte di appello in sede di negazione della rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p. per lo stesso adempimento istruttorio.
3. Il terzo motivo di ricorso, nella parte relativa alla affermata, assoluta impossibilità da parte dell’imputato di corrispondere i mezzi di sussistenza, è infondato; sia la sentenza di primo grado che quella di appello, con un sostanziale rinvio alla prima, hanno posto in evidenza, con motivazione scevra da qualsiasi vizio di contraddittorietà e/o di illogicità, che il F. aveva goduto in passato di un reddito elevato pari a 180.000,00 Euro l’anno, aveva volontariamente scelto di non svincolare il t.f.r. maturato dal fondo pensioni, aveva costituito, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la Ferrari, nuove società di consulenza dalle quali aveva assai verosimilmente tratto fonti di reddito e aveva poi pagato, dopo la decisione del Tribunale, il debito pregresso nei confronti della moglie, così che del tutto legittimamente era stato dedotto che egli fosse nella concreta possibilità di adempiere ai suoi obblighi di corresponsione dei mezzi di sussistenza.
3.1 Non pare invece adeguatamente motivata la circostanza della sussistenza dello stato di bisogno della moglie e dei figli minori;
è stato infatti accertato in giudizio che la parziale riduzione della somma che l’imputato corrispondeva alla moglie (da 4.000,00 Euro mensili a 800,00 Euro mensili) ha avuto la durata di soli 7 mesi (da gennaio a luglio 2009) ed è stata successivamente poi sanata interamente e che la B. godeva di risparmi di un certo rilievo economico (circa 25.000,00 Euro).
3.2 A fronte delle accertate circostanze di cui sopra, il Tribunale e poi la Corte hanno alluso ad un “grave disagio e effettivo stato di bisogno” di moglie e figli riportando alcune massime della Corte di Cassazione circa la nozione di stato di bisogno, circa la presunzione di esistenza di esso in casi di figli minori e circa l’ininfluenza di versamenti e corresponsioni di denaro da parte di familiari ed altre persone che non si confrontano però criticamente con i dati di fatto sopra accertati e richiamati, che lascerebbero invece trasparire, in ragione del fatto che la somma versata era comunque di un qualche rilievo economico e della circostanza che il ridotto adempimento era durato per pochi mesi, una sostanziale inesistenza di un effettivo stato di bisogno dei destinatari dei versamenti, tenuto esso distinto dall’obbligo di mantenimento ed individuato in quanto è necessario per la sopravvivenza, sia pure con la valutazione di altre complementari esigenze quali abbigliamento, istruzione, abitazione, mezzi di trasporto e simili (Cass. Sez. Unite 31/1/2013 n. 23866, Rv 255272 e Cass. Sez. 6, 21/11/2008, n. 2736, Rv 242855).
La Corte di Appello di MILANO, in sede di rinvio, accerterà dunque, sulla base delle indicazioni sopra accennate, l’effettività dello stato di bisogno della moglie e dei figli minori dell’imputato durante il ristretto periodo temporale in cui il F. ha ridotto l’importo versato ad 800,00 Euro mensili.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2016

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